La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro. Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”. Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto. In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore. Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore. Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente. Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali. La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio Logica Servizi Informa
COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine
In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.
Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?
La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a: Green pass base e rafforzato Obbligo di mascherina ffp2 Fine della differenziazione delle zone in base al colore Protocolli e linee guida Obbligo mascherine FFp2 Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2: Su mezzi di trasporto Su funivie cabinovie e seggiovie Accesso a spettacoli aperti al pubblico Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Green pass Base e Rafforzato Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario. Il Green pass base permetterà l’accesso a: Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a: · Mense · Servizi di ristorazione · Concorsi pubblici · Corsi di formazione pubblici e privati · Principali mezzi di trasporto · Convegni e congressi · Piscine, centri natatori, palestre, ecc · Centri culturali, centri sociali e ricreativi · Spettacoli aperti al pubblico · Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc · Feste religiose e civili al chiuso Isolamento e auto- sorveglianza Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto. La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento. Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 Logica Servizi Informa
Il rischio posturale e le procedure per la valutazione del rischio
Seppur non indicati in modo esplicito all’interno del D.Lgs 81/08, il rischio posturale può essere ricondotto a ciò che è indicato all’art. 15 comma 1 lettera d) nelle Misure generali di tutela” dove si enuncia il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Nel concetto di “rispetto di principi ergonomici” si annida quindi l’attenzione rivolta all’aspetto legato al rischio posturale in ambito lavorativo. Aspetto che vede la sua considerazione in sede di valutazione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi) o movimenti ripetitivi, circoscritta al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del tratto lombare. Pensiamo dunque a lavoratori impiegati in ambito industriale, cantieristico, manifatturiero ed artigianale, per fare alcuni esempi. Questo tipo di valutazione di rischio posturale, così presentato, potrebbe indurre ad escludere tutte quelle attività lavorative che comportano metodiche di lavoro prevalentemente statiche e prive di rischi da sollevamento, come avviene per esempio per i lavoratori videoterminalisti o gli autisti, rendendo di conseguenza le metodiche di analisi che non prendono in esame tutte le zone del corpo, non esaustive. “Basti pensare al cambiamento delle abitudini lavorative e posturali avvenute negli ultimi vent’anni, con l’introduzione dei PC in ogni ambito lavorativo, per comprendere come l’analisi dei rischi da postura deve essere considerato anche negli ambiti lavorativi che non prevedano necessariamente la movimentazione manuale dei carichi.” Come sottolinea il nostro Ing. Veroli. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come avviene l’esame per i rischi posturali Ricordiamo che i disturbi muscoloscheletrici (DMS) possono coinvolgere muscoli, tendini, articolazioni, legamenti, nervi e d il sistema circolatorio locale. Valutare i rischi posturali, promuovendo una postura di lavoro corretta, favorisce la prevenzione dei disturbi posturali. Tematica che viene affrontata e argomentata sotto il concetto di “postura comoda”, ovvero che tenga conto del rispetto della posizione neutra del corpo. A tal proposito, un utile documento è stato redatto dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (vedi allegato in pdf, a fine articolo). Ed è proprio l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ad indicare una lista di domande sulla postura di schiena, collo, braccia, mani e gambe durante le attività lavorative, per controllare la postura in posizione eretta e da seduti. Documento dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro —> scarica il pdf Logica Servizi e le visite posturali Logica servizi, si avvale di una stretta collaborazione con medici competenti operanti all’interno della struttura medica proprietaria. Grazie a questa nostra ed unica caratteristica possiamo offrire a tutti i lavoratori ed alle aziende servizi si sorveglianza sanitaria affidabile a costi veramente competitivi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2). Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione. Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi: Fornitura di servizi intellettuali Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U. Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice. Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti: Parte 1 – Azienda Committente Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze LOGICA SERVIZI
Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro
Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948. Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni. STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali: P.R.27 aprile 1955, n. 547; P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni) P.R.19 marzo 1956, n. 303; la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro. Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana. La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii. Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare il TUSL vuole tutelare: la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere; il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). In Conclusione Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti. Logica Srls La Logica srls Servizi per le Aziende opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere minformazioni sui nostri servizi e prenotare una consulenza contattaci ai nostri recapiti: Tel: 06.2072322 Email: info@logicaservizi.eu Normativa sicurezza sul lavoro; Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro