IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale del sistema di prevenzione aziendale, istituita dal D.Lgs. 626/1994 e oggi disciplinata dagli artt. 47–50 del D.Lgs. 81/2008. Principali riferimenti legislativi e tecnici: Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori, art. 9 (diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – “Patto per la Fabbrica” tra Confindustria e sindacati; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – criteri di formazione e aggiornamento per RLS e RLST; UNI ISO 45001:2018 – standard sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL). Il RLS rappresenta i lavoratori su tutte le tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, collaborando con datore di lavoro, RSPP, medico competente e organi di vigilanza. Funzioni e attribuzioni del RLS L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 definisce le attribuzioni principali del RLS: accesso ai luoghi di lavoro e partecipazione ai sopralluoghi di sicurezza; consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione; partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35); ricezione della documentazione aziendale su infortuni, rischi, sostanze pericolose, impianti e organizzazione del lavoro; possibilità di formulare osservazioni e proposte al datore di lavoro e di ricorrere agli organi di vigilanza (ATS, ITL, VV.F.) se ritiene inadeguate le misure adottate. Il RLS non è un tecnico della sicurezza, ma un rappresentante dei lavoratori con un ruolo consultivo e propositivo. Le responsabilità restano in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ma il suo contributo migliora la qualità del sistema di prevenzione aziendale. Obblighi del datore di lavoro verso il RLS Il datore di lavoro ha obblighi precisi nei confronti del RLS, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08: Comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto o designato tramite modalità telematica (solo in caso di nuova nomina o cessazione). Fornire al RLS tempo, mezzi e spazi adeguati per svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione. Garantire l’accesso alla documentazione sulla valutazione dei rischi, DVR e DUVRI (art. 50, commi 4–5). Consultarlo preventivamente in occasione di: valutazione dei rischi; nomina del RSPP e del medico competente; organizzazione della formazione dei lavoratori; scelte sui DPI e piani di emergenza. Assicurare la formazione del RLS: 32 ore iniziali entro 6 mesi dall’elezione e aggiornamento annuale (4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Coinvolgerlo nella riunione periodica annuale e nei processi di miglioramento continuo del sistema di prevenzione. Obblighi e diritti del RLS Il RLS deve: Mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili e sul segreto industriale (art. 50, c.6); partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alle consultazioni aziendali; raccogliere segnalazioni dai lavoratori e comunicarle formalmente al datore di lavoro; promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto delle procedure operative; richiedere formazione e aggiornamenti. Non può essere sanzionato per la sua attività rappresentativa, né può subire svantaggi lavorativi: è tutelato dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Elezione e comunicazioni obbligatorie Il RLS è eletto o designato dai lavoratori (non dal datore di lavoro). L’elezione deve essere documentata con verbale e comunicata all’INAIL solo in caso di nuova nomina. Il numero minimo di RLS è fissato da legge (art. 47, c.7): 1 RLS fino a 200 lavoratori; 3 RLS da 201 a 1.000; 6 RLS oltre 1.000. Se il RLS non viene eletto, l’azienda deve aderire al Fondo RLST (art. 52 D.Lgs. 81/08) con contributo annuale pari a due ore di retribuzione per dipendente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un attore strategico nella prevenzione aziendale. Il suo coinvolgimento effettivo garantisce: miglioramento del dialogo tra direzione e lavoratori; maggiore efficacia delle misure preventive; riduzione di infortuni e non conformità. Per il datore di lavoro, un RLS formato e integrato nel sistema di gestione (UNI ISO 45001:2018) è un presidio di conformità e un valore organizzativo, non un mero obbligo formale.
OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO La sicurezza sul lavoro non è solo un insieme di procedure: è un sistema organizzativo e documentale che ogni datore di lavoro deve istituire, mantenere e aggiornare costantemente. Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), integrato da regolamenti tecnici, decreti attuativi e accordi Stato-Regioni. Vediamo nel dettaglio tutti gli obblighi fondamentali che ogni azienda deve rispettare: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Nel DVR devono essere individuati, analizzati e visualizzati tutti i rischi presenti in azienda, descrivendo le attività e i processi produttivi, identificando i vari pericoli stimandone la gravità e indicando tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. Il DVR deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS. Il DVR non è statico: deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche che possono alterare il livello di rischio, come: introduzione di nuove attrezzature o sostanze; variazioni organizzative o strutturali; nuove normative di riferimento; assunzione di nuovi lavoratori o cambi mansione. In generale è buona prassi rivedere il DVR ogni 2-3 anni, anche in assenza di variazioni sostanziali. Nomine obbligatorie e ruoli della sicurezza Ogni azienda deve formalizzare le nomine delle figure chiave previste dal D.Lgs. 81/2008. Queste figure garantiscono che la gestione della sicurezza sia efficace e documentata: RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): elabora il DVR, coordina la prevenzione, collabora con il medico competente. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): partecipa alle riunioni, riceve informazioni sui rischi, collabora alla prevenzione. Medico Competente: attua la sorveglianza sanitaria e collabora al DVR. Addetti Antincendio e Primo Soccorso: gestiscono le emergenze, devono essere formati secondo D.M. 2/9/2021 e D.M. 388/2003. Preposti e Dirigenti: vigilano sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto dei DPI. Tutte le nomine devono essere formali, datate e firmate, e le relative competenze devono essere comprovate da corsi di formazione specifici. Sorveglianza sanitaria e medico competente Quando il DVR evidenzia rischi per la salute (rumore, agenti chimici o biologici, videoterminali, movimentazione carichi, radiazioni, lavoro notturno, ecc.), il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente che si occuperà di effettuare le visite sui lavoratori, istituire le loro cartelle sanitarie e di rischio, elaborare il protocollo sanitario, trasmette annualmente all’ASL e a INAIL i dati sanitari aziendali ecc… . Formazione, informazione e addestramento Ogni lavoratore deve ricevere una formazione iniziale, specifica e aggiornata sui rischi connessi alla propria mansione. L’obbligo è sancito dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Le principali tipologie di formazione: Formazione generale e specifica dei lavoratori; Formazione del datore di lavoro; Formazione dei preposti; Formazione dirigenti; Formazione RSPP/ASPP; Formazione addetti emergenze: corsi antincendio e primo soccorso con parte pratica. Formazione uso attrezzature (carrelli, gru, PLE, ecc.); La formazione deve essere documentata con registri, attestati, programmi e prove di verifica. Gestione delle emergenze e primo soccorso Ogni azienda che impiega più di 10 lavoratori, apre i propri locali al pubblico con una capienza superiore a 50 persone oppure rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è obbligata a predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE). Il piano deve descrivere in modo chiaro le procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza, indicando le vie di esodo, i punti di raccolta, i compiti degli addetti, le modalità di allarme e di chiamata dei soccorsi esterni. Deve essere redatto per iscritto, affisso in punti visibili, aggiornato periodicamente e verificato attraverso prove di evacuazione per garantire che tutto il personale sappia come comportarsi in caso di necessità. L’azienda deve inoltre disporre di presidi sanitari e cassette di pronto soccorso conformi al D.M. 388/2003. Appalti e interferenze – DUVRI Se l’azienda affida lavori a imprese esterne o autonomi, deve redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Serve a prevenire incidenti tra personale interno e appaltatori. In pratica, il DUVRI è lo strumento con cui il datore di lavoro committente analizza e gestisce i rischi derivanti dalle interferenze tra il proprio personale e quello delle ditte appaltatrici o esterne. Il DUVRI deve essere specifico, aggiornato e integrato al contratto di appalto. Deve contenere almeno: Dati identificativi del committente e delle imprese appaltatrici. Descrizione dettagliata delle attività e dei luoghi di lavoro interessati. Analisi delle possibili interferenze tra personale interno ed esterno (es. uso spazi comuni, impianti elettrici, movimentazione materiali, accessi). Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenti. Procedure di coordinamento e comunicazione tra le imprese. Nominativi e ruoli dei referenti per la sicurezza (datore di lavoro, RSPP, preposti). Firma di tutte le parti coinvolte. Impianti, macchine, manutenzione e Gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Ogni azienda è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro utilizzati nei propri locali. L’obbligo deriva dagli artt. 70, 71 e 80–86 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro di garantire che ogni apparecchiatura sia conforme, efficiente e sottoposta a controlli periodici documentati. Gli impianti elettrici devono essere progettati, installati e mantenuti in conformità alle norme CEI. Il datore di lavoro ha l’obbligo di: eseguire la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001; denunciare l’impianto a INAIL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio; far eseguire le verifiche da organismi abilitati con periodicità: biennale per ambienti medici o a maggior rischio (ospedali, studi medici, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione); quinquennale per gli altri luoghi di lavoro. Ogni verifica deve essere documentata con verbale ufficiale da conservare in azienda. Tutte le macchine devono essere: conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (oggi sostituita dal Regolamento UE 2023/1230); marcate CE, corredate da dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione; utilizzate solo da personale formato e addestrato; manutenute periodicamente per
Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica
Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica: aspetti tecnici, normativi e operativi Quadro normativo La gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica (RM) è regolata da un complesso di norme che tutelano pazienti, operatori e strutture sanitarie. Riferimenti principali: D.Lgs. 101/2020 – sicurezza e radioprotezione per installazione e utilizzo dei tomografi RM; D.M. 14 gennaio 2021 – aggiornamento standard di sicurezza per apparecchiature RM ; D.Lgs. 81/08, artt. 18, 43, 46 – obblighi del datore di lavoro su prevenzione incendi ed emergenze; D.M. 1, 2, 3 settembre 2021 – nuovi decreti antincendio: manutenzione impianti (D.M. 1/09/2021); gestione emergenze (D.M. 2/09/2021); progettazione e sicurezza (D.M. 3/09/2021); Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.); Indicazioni operative INAIL 2015 e Comunicazione di Avvenuta Installazione (CAI) entro 60 giorni dall’attivazione del tomografo (D.M. Salute 10/08/2018). Principi tecnici e caratteristiche del rischio Il rischio incendio in RM è peculiare per la presenza di campi magnetici statici, criogeni (elio liquido) e impianti elettrici complessi. Scenari di rischio principali: Incendi in ambienti magneticamente confinati: i materiali ferromagnetici possono essere attratti dal magnete (effetto “missile”). Quench criogenico: rilascio di elio gassoso con rischio di ipossia, sovrappressione e innesco incendi. Guasti elettrici o surriscaldamenti: fonti di ignizione in sistemi ausiliari. Il progetto antincendio deve seguire il Codice di Prevenzione Incendi (Sezioni G.1–G.7 e S.1–S.10) e le Indicazioni INAIL, integrando aspetti magnetici, ventilazione e compartimentazione. Obblighi del datore di lavoro Secondo il D.Lgs. 81/08 (artt. 18, 43, 46) e i decreti del 2021, il datore di lavoro deve: elaborare valutazione del rischio incendio specifica per RM nel DVR; designare addetti antincendio formati secondo il D.M. 2/09/2021 (livello medio o alto); garantire manutenzione documentata di impianti e dispositivi secondo UNI 9994-1:2013, UNI EN 12845 e UNI 10779; formare e informare il personale sui rischi RM (campi magnetici, criogeni, evacuazione); predisporre procedure di emergenza RM-safe, senza apparecchiature metalliche; aggiornare i registri di controllo (D.M. 1/09/2021, art. 6) e la documentazione INAIL–CAI. Procedure operative e misure tecniche Progettazione e segregazione delle aree Identificazione delle zone di sicurezza secondo le linee isomagnetiche (0,5 mT e 3 mT) definite dalle Indicazioni INAIL. Limitazione dell’accesso alle aree “Zone IV” solo a personale formato. Presenza di vie di esodo magneticamente sicure, chiaramente segnalate e prive di ostacoli metallici. Impianti di rivelazione e allarme Installazione di rivelatori di fumo RM-compatibili (ottici a barriera o aspirazione). Pulsanti d’allarme fuori dal campo magnetico attivo. Gestione dei gas criogenici Monitoraggio continuo della concentrazione di ossigeno con sensori tarati e