Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti….
COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine
In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.
Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:
Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada
Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo puo’ decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione puo’ risultare la piu’ agevole vista la complessita’ della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente e’ in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.
Medico competente: definizione e mansioni
Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti
TU Sicurezza sul lavoro
TU Sicurezza sul lavoro – integrazione del D.lgs. 81/08 A seguito dell’ultimo aggiornamento stilato dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – avvenuto nel luglio 2018, nel quale si va ad aggiornare la precedente pubblicata nel maggio del 2018, mettiamo a disposizione la versione scaricabile e stampabile per fornire agli addetti ai lavori un documento indispensabile ed aggiornato. In questa versione aggiornata troviamo alcune importanti, ed attese, novità, tra le quali: novità in materia di sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018). [su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””][su_document url=”https://logicaservizi.eu/wp-content/uploads/2018/11/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf”] [/su_column] [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] Scarica la versione aggiornata del TU sulla Sicurezza sul Lavoro [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” background=”#115172″ color=”#ffffff” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Metti a norma la tua attività… contattaci e richiedi una consulenza gratuita!” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] [/su_column][/su_row]
Valutazione tecnico-professionale delle imprese, cosa c’è da sapere?
Idoneità tecnico professionale: Avere le carte in regola per un’azienda significa essere esenti da sanzioni pecuniarie che possono costar caro alle casse dell’impresa. Soprattutto nei subappalti, capita spesso che ci si può affidare a ditte che trasgrediscono le regole che concernono ad esempio la sicurezza sul lavoro, oppure che non hanno in regola i propri dipendenti. Ecco perché tutte le aziende, grandi o piccole, dovrebbero affidarsi a delle figure professionali in grado di valutare le pericolosità nelle joint venture d’impresa. A tutti i livelli.
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
Convocazione riunione periodica Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza. Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti: Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante; L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi); Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi; L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono: Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti; I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione. Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico. Verbale di riunione periodica sulla sicurezza Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future. Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Formazione obbligatoria per gli addetti antincendio e di primo soccorso
Formazione obbligatoria per addetti antincendio e addetti di primo soccorso: Ci sono ruoli ben definiti quando in azienda si parla di primo soccorso. Dal datore di lavoro ai dipendenti, infatti, l’articolo 45 del D.Lgs 81/2008 sancisce che è il datore di lavoro, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, l’incaricato a prendere “i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza”. Ma quali sono le mansioni dei dipendenti? E soprattutto quali devono essere i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso?
D.lgs 81/08: il ruolo del Dirigente
Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro. L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione. La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi. Potrebbe interessarti: Ruolo e Obblighi del Preposto Compiti del Dirigente Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 17 D.lgs 81/08 A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono: a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
Preposto 81/08: obblighi e sanzioni
Tra le figure indicate nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08, la figura del “Preposto” è definita come quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il ruolo del preposto non è necessariamente sempre presente all’interno dell’azienda, al contrario della figura del datore di lavoro, tuttavia nelle realtà più articolate quest’ultimo potrebbe avvalersi del supporto di collaboratori interni nella gestione dell’attività produttiva ed è in questi casi che si può incontrare il Preposto. Obblighi del Preposto In ragione del fatto che tale ruolo sovraintende l’attività lavorativa, esercitando un potere di iniziativa, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attuazione delle direttive conferitegli, dal punto di vista del TU ha degli obblighi, richiamati all’ art. 19 del medesimo decreto. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare apposito corso di formazione integrativo rispetto alla formazione del lavoratore, con durata di 8 ore e con i contenuti secondo quanto previsto dall’accordo della conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button] Esempi assimilabili alla figura del preposto che si possono incontrare all’interno di realtà lavorative possono essere capo ufficio, capo cantiere, capo turno etc. È opportuno sottolineare che, qualora la figura del preposto non sia stata provvista di regolare investitura da parte del datore di lavoro, questa può essere di fatto attribuita da parte degli organi di controllo deputati in sede di ispezione al lavoratore che di fatto sovraintende l’attività lavorativa e/o coordina gli altri dipendenti in assenza del datore di lavoro in azienda (art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii) Sanzioni Per il ruolo ricoperto anche il Preposto è sanzionabile e lo è anche il datore di lavoro che non ha provveduto all’informazione e alla formazione dello stesso. In qust’ultimo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48€. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo sui corsi di formazione obbligatori, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button]