Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento essenziale e obbligatorio per la sicurezza sul lavoro, che serve a valutare e gestire i potenziali pericoli presenti all’interno di un ambiente di lavoro. Si tratta di uno strumento strategico per prevenire infortuni, malattie professionali e per garantire il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Esso è redatto dal Datore di Lavoro, che ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, in conformità con la legislazione vigente, in particolare con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce anche le sanzioni in caso di inadempimento. Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Il DVR è un documento che ha lo scopo di identificare, analizzare e valutare tutti i rischi potenziali presenti nell’ambiente di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. Ogni azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, deve realizzare questo documento, che funge da base per il piano di prevenzione e protezione. La sua funzione è quella di ridurre al minimo i pericoli per i lavoratori, definendo le misure di sicurezza da adottare e specificando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché le procedure operative sicure da seguire. Il DVR è uno strumento che non solo protegge la salute dei lavoratori ma anche riduce il rischio di responsabilità legale per il Datore di Lavoro, evitando conseguenze giuridiche derivanti da incidenti sul lavoro. La mancanza di un DVR adeguato o l’incuria nel suo aggiornamento può comportare gravi danni per l’impresa, sia in termini di sanzioni economiche che in termini di danno reputazionale. Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi La stesura del DVR non è un processo superficiale; al contrario, richiede un’approfondita analisi dei rischi e l’elaborazione di un piano dettagliato di prevenzione e protezione. Infatti, il documento si compone di diverse sezioni che devono essere esaminate e compilate con attenzione.I principali passaggi per redigere il DVR sono i seguenti: In primo luogo, si parte con l’analisi dei rischi e dei pericoli: ogni ambiente di lavoro è unico e presenta rischi specifici a seconda dei processi, delle attività e delle mansioni svolte.Pertanto, l’analisi dei pericoli si concentra su vari aspetti, tra cui: Rischi fisici: esposizione a rumori, vibrazioni, radiazioni, temperature estreme, ecc. Rischi chimici: esposizione a sostanze tossiche, polveri, fumi, vapori. Rischi biologici: infezioni o malattie trasmesse da agenti biologici. Rischi ergonomici: posture scorrette, movimenti ripetitivi, rischio di sovraccarico fisico. Rischi psicologici: stress da lavoro, mobbing, burnout. Successivamente, si procede con la valutazione del rischio: una volta identificati i pericoli, si deve passare alla valutazione, ossia determinare la probabilità di accadimento di un evento dannoso e l’entità del danno.In questo modo, i rischi vengono classificati in base alla loro gravità e, di conseguenza, si stabilisce la priorità delle misure da adottare. A seguire, nella fase relativa alle misure di prevenzione e protezione, il DVR descrive tutte le misure di sicurezza da implementare per prevenire i rischi identificati.Tra queste, oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI), si contemplano anche le modifiche strutturali (come l’installazione di barriere protettive, l’adeguamento delle attrezzature) e le procedure operative sicure.Inoltre, le misure possono riguardare anche la formazione continua dei lavoratori e l’introduzione di protocolli di sicurezza. Parallelamente, è fondamentale includere un piano di emergenza e gestione delle situazioni critiche: il DVR deve contenere le procedure da seguire in caso di incidente o pericolo imminente.Nello specifico, questo piano deve prevedere le modalità di evacuazione in caso di incendio, le azioni da intraprendere in caso di infortuni e la gestione di altre emergenze, come ad esempio sversamenti di sostanze chimiche. Un altro elemento essenziale è il programma di sorveglianza sanitaria: la salute dei lavoratori deve essere monitorata costantemente attraverso esami medici periodici, visite specialistiche e l’attuazione di protocolli sanitari,soprattutto in ambienti con rischi biologici, chimici o ergonomici. Infine, si deve tenere conto dell’aggiornamento del DVR: questo deve essere effettuato regolarmente e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nell’ambiente di lavoro.Ad esempio, tali cambiamenti possono riguardare: Introduzione di nuove tecnologie o macchinari; Modifica del processo produttivo; Cambiamenti nelle mansioni o nell’organizzazione del lavoro; Nuove normative che influenzano la sicurezza sul lavoro. Chi deve redigere il DVR? Il principale responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro, che, pur potendo affidarsi a esperti in sicurezza sul lavoro per consulenze specifiche, non può delegare completamente questa responsabilità. Il Datore di Lavoro deve collaborare con altre figure professionali, che intervengono nel processo di valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura chiave che affianca il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di protezione. Medico Competente (MC): professionista che valuta i rischi legati alla salute e monitora il benessere dei lavoratori attraverso visite mediche e la gestione della sorveglianza sanitaria. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura che rappresenta i lavoratori e partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, garantendo che le esigenze dei dipendenti siano prese in considerazione. Quando è obbligatorio redigere il DVR? La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, a prescindere dal settore e dalle dimensioni dell’impresa. Il documento deve essere redatto: Entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività lavorativa; Immediatamente, in caso di assunzione di un nuovo lavoratore. Le aziende che non ottemperano a questa obbligazione possono essere sottoposte a ispezioni da parte degli enti competenti (INAIL, ASL, INPS), con il rischio di multe e sospensione dell’attività. L’azienda ha inoltre l’obbligo di rivedere il DVR ogni volta che si verificano cambiamenti significativi, come l’introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi o modifiche nelle mansioni lavorative. Sanzioni per la mancata redazione del DVR La non conformità alla normativa sulla sicurezza del lavoro, e in particolare la mancata redazione o incompletezza del DVR, può comportare severe sanzioni
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è uno degli strumenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro, previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. La sua funzione è quella di garantire un ambiente di lavoro sicuro, soprattutto quando diverse aziende o liberi professionisti operano nello stesso cantiere o luogo di lavoro, interagendo tra loro con attività che potrebbero creare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Cos’è il DUVRI e Come si Compila? Il DUVRI è un documento che contiene una valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di diverse imprese o lavoratori autonomi presenti nello stesso ambiente di lavoro. È obbligatorio quando più soggetti, come imprese o liberi professionisti, operano contemporaneamente e in modo indipendente nello stesso sito. La redazione del DUVRI comporta la descrizione dei rischi derivanti dalle interferenze, come: Rischi meccanici (da macchinari e attrezzature), Rischi chimici (da sostanze o materiali utilizzati), Rischi fisici (rumore, vibrazioni), Rischi legati a movimenti e spostamenti (cadute, urti, esposizioni pericolose). Il documento deve specificare anche le misure di prevenzione e protezione adottate per evitare che tali rischi possano causare danni agli operatori. Come Funziona il DUVRI? Il funzionamento del DUVRI si basa su un processo strutturato che ha l’obiettivo di garantire che tutte le attività e i rischi derivanti da interferenze siano correttamente identificati e gestiti. Ecco come funziona il DUVRI in pratica: Identificazione delle Attività: Il datore di lavoro deve prima raccogliere tutte le informazioni sulle attività che verranno svolte da più soggetti nello stesso ambiente di lavoro. Queste attività possono includere lavori di manutenzione, installazione, fornitura, o altri lavori temporanei. Valutazione delle Interferenze: Successivamente, il datore di lavoro deve analizzare le potenziali interferenze tra le attività, come quelle che potrebbero creare rischi per i lavoratori. Queste interferenze possono riguardare la coesistenza di lavori simultanei che coinvolgono l’uso di macchinari, il rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose o altre situazioni pericolose dovute all’interazione tra attività diverse. Pianificazione delle Misure di Prevenzione e Protezione: Una volta identificati i rischi da interferenze, il datore di lavoro deve definire le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli incidenti. Queste possono includere l’organizzazione dei turni di lavoro, l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’installazione di sistemi di sicurezza, o altre misure preventive. Comunicazione e Coordinamento tra le Parti: Un aspetto cruciale del DUVRI è la comunicazione e il coordinamento tra tutte le aziende e i liberi professionisti coinvolti. Ogni datore di lavoro deve essere informato sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza adottate. La cooperazione tra le imprese è essenziale per garantire che tutti i rischi siano correttamente gestiti e che i lavoratori siano adeguatamente protetti. Aggiornamento del DUVRI: Il DUVRI deve essere aggiornato ogni volta che ci sono modifiche significative nelle attività, nei rischi o nelle misure di prevenzione, o quando nuovi lavori vengono affidati a terzi. Inoltre, se si verificano incidenti o quasi incidenti, il DUVRI deve essere riesaminato per evitare che situazioni simili si ripetano. Differenza tra DVR e DUVRI Un punto fondamentale da chiarire è la differenza tra DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e DUVRI, due documenti che, pur trattando di sicurezza sul lavoro, hanno scopi e contenuti differenti. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi:Il DVR è un documento obbligatorio per ogni azienda, previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008. La sua funzione è quella di identificare e valutare tutti i rischi presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno altre imprese coinvolte. Viene redatto dal datore di lavoro e include misure preventive e protettive per ridurre i rischi e garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Il DVR riguarda quindi tutte le attività svolte dall’impresa e non solo le interferenze tra più aziende. DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:Il DUVRI è specificamente richiesto quando vi sono interferenze tra le attività di più datori di lavoro o lavoratori autonomi nello stesso ambiente di lavoro. In altre parole, il DUVRI viene redatto quando ci sono rischi derivanti dall’interazione tra diverse attività svolte contemporaneamente e si concentra sulle misure di prevenzione relative alle interferenze tra queste attività In sintesi, mentre il DVR riguarda la valutazione dei rischi all’interno di un’unica azienda, il DUVRI è specifico per la gestione dei rischi derivanti dalle interferenze tra attività diverse. Entrambi sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro, ma hanno ambiti di applicazione diversi. Obblighi Legali e Responsabilità del Datore di Lavoro Secondo la normativa vigente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il DUVRI quando la propria attività entra in contatto con quella di altre aziende o liberi professionisti. Inoltre, è necessario che il documento venga aggiornato ogni volta che ci sono modifiche nelle attività o nei rischi presenti. L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce chiaramente che il DUVRI deve essere redatto quando si verificano le seguenti condizioni: La presenza di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; L’interferenza tra le attività di lavoro che possa comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori; L’incarico di lavori a terzi da parte del datore di lavoro, anche in caso di attività temporanee. Vantaggi del DUVRI per la Sicurezza Aziendale La redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non solo è un obbligo legale, ma rappresenta anche un vantaggio per la sicurezza aziendale. Alcuni dei benefici principali includono: Prevenzione degli incidenti: Il DUVRI permette di anticipare i potenziali rischi e definire misure di prevenzione per evitare infortuni sul lavoro. Miglioramento della gestione delle risorse umane: Un ambiente di lavoro sicuro e protetto contribuisce a migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori. Conformità alle normative: Redigere il DUVRI significa rispettare gli obblighi legali, evitando sanzioni e rispondendo alle richieste di organi di controllo e ispettorato. Gestione efficiente delle emergenze: In caso di incidenti, il DUVRI consente di avere un piano di emergenza ben definito, riducendo i danni e migliorando la reazione delle squadre di soccorso. Quando è Necessario il DUVRI? Il DUVRI è obbligatorio in
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo Il Responsabile della Protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) è una figura privacy che viene introdotta con il GDPR. Il DPO essenzialmente è colui che fornisce al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati consulenza sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Il DPO, sia che esso sia soggetto interno o esterno all’impresa, deve essere dotato di adeguata e comprovata conoscenza della normativa, deve essere indipendente, (ovverosia non deve ricevere istruzioni dal vertici aziendali) e non deve svolgere altri compiti e funzioni che possano generare e dare adito ad un conflitto di interesse. Vista la peculiarità dei delle sue mansioni, il DPO deve avere competenze multidisciplinare e trasversali che spaziano da conoscenze giuridiche , informatiche, di risk management ,di analisi dei processi, ed ancora di project management e di team management. L’attività del DPO è continuativa nel tempo tuttavia, nell’ottica del rispetto del principio di accountability, provvede attraverso la sua azione ad elaborare dei report e documenti periodici al fine di dare prova dello stato della Data protection all’interno dell’organizzazione in cui opera. La