manutenzione documentata (art. 3.6 INAIL-CAI). Verifica periodica del sistema di ventilazione e scarico criogeno (quench pipe). Procedure di emergenza Attivazione del piano di emergenza antincendio con sequenza dedicata: spegnimento graduale dei sistemi, evacuazione assistita, interdizione dell’area magnetica. Coordinamento con i Vigili del Fuoco e con l’Esperto Responsabile della Sicurezza (ER) per l’analisi preventiva dei rischi e delle vie di accesso. Implicazioni pratiche per le aziende sanitarie Le strutture sanitarie devono: predisporre un Regolamento di Sicurezza RM e aggiornarlo annualmente (INAIL 2015); conservare la documentazione tecnica richiesta dalla CAI all’INAIL entro 60 giorni dall’installazione del tomografo; aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi incendio e radioprotezione, in coerenza con il D.Lgs. 101/2020, art. 17; assicurare la tracciabilità documentale di tutti gli interventi di manutenzione e formazione, integrando i registri antincendio e di sorveglianza fisica; simulare esercitazioni di emergenza almeno annuali, documentando gli esiti e le eventuali criticità operative. Conclusioni La gestione del rischio incendio nei reparti RM richiede un approccio sistemico che integri prevenzione, formazione, manutenzione e coordinamento tra figure responsabili (datore di lavoro, MR, ER, RSPP). Il rispetto degli standard tecnici e delle prescrizioni legislative non solo tutela la sicurezza di operatori e pazienti, ma costituisce requisito indispensabile per la conformità agli obblighi INAIL e alle verifiche ispettive di prevenzione incendi.
DECRETO SICUREZZA SUL LAVORO 31.10.2025
Il Decreto Sicurezza sul Lavoro 31 ottobre 2025 rappresenta una delle riforme più rilevanti degli ultimi anni in materia di tutela dei lavoratori, vigilanza, formazione e digitalizzazione dei processi di sicurezza. Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per premiare i datori di lavoro con buoni risultati in materia di sicurezza e riduzione degli infortuni; Le modalità attuative saranno definite entro 60 giorni con un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con MEF. Saranno escluse dal bonus le aziende che negli ultimi due anni abbiano avuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza. L’autorità giudiziaria dovrà trasmettere all’INAIL tali sentenze anche in forma digitale. Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti Le imprese che operano nei cantieri edili, in appalto o subappalto, sia pubblici sia privati, devono fornire ai propri lavoratori una tessera di riconoscimento conforme agli articoli 18, comma 1, lettera u) (nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;) e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08. La novità introdotta dal recente decreto è che tale tessera deve essere dotata di codice univoco anticontraffazione e può essere digitale, interoperabile con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale viene prodotta automaticamente e precompilata, con successiva integrazione dei dati da parte del datore di lavoro. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro definirà, con apposito decreto, le modalità operative e le ulteriori categorie di attività “a rischio elevato” che dovranno dotarsene. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Garante Privacy, definirà: le modalità operative per l’applicazione della tessera di riconoscimento digitale nei cantieri; le misure di controllo e sicurezza per i cantieri e il monitoraggio dei flussi di manodopera tramite tecnologie; i tipi di dati personali trattati. Modifiche al D.Lgs. 81/08, art. 27: Inserito il comma 7-bis: la decurtazione dei crediti (patente a crediti) per le violazioni indicate al punto 21 dell’Allegato I-bis avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento, utilizzando anche le informazioni del Portale Nazionale del Sommerso (PNS). Al comma 8, le Procure della Repubblica devono trasmettere all’INL le informazioni necessarie per sospendere la patente in caso di infortuni gravi o mortali (Nel precedente decreto non era specificato). Al comma 11, la sanzione minima per esercizio senza patente passa da 6.000 a 12.000 euro. Interventi in materia di prevenzione e di formazione Dal 2026, l’INAIL trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione, per: promuovere la cultura della sicurezza nei percorsi formativi (anche con tecnologie digitali e realtà aumentata); finanziare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLS di sito). Inoltre: (comma 5-ter) l’INAIL potrà finanziare, tramite i Fondi interprofessionali, corsi di formazione prevenzionale nei settori più a rischio (edilizia, logistica, trasporti); (comma 5-quater) l’INAIL potrà sostenere PMI e microimprese per l’acquisto di DPI innovativi e sistemi intelligenti