OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

 

La sicurezza sul lavoro non è solo un insieme di procedure: è un sistema organizzativo e documentale che ogni datore di lavoro deve istituire, mantenere e aggiornare costantemente.
Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), integrato da regolamenti tecnici, decreti attuativi e accordi Stato-Regioni.

Vediamo nel dettaglio tutti gli obblighi fondamentali che ogni azienda deve rispettare:

 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nel DVR devono essere individuati, analizzati e visualizzati tutti i rischi presenti in azienda, descrivendo le attività e i processi produttivi, identificando i vari pericoli stimandone la gravità e indicando tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare.

Il DVR deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS.

Il DVR non è statico: deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche che possono alterare il livello di rischio, come:

  • introduzione di nuove attrezzature o sostanze;
  • variazioni organizzative o strutturali;
  • nuove normative di riferimento;
  • assunzione di nuovi lavoratori o cambi mansione.

In generale è buona prassi rivedere il DVR ogni 2-3 anni, anche in assenza di variazioni sostanziali.

 

Nomine obbligatorie e ruoli della sicurezza

Ogni azienda deve formalizzare le nomine delle figure chiave previste dal D.Lgs. 81/2008.
Queste figure garantiscono che la gestione della sicurezza sia efficace e documentata:

  • RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): elabora il DVR, coordina la prevenzione, collabora con il medico competente.
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): partecipa alle riunioni, riceve informazioni sui rischi, collabora alla prevenzione.
  • Medico Competente: attua la sorveglianza sanitaria e collabora al DVR.
  • Addetti Antincendio e Primo Soccorso: gestiscono le emergenze, devono essere formati secondo D.M. 2/9/2021 e D.M. 388/2003.
  • Preposti e Dirigenti: vigilano sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto dei DPI.

Tutte le nomine devono essere formali, datate e firmate, e le relative competenze devono essere comprovate da corsi di formazione specifici.

 

 

Sorveglianza sanitaria e medico competente

Quando il DVR evidenzia rischi per la salute (rumore, agenti chimici o biologici, videoterminali, movimentazione carichi, radiazioni, lavoro notturno, ecc.), il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente che si occuperà di effettuare le visite sui lavoratori, istituire le loro cartelle sanitarie e di rischio, elaborare il protocollo sanitario, trasmette annualmente all’ASL e a INAIL i dati sanitari aziendali ecc… .

 

Formazione, informazione e addestramento

Ogni lavoratore deve ricevere una formazione iniziale, specifica e aggiornata sui rischi connessi alla propria mansione.
L’obbligo è sancito dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Le principali tipologie di formazione:

  • Formazione generale e specifica dei lavoratori;
  • Formazione del datore di lavoro;
  • Formazione dei preposti;
  • Formazione dirigenti;
  • Formazione RSPP/ASPP;
  • Formazione addetti emergenze: corsi antincendio e primo soccorso con parte pratica.
  • Formazione uso attrezzature (carrelli, gru, PLE, ecc.);

La formazione deve essere documentata con registri, attestati, programmi e prove di verifica.

 

 

Gestione delle emergenze e primo soccorso

Ogni azienda che impiega più di 10 lavoratori, apre i propri locali al pubblico con una capienza superiore a 50 persone oppure rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è obbligata a predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE).

Il piano deve descrivere in modo chiaro le procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza, indicando le vie di esodo, i punti di raccolta, i compiti degli addetti, le modalità di allarme e di chiamata dei soccorsi esterni.
Deve essere redatto per iscritto, affisso in punti visibili, aggiornato periodicamente e verificato attraverso prove di evacuazione per garantire che tutto il personale sappia come comportarsi in caso di necessità.
L’azienda deve inoltre disporre di presidi sanitari e cassette di pronto soccorso conformi al D.M. 388/2003.

 

 

 

 

 

 

Appalti e interferenze – DUVRI

Se l’azienda affida lavori a imprese esterne o autonomi, deve redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
Serve a prevenire incidenti tra personale interno e appaltatori.

In pratica, il DUVRI è lo strumento con cui il datore di lavoro committente analizza e gestisce i rischi derivanti dalle interferenze tra il proprio personale e quello delle ditte appaltatrici o esterne.

Il DUVRI deve essere specifico, aggiornato e integrato al contratto di appalto.
Deve contenere almeno:

  • Dati identificativi del committente e delle imprese appaltatrici.
  • Descrizione dettagliata delle attività e dei luoghi di lavoro interessati.
  • Analisi delle possibili interferenze tra personale interno ed esterno (es. uso spazi comuni, impianti elettrici, movimentazione materiali, accessi).
  • Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenti.
  • Procedure di coordinamento e comunicazione tra le imprese.
  • Nominativi e ruoli dei referenti per la sicurezza (datore di lavoro, RSPP, preposti).
  • Firma di tutte le parti coinvolte.

 

Impianti, macchine, manutenzione e Gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Ogni azienda è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro utilizzati nei propri locali.
L’obbligo deriva dagli artt. 70, 71 e 80–86 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro di garantire che ogni apparecchiatura sia conforme, efficiente e sottoposta a controlli periodici documentati.

Gli impianti elettrici devono essere progettati, installati e mantenuti in conformità alle norme CEI.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • eseguire la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001;
  • denunciare l’impianto a INAIL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio;
  • far eseguire le verifiche da organismi abilitati con periodicità:
    • biennale per ambienti medici o a maggior rischio (ospedali, studi medici, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione);
    • quinquennale per gli altri luoghi di lavoro.

Ogni verifica deve essere documentata con verbale ufficiale da conservare in azienda.

 

 

 

 

Tutte le macchine devono essere:

  • conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (oggi sostituita dal Regolamento UE 2023/1230);
  • marcate CE, corredate da dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione;
  • utilizzate solo da personale formato e addestrato;
  • manutenute periodicamente per mantenere le condizioni di sicurezza originarie.

 

La manutenzione deve essere:

  • programmata, secondo quanto previsto dal costruttore o dal DVR;
  • tracciata, mediante schede o registri con data, intervento, tecnico e firma;
  • straordinaria, ogni volta che si verificano guasti, sostituzioni o modifiche di componenti che influiscono sulla sicurezza.

Ogni intervento manutentivo deve essere effettuato da personale competente o ditte qualificate (art. 71 comma 7).
La documentazione deve essere conservata ed esibita in caso di verifica da ASL o INL.

Per specifiche categorie di apparecchi, valgono controlli dedicati:

  • Apparecchi elettromedicali: verifiche di sicurezza elettrica e dispersione secondo CEI EN 60601-1 e CEI 62-148;
  • Attrezzature in pressione (autoclavi, compressori): verifiche secondo D.M. 329/2004;
  • Sollevatori, gru, carrelli elevatori:  verifiche periodiche INAIL (art. 71 comma 11).

 

 Per la gestione dei DPI Il datore di lavoro deve:

  • fornire gratuitamente DPI idonei e marcati CE;
  • istruire e addestrare i lavoratori sul corretto uso;
  • sostituire i DPI danneggiati o scaduti;
  • mantenere un registro di consegna firmato dai lavoratori;
  • verificare l’uso effettivo tramite i preposti.

Gli obblighi sono disciplinati dagli artt. 74–79 del D.Lgs. 81/08.

 

 

Per concludere, tutti gli adempimenti devono essere documentati, archiviati e facilmente reperibili.
L’assenza di documenti costituisce violazione sanzionabile anche penalmente.