attività principali del Data Protection Officer sono:– Vigilare sull’osservanza al GDPR e alle norme nazionali in materia di data protection– Informare e fornire al titolare del trattamento dei dati personali, al responsabile o agli incaricati consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR– Fornire quando richiesto un parere sulle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (c.d DPIA)– Cooperare e fungere da punto di contatto con il Garante Privacy– Analizzato quali siano i compiti del Data Protection Officer occorre chiarirne quando questo debba essere nominato. Ebbene il GDPR disciplina che il DPO può essere designato su base volontaria o su base obbligatoria. La sua designazione risulta obbligatoria qualora sussista uno dei seguenti requisiti:– Il trattamento viene svolto da una “autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”– Quando il trattamento di dati consiste in un monitoraggio regolare e sistematico di interessati su “larga scala”– Quando l’attività principale consiste nel trattamento su larga scala di dati particolari (Sensibili) o di dati relativi a condanne penali e reati E importante fare chiarezza su cosa debba intendersi sul per “Larga scala” in questo caso ci viene in aiuto il considerando 91 del GDPR e le indicazioni suggerite dal Gruppo di Lavoro WP29 secondo cui per determinare il concetto di la larga scala occorre tener conto dei seguenti fattori: – del numero dei soggetti interessati al trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento – il volume dei dati e o le diverse tipologie dei dati trattati– la durata del trattamento– la portata geografica. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Elenco non esaustivo delle tipologie di imprese private che sono soggette all’obbligo di designazione : Concessionari di servizi pubblici;istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di revisione contabile; società di recupero crediti;società di informazioni commerciali; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento. L’Autorità Garante, per supportate le organizzazioni private ha provveduto a fornire un elenco non esaustivo delle attività soggette all’obbligo di designazione, sebbene non siano comprese tutte le attività l’elenco è utile per definire un parametro. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) Logica Servizi Informa
Sicurezza del lavoro
Tema Sicurezza sul lavoro Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre molto attuale in quanto non è mai abbastanza il tempo impiegato per trasmettere ai lavoratori, e non solo, la cultura della sicurezza che deve partire prima di tutto dai lavoratori stessi che devono creare un ambiente sicuro per la loro salute e per quella dei colleghi in modo tale da diminuire infortuni, malattie professionali e addirittura decessi. Da un punto di vista normativo chi si occupa di questa importantissima tematica è il D.Lgs 81/08 che si occupa di descrivere ambienti e applicazioni, le figure obbligatorie che si occupano di sicurezza, la formazione, la Documentazione di Valutazione del Rischio, Certificazioni etc. Tutte le normative in ottica di Sicurezza del lavoro entrano in gioco ogni qual volta che abbiamo a che fare anche con un solo lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal settore produttivo dell’azienda. Da un punto di vista documentale ogni azienda deve elaborare la seguente documentazione obbligatoria per legge: Organigramma sulla sicurezza, Verbali inerenti all’attività di Prevenzione e Protezione (riunione periodica, sopralluogo del Medico Competente, prove di esodo), Verbali di consegna Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Documentazione attestante l’avvenuta formazione obbligatoria. Organigramma sulla sicurezza Nell’Organigramma sulla sicurezza, oltre al datore di lavoro, troviamo le figure che per legge devono essere nominate: figure operative come Dirigenti, Preposti e Lavoratori; figure che collaborano con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’ASPP per quanto concerne il Servizio di Protezione e Protezione, il Medico Competente e le figure relative alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso). Documento di Valutazione del Rischio Per quanto concerne invece il Documento di Valutazione del Rischio ciascuna azienda, in base all’attività di cui si occupa deve riportare le analisi sulle tipologie di rischio con cui tutte le figure presenti in azienda (e in special modo i lavoratori) possono venire a contatto: chimico, biologico, rumore, vibrazioni, agenti cangerogeni, radon, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici. Logica Servizi – Sicurezza sul lavoro Roma Logica Servizi Srl si propone sul mercato come una società con consolidata esperienza nell’ambito della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro a Roma e provincia, che pone al centro