di sicurezza, usando risorse interne senza nuovi oneri per lo Stato Per le imprese con meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale definirà le modalità di aggiornamento periodico dell’RLS, garantendo che siano proporzionate alle dimensioni aziendali e al livello di rischio dell’attività svolta. Le competenze acquisite nei corsi di formazione saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, collegati alla piattaforma SIISL. Il datore di lavoro dovrà consultare tali dati per pianificare la formazione, e gli organi di vigilanza li utilizzeranno per verificare gli obblighi formativi. Variazioni al D.Lgs 81/08: Art. 77, comma 4, lett. a): Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza e igiene i DPI, anche se si tratta di indumenti di lavoro che assumono funzione di DPI, se individuati nella valutazione dei rischi (precedentemente riguardava solo i DPI e non si faceva nessun riferimento agli indumenti di lavoro in funzione di DPI). Art. 113, comma 2: Le scale verticali > 2 m e con inclinazione > 75° devono avere gabbia di sicurezza o sistema anticaduta individuale, secondo la valutazione del rischio (precedentemente riguardava le scale a pioli con altezza superiori ai 5 m). Previsti requisiti tecnici: distanza minima 15 cm dai pioli alla parete e 60 cm massimo tra pioli e gabbia posteriore Art. 115 (nuovo): Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto Priorità ai sistemi collettivi: parapetti e reti di sicurezza. Se non attuabili, uso di DPI: a) sistemi di trattenuta, b) posizionamento, c) accesso e posizionamento su funi, d) arresto caduta (ultima scelta). I sistemi devono essere ancorati a punti sicuri. I lavori su funi devono rispettare anche artt. 111 e 116. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro La copertura INAIL per gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro include anche gli infortuni occorsi durante il tragitto da casa al luogo di formazione e viceversa. Inoltre, le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere che gli studenti svolgano attività o lavorazioni ad alto rischio, come definite nel DVR dell’azienda ospitante, per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e coerente con le finalità formative. Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Aggiornamento sul domicilio digitale delle imprese L’obbligo di domicilio digitale si estende a amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA. Il domicilio digitale personale non può coincidere con quello dell’impresa. Le imprese già iscritte devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori entro il 31 dicembre 2025 o al momento del nuovo incarico.
Nuovo Accordo Stato Regioni 2025
Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 Formazione Sicurezza sul Lavoro Pdf nuovo accordo stato-regioni 2025 PUBBLICATO IN GAZZETTA Un nuovo impianto normativo per la formazione sulla sicurezza Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, rivoluzionando l’intero sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo documento unifica e sostituisce tutti i precedenti accordi (tra cui quelli del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016), ridefinendo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e aggiornamento dei percorsi formativi per tutte le figure previste dal decreto. L’obiettivo è garantire omogeneità, efficacia e controllo sui percorsi formativi, come previsto anche dalla Legge 215/2021, che ha rafforzato i compiti del legislatore in materia di formazione e vigilanza. Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP, in applicazione degli obblighi generali di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Il corso ha durata minima di 16 ore (più 6 ore opzionali per il settore cantieri), e può essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, nel rispetto delle modalità tecniche indicate nella Parte IV dell’accordo. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni (almeno 6 ore). La novità si collega anche all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina i casi in cui il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP. Preposti e dirigenti: responsabilità, vigilanza e aggiornamenti più rigorosi La formazione per preposti e dirigenti viene ampliata e ridefinita. I preposti, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, devono seguire un corso di almeno 12 ore in presenza o videoconferenza, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per chi ha effettuato l’ultimo aggiornamento da oltre 2 anni, il nuovo Accordo impone di aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore. I dirigenti, in quanto responsabili dell’attuazione delle direttive in materia di sicurezza (art. 18 del D.Lgs. 81/2008), devono frequentare un percorso formativo minimo