della sua mission la Formazione del Datore di Lavoro e dei suoi lavoratori, attraverso corsi di formazione e informazione pensati ad hoc (sia di base che di aggiornamento) coinvolgendo tutte le principali figure lavorative con l’obiettivo di contribuire a trasmettere la cultura della Sicurezza nelle Aziende. Inoltre Logica Srl, a supporto dell’impegno verso il tema della Sicurezza sul Lavoro a Roma, annovera tra i suoi servizi anche delle campagne di misure per quanto riguarda il rumore, il microclima e l’illuminamento che evidenziano lo stato di salute dell’ “Azienda Cliente” dal punto di vista dei rischi sopra citati di rumore, microclima e illuminamento e a cui Logica fornisce in caso di necessità una consulenza per migliorare e/o risanare uno stato non ottimale dal punto di vista di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Sicurezza del lavoro RomaLogica Servizi Informa
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ( ASPP ) è una figura non obbligatoria per legge ma che viene in supporto all’operato dell’RSPP e può essere sia una figura interna che esterna ma qualora fosse un dipendente questo ruolo non può essere assunto insieme a quello di RLS. Viene nominato dal Datore di Lavoro ed è utile in tutti quei casi in cui l’azienda abbia una dimensione tale per cui l’RSPP necessiti di un aiuto nel portare a compimento le sue mansioni o in tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro voglia aumentare il grado di sicurezza: infatti il Datore di Lavoro gestisce ed è responsabile in prima persona di quanto avviene in azienda dal punto di vista di prevenzione e protezione ma per farlo nella maniera corretta si basa su informazioni che gli vengono fornite dall’RSPP ed eventualmente dall’ASPP. FORMAZIONE DELL’ASPP Per poter diventare un ASPP in azienda bisogna possedere almeno il titolo di diploma e aver frequentato specifici corsi di formazione (che sono gli stessi dell’RSPP a meno del MODULO C) come ci dice anche l’Art. 32 del D.Lgs 81/08:“è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.” Analogamente a quanto vale per l’RSPP, se si è in possesso di specifici titoli di laurea si può essere esenti dal modulo generale. COMPITI DELL’ASPP L’ASPP deve svolgere i suoi compiti secondo un codice etico e a tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori dipendenti e di rispondere costantemente al datore di lavoro e all’RSPP che supervisionano il suo operato. Avendo detto in precedenza che l’ASPP supporta l’operato dell’RSPP e a lui ne da conto, i compiti a lui assegnati si sovrappongono con quelli dell’RSPP: • Indicare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro; • Progettare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane; • Sviluppare e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti Per assolvere al suo compito, l’ASPP deve raccogliere informazioni essenziali sulla propria azienda o attività mentre il Datore di lavoro deve a lui fornire, cosi come all’RSPP una serie di informazioni utili per svolgere i loro obblighi nel migliore dei modi: • Tipologia dei rischi specifici; • Descrizione del funzionamento degli impianti, macchine, apparati elettrici, attrezzature, strumenti etc e dello svolgimento dei processi di lavoro; • L’organizzazione e la programmazione del lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate; • Informazioni su malattie e infortuni e se questi comportano una assenza superiore a un giorno lavorativo; • Ogni provvedimento, accorgimento o passi stabiliti da organismi di vigilanza [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Logica Servizi Informa
RSPP: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura che è stata introdotta insieme al concetto di risk assestment e risk management ossia a livello comunitario è stato deciso di introdurre nelle aziende delle figure che si occupino sia dell’analisi e della valutazione dei rischi delle attività dell’azienda, sia della gestione dei rischi quindi tutto quello che riguarda anche la misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per evitare che i pericoli possono generare un danno. In particolare quindi il datore di lavoro può o esso stesso ricoprire la posizione di RSPP oppure può farsi supportare da delle figure interne/esterne alla società stessa, ma in una qualche maniera è obbligato ai sensi del D.Lgs 81/08. Quindi dal livello europeo recepiamo le disposizioni inerenti alla nomina di questa figura nel D.Lgs 81/08 (Art. 31 e 32). Inoltre la nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro stabilito dal comma 1 lettera […] b) dell’Art. 17 del D.Lgs 81/08. […] b)“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” FORMAZIONE DELL’RSPP Per essere nominato un RSSP deve prima di tutto possedere i seguenti requisiti: • Un titolo di studio non inferiore al diploma; • comprovata esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSSP (in assenza del titolo di studio) ; • attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamenti specifici sulla figura dell’RSPP Modulo A (formazione generica), Modulo B e Modulo C (formazione specifica); Si può essere esonerati dal Modulo A se si è in possesso di determinati titoli di laurea. NOMINA DELL’RSPP La nomina avviene tramite un atto scritto firmato dal datore di lavoro e per accettazione dall’RSPP nominato e va conservato insieme al documento di valutazione dei rischi anche esso obbligatorio per legge. All’interno di una azienda va nominato un solo RSPP ma se la realtà e le attività lo richiedono può essere aiutato da degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). COMPITI DELL’RSPP • Collaborare insieme a Datore di Lavoro,RLS e Medico Competente alla Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; • Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare misure di prevenzione e protezione inerenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • Proporre programmi di formazione e informazione; • Prendere parte alle riunioni periodiche previste dall’Art. 35 del D.Lgs 81/08 • Procedere con l ‘informazione dei lavoratori come previsto dall’Art. 36 del D.Lgs 81/08 Inoltre a supporto dell’ importanza che riveste la figura dell’RSPP , ricordiamo che in caso di inadempimenti o mancanze da parte del datore di lavoro e dell’RSPP riguardo l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, cosi come la mancanza della nomina dell’RSPP si può intercorrere in sanzioni amministrative e/o penali ( dipendentemente ovviamente dalla gravità della mancanza e se questa ha provocato un incidente/infortunio sul luogo di lavoro) come descritto nel Capo IV – Disposizioni Penali , Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente riportato nel D.Lgs 81/08. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu RSPP Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Logica Servizi Informa
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI
Oggi parliamo di obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti e per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, …). Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008: verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali; valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento. Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese. Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai alla sezione Sicurezza sul Lavoro [/su_button] [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line[/su_button] Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Sicurezza sul lavoro Logica Servizi Informa
SICUREZZA NEI “SITI RISONANZA MAGNETICA”
Dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER). Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sanitari, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano. L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro. Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.). L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM. Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono: stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza; stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami; stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale; segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro. L’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono: validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM; controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione; verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta; valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM; stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito; verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto; stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza; sorveglianza fisica dell’ambiente; segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico. A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi: dispositivi di controllo e sicurezza a RF; gabbia di Faraday; nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas; distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato. * Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica Gestione della qualità in Risonanza Magnetica Logica Servizi
Adempimenti sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs 81/08 e le successive modifiche ed integrazioni riguardanti gli adempimenti sicurezza sul lavoro che si impongono all’azienda e che vanno dalla Valutazione dei Rischi nell’ambito aziendale, alla individuazione del Responsabile della Sicurezza, dei Rappresentanti dei Lavoratori, alla loro formazione, alla realizzazione di un piano di emergenza ed antincendio, all’incarico ad un Medico Competente ecc. LOGICA SERVIZI è in grado di affiancare le aziende e di seguirle con scrupolosa attenzione in tutti gli adempimenti necessari elencati di seguito: Valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente con elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure. Analisi Rischio Chimico e Biologico Attività mirata a garantire il rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose, al fine di garantire il controllo del rischio di esposizione per l’operatore. Valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici e monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi. Analisi del microclima Valutazione dei parametri termoigrometrici ambientali atta ad assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori. Analisi del rumore Valutazione del rumore negli ambienti di lavoro Informazione e Formazione Consulenza mirata a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 ed alla formazione del personale in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento allo specifico posto di lavoro e alle specifiche mansioni di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Approfondisci sulla Sicurezza sul Lavoro [/su_button] Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line[/su_button] Sicurezza sul lavoro Società di consulenza sicurezza sul lavoro roma Adempimenti sicurezza sul lavoro Logica Servizi
Formazione lavoratori: corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro
Per la formazione dei lavoratori si rendono necessari i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro, suddivisi in quelli a rischio basso, medio e alto a seconda della mansione svolta. Con l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, si sancisce che il datore di lavoro formi obbligatoriamente i propri dipendenti, inquadrati secondo le seguenti formule contrattuali: a tempo indeterminato; a tempo determinato; a chiamata; stagionali. Ad esclusione dei collaboratori familiari, le aziende prive di dipendenti ma con due o più soci sono tenute a formare i soci non indicati come datore di lavoro. Sicurezza sul lavoro: rischio basso, medio e alto Come detto i corsi per la sicurezza sul lavoro sono diversificati inbase alle mansioni svolte pertanto distinti in quelli a rischio basso, a rischio medio e a rischio alto. L’individuazione del livello di rischio aziendale non deve essere messo in correlazione solo con il codice ATECO o la classificazione dettata dall’Accordo Stato-Regioni, in quanto talvolta non sufficiente per la corretta determinazione dei reali rischi aziendali presenti nelle specifiche mansioni. Tali accertamenti devono essere affidate a professionisti qualificati. I moduli sulla formazione dei lavoratori sono indicati in carattere generale sulla normativa, nella misura di 4 ore, a cui si aggiungono i moduli più specifici in base alla classe di rischio: – 4 ore per il rischio basso; – 8 ore per il medio; – 12 ore per l’alto. Rispettivamente, quindi, il monte ore complessivo è di 8, 12 e 16 per ogni corso, gli attestati rilasciati, inoltre, sono nominativi, quindi sempre validi per il lavoratore anche nei casi in cui si decidesse di cambiare posto di lavoro, a patto che la classe di rischio sia rispettata. In caso contrario, andranno integrate le ore mancanti. Corsi sulla sicurezza: gli aggiornamenti Così come i corsi sulla sicurezza, anche i rispettivi aggiornamenti sono obbligatori. La legge prevede che, nel quinquennio successivo al primo corso, il datore di lavoro debba far svolgere ai propri dipendenti un totale di 6 ore di aggiornamento (indipendentemente dalla classe di rischio). L’Accordo Stato-Regioni precisa che queste ore dovrebbero esser distribuite più o meno uniformemente nei cinque anni successivi alla precedente formazione, anche se, di fatto, il corso di aggiornamento viene spesso svolto per intero prima della scadenza. È importante, dunque, ricordarsi che gli obblighi del datore di lavoro non si estinguono con la frequentazione dei corsi di formazione da parte dei dipendenti: fare attenzione agli aggiornamenti, nel quinquennio seguente, è un altro aspetto da tenere bene a mente. Da anni Logica Servizi si avvale della collaborazione tecnica per i corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro nel rispetto del Decreto Legislativo 81/08. Tutti i corsi sono fruibili oltre che in aula anche on-line su qualunque dispositivo voi disponiate, dal personal computer al tablet fino ad arrivare agli smartphone. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” background=”#ffffff” color=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”https://logicaservizi.eu/wp-content/uploads/2018/04/Logica-Servizi-per-la-sicurezza-sul-lavoro.png” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Contattaci e richiedi una consulenza gratuita.” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Formazione lavoratori corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro corsi obbligatori sicurezza sul lavoro