di 12 ore, con aggiornamento quinquennale e modulo cantieri opzionale da 6 ore (riferimento all’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08). Lavoratori: aggiornamenti periodici e formazione specifica per rischio I percorsi per i lavoratori restano articolati in due moduli, come previsto all’art. 37, comma 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008: uno generale di 4 ore (credito formativo permanente) e uno specifico da 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio individuato con la classificazione ATECO (Allegato IV). La formazione deve essere aggiornata periodicamente sulla base della valutazione dei rischi aziendali (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Sono previsti riconoscimenti di crediti formativi per corsi erogati da enti bilaterali o sistemi formativi pubblici con contenuti conformi all’Accordo. È confermata anche la validità dei percorsi “16 ore MICS” per il settore delle costruzioni (progetto FORMEDIL). Verifica finale obbligatoria e tracciabilità della formazione Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi, inclusi quelli di aggiornamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. b del D.Lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 215/2021. Gli esiti devono essere registrati in un verbale ufficiale, e in caso di verifica orale, va riportato anche l’elenco degli argomenti trattati. I soggetti formatori devono predisporre un fascicolo del corso con tutti i documenti, da conservare per almeno 10 anni. L’attestato rilasciato deve riportare dati completi del partecipante e del corso, ed è valido su tutto il territorio nazionale. Nuove modalità didattiche e uso controllato dell’e-learning Il nuovo Accordo dettaglia i requisiti per ciascuna modalità di erogazione: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e blended. In particolare, l’e-learning è ammesso solo per determinati corsi e moduli e deve rispettare quanto previsto nel D.I. 6 marzo 2013 in tema di requisiti dei docenti e tracciabilità dell’attività formativa. Per i corsi dei preposti, dirigenti e datori di lavoro con modulo cantieri, non è ammesso l’e-learning integrale. La modalità mista deve rispettare le indicazioni della Parte IV dell’accordo, con tracciabilità delle presenze, interazione garantita e autenticazione dei partecipanti. Nuovi obblighi per coordinatori, RSPP/ASPP e attrezzature speciali Viene aggiornato l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla formazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. 81/08), introducendo nuovi contenuti e modalità operative. Analogamente, i percorsi per RSPP/ASPP (art. 32) vengono rivisti nei contenuti e nei moduli (A, B, C), con articolazione settoriale. Specifiche sezioni dell’Accordo sono dedicate ai lavoratori autonomi o dipendenti che operano in ambienti confinati (DPR 177/2011) e agli utilizzatori di attrezzature complesse (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), per i quali sono definiti programmi, verifiche e aggiornamenti pratici. Soggetti formatori: requisiti, accreditamento e controlli I soggetti abilitati all’erogazione della formazione sono distinti in istituzionali, accreditati e altri soggetti (organismi paritetici, fondi interprofessionali, sindacati rappresentativi). I requisiti per ciascuno sono indicati nella Parte I dell’Accordo, in coerenza con l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Viene inoltre prevista l’istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori, nonché il potere di controllo e monitoraggio sulle attività formative da parte delle autorità competenti (INL, ASL, Regioni), in attuazione delle funzioni ispettive previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 81/2008. Tempi di adeguamento e disposizioni transitorie Le aziende e gli enti di formazione avranno 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore per conformarsi al nuovo Sistema (per la formazione del datore di lavoro si avranno 24 mesi per poter svolgere il corso). Fino ad allora, sarà possibile avviare corsi in base ai precedenti accordi, purché completati entro il periodo transitorio. Resta valido il credito formativo per i corsi svolti sotto i precedenti accordi, come previsto espressamente nelle disposizioni finali dell’Accordo. Una riforma strutturale per una vera cultura della sicurezza Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna una svolta epocale verso una formazione strutturata, controllata e coerente con l’evoluzione del lavoro, rafforzando la prevenzione come obiettivo sostanziale e non solo formale. Per imprese,
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Blog 2018-2023 Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Radioprotezione per apparecchiature RX e Risonanza Magnetica 14 Dicembre, 2023 Radioprotezione per apparecchiature RX e Risonanza Magnetica Dalle Normative Nazionali D.Lgs 101/2020 e DM 14.01.2021 nonché dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in RX e in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RX e/o RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza (EdR Esperto di Radioprotezione e ER Esperto Responsabile RM), questo perché la radioprotezione è una componente fondamentale nella gestione di tali apparecchiature, al fine di garantire la sicurezza degli operatori, dei pazienti e della popolazione. La radioprotezione per le apparecchiature RX e Risonanza Magnetica si basa su una serie di misure preventive volte continua a leggere FORMAZIONE 81/08 18 Marzo, 2023 Formazione dei lavoratori (Formazione 81/08) La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore in cui sia presente un lavoratore. Costituisce una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obbligo di formare tutti i lavoratori ricade sul datore di lavoro secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/08 : Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti continua a leggere Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo 14 Febbraio, 2023 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo Il Responsabile della Protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) è una figura privacy che viene introdotta con il GDPR. Il DPO essenzialmente è colui che fornisce al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati consulenza sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Il DPO, sia che esso sia soggetto interno o esterno all’impresa, deve essere dotato di adeguata e comprovata conoscenza della normativa, deve essere indipendente, (ovverosia non deve ricevere istruzioni dal vertici aziendali) e non deve svolgere continua a leggere Dati Personali secondo il GDPR 13 Febbraio, 2023 Dati Personali secondo il GDPR La normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali, definisce in maniera puntuale e precisa all’ art.4 paragrafo 1 cosa sia un dato personale, definendolo nel seguente modo: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” Per meglio comprendere la portata del continua a leggere altri articoli Articoli 2023-2025 Consulta Elenco Articoli 14 Dic 2023 2023 Radioprotezione per apparecchiature RX e Risonanza Magnetica 18 Mar 2023 2023 FORMAZIONE 81/08 14 Feb 2023 2023 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo 13 Feb 2023 2023 Dati Personali secondo il GDPR 09 Feb 2023 2023 Il Garante Privacy. Poteri e compiti 07 Feb 2023 2023 Chi redige il DVR 05 Feb 2023 2023 Obblighi di formazione secondo il GDPR 03 Feb 2023 2023 Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Cosa è e quando va applicato 23 Gen 2023 2023 Cosa è e come compilare il registro dei trattamenti dei dati 03 Gen 2023 2023 Figure Privacy 18 Dic 2022 2018/2022 Sicurezza del lavoro 14 Dic 2022 2018/2022 ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro
Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento essenziale e obbligatorio per la sicurezza sul lavoro, che serve a valutare e gestire i potenziali pericoli presenti all’interno di un ambiente di lavoro. Si tratta di uno strumento strategico per prevenire infortuni, malattie professionali e per garantire il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Esso è redatto dal Datore di Lavoro, che ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, in conformità con la legislazione vigente, in particolare con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce anche le sanzioni in caso di inadempimento. Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Il DVR è un documento che ha lo scopo di identificare, analizzare e valutare tutti i rischi potenziali presenti nell’ambiente di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. Ogni azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, deve realizzare questo documento, che funge da base per il piano di prevenzione e protezione. La sua funzione è quella di ridurre al minimo i pericoli per i lavoratori, definendo le misure di sicurezza da adottare e specificando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché le procedure operative sicure da seguire. Il DVR è uno strumento che non solo protegge la salute dei lavoratori ma anche riduce il rischio di responsabilità legale per il Datore di Lavoro, evitando conseguenze giuridiche derivanti da incidenti sul lavoro. La mancanza di un DVR adeguato o l’incuria nel suo aggiornamento può comportare gravi danni per l’impresa, sia in termini di sanzioni economiche che in termini di danno reputazionale. Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi La stesura del DVR non è un processo superficiale; al contrario, richiede un’approfondita analisi dei rischi e l’elaborazione di un piano dettagliato di prevenzione e protezione. Infatti, il documento si compone di diverse sezioni che devono essere esaminate e compilate con attenzione.I principali passaggi per redigere il DVR sono i seguenti: In primo luogo, si parte con l’analisi dei rischi e dei pericoli: ogni ambiente di lavoro è unico e presenta rischi specifici a seconda dei processi, delle attività e delle mansioni svolte.Pertanto, l’analisi dei pericoli si concentra su vari aspetti, tra cui: Rischi fisici: esposizione a rumori, vibrazioni, radiazioni, temperature estreme, ecc. Rischi chimici: esposizione a sostanze tossiche, polveri, fumi, vapori. Rischi biologici: infezioni o malattie trasmesse da agenti biologici. Rischi ergonomici: posture scorrette, movimenti ripetitivi, rischio di sovraccarico fisico. Rischi psicologici: stress da lavoro, mobbing, burnout. Successivamente, si procede con la valutazione del rischio: una volta identificati i pericoli, si deve passare alla valutazione, ossia determinare la probabilità di accadimento di un evento dannoso e l’entità del danno.In questo modo, i rischi vengono classificati in base alla loro gravità e, di conseguenza, si stabilisce la priorità delle misure da adottare. A seguire, nella fase relativa alle misure di prevenzione e protezione, il DVR descrive tutte le misure di sicurezza da implementare per prevenire i rischi identificati.Tra queste, oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI), si contemplano anche le modifiche strutturali (come l’installazione di barriere protettive, l’adeguamento delle attrezzature) e le procedure operative sicure.Inoltre, le misure possono riguardare anche la formazione continua dei lavoratori e l’introduzione di protocolli di sicurezza. Parallelamente, è fondamentale includere un piano di emergenza e gestione delle situazioni critiche: il DVR deve contenere le procedure da seguire in caso di incidente o pericolo imminente.Nello specifico, questo piano deve prevedere le modalità di evacuazione in caso di incendio, le azioni da intraprendere in caso di infortuni e la gestione di altre emergenze, come ad esempio sversamenti di sostanze chimiche. Un altro elemento essenziale è il programma di sorveglianza sanitaria: la salute dei lavoratori deve essere monitorata costantemente attraverso esami medici periodici, visite specialistiche e l’attuazione di protocolli sanitari,soprattutto in ambienti con rischi biologici, chimici o ergonomici. Infine, si deve tenere conto dell’aggiornamento del DVR: questo deve essere effettuato regolarmente e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nell’ambiente di lavoro.Ad esempio, tali cambiamenti possono riguardare: Introduzione di nuove tecnologie o macchinari; Modifica del processo produttivo; Cambiamenti nelle mansioni o nell’organizzazione del lavoro; Nuove normative che influenzano la sicurezza sul lavoro. Chi deve redigere il DVR? Il principale responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro, che, pur potendo affidarsi a esperti in sicurezza sul lavoro per consulenze specifiche, non può delegare completamente questa responsabilità. Il Datore di Lavoro deve collaborare con altre figure professionali, che intervengono nel processo di valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura chiave che affianca il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di protezione. Medico Competente (MC): professionista che valuta i rischi legati alla salute e monitora il benessere dei lavoratori attraverso visite mediche e la gestione della sorveglianza sanitaria. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura che rappresenta i lavoratori e partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, garantendo che le esigenze dei dipendenti siano prese in considerazione. Quando è obbligatorio redigere il DVR? La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, a prescindere dal settore e dalle dimensioni dell’impresa. Il documento deve essere redatto: Entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività lavorativa; Immediatamente, in caso di assunzione di un nuovo lavoratore. Le aziende che non ottemperano a questa obbligazione possono essere sottoposte a ispezioni da parte degli enti competenti (INAIL, ASL, INPS), con il rischio di multe e sospensione dell’attività. L’azienda ha inoltre l’obbligo di rivedere il DVR ogni volta che si verificano cambiamenti significativi, come l’introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi o modifiche nelle mansioni lavorative. Sanzioni per la mancata redazione del DVR La non conformità alla normativa sulla sicurezza del lavoro, e in particolare la mancata redazione o incompletezza del DVR, può comportare severe sanzioni
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