IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale del sistema di prevenzione aziendale, istituita dal D.Lgs. 626/1994 e oggi disciplinata dagli artt. 47–50 del D.Lgs. 81/2008.
Principali riferimenti legislativi e tecnici:
- Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori, art. 9 (diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – “Patto per la Fabbrica” tra Confindustria e sindacati;
- Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – criteri di formazione e aggiornamento per RLS e RLST;
- UNI ISO 45001:2018 – standard sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL).
Il RLS rappresenta i lavoratori su tutte le tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, collaborando con datore di lavoro, RSPP, medico competente e organi di vigilanza.
Funzioni e attribuzioni del RLS
L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 definisce le attribuzioni principali del RLS:
- accesso ai luoghi di lavoro e partecipazione ai sopralluoghi di sicurezza;
- consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione;
- partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35);
- ricezione della documentazione aziendale su infortuni, rischi, sostanze pericolose, impianti e organizzazione del lavoro;
- possibilità di formulare osservazioni e proposte al datore di lavoro e di ricorrere agli organi di vigilanza (ATS, ITL, VV.F.) se ritiene inadeguate le misure adottate.
Il RLS non è un tecnico della sicurezza, ma un rappresentante dei lavoratori con un ruolo consultivo e propositivo. Le responsabilità restano in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ma il suo contributo migliora la qualità del sistema di prevenzione aziendale.
Obblighi del datore di lavoro verso il RLS
Il datore di lavoro ha obblighi precisi nei confronti del RLS, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08:
- Comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto o designato tramite modalità telematica (solo in caso di nuova nomina o cessazione).
- Fornire al RLS tempo, mezzi e spazi adeguati per svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione.
- Garantire l’accesso alla documentazione sulla valutazione dei rischi, DVR e DUVRI (art. 50, commi 4–5).
- Consultarlo preventivamente in occasione di:
- valutazione dei rischi;
- nomina del RSPP e del medico competente;
- organizzazione della formazione dei lavoratori;
- scelte sui DPI e piani di emergenza.
- Assicurare la formazione del RLS: 32 ore iniziali entro 6 mesi dall’elezione e aggiornamento annuale (4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50).
- Coinvolgerlo nella riunione periodica annuale e nei processi di miglioramento continuo del sistema di prevenzione.
Obblighi e diritti del RLS
Il RLS deve:
- Mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili e sul segreto industriale (art. 50, c.6);
- partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alle consultazioni aziendali;
- raccogliere segnalazioni dai lavoratori e comunicarle formalmente al datore di lavoro;
- promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto delle procedure operative;
- richiedere formazione e aggiornamenti.
Non può essere sanzionato per la sua attività rappresentativa, né può subire svantaggi lavorativi: è tutelato dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Elezione e comunicazioni obbligatorie
- Il RLS è eletto o designato dai lavoratori (non dal datore di lavoro).
- L’elezione deve essere documentata con verbale e comunicata all’INAIL solo in caso di nuova nomina.
- Il numero minimo di RLS è fissato da legge (art. 47, c.7):
- 1 RLS fino a 200 lavoratori;
- 3 RLS da 201 a 1.000;
- 6 RLS oltre 1.000.
Se il RLS non viene eletto, l’azienda deve aderire al Fondo RLST (art. 52 D.Lgs. 81/08) con contributo annuale pari a due ore di retribuzione per dipendente.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un attore strategico nella prevenzione aziendale.
Il suo coinvolgimento effettivo garantisce:
- miglioramento del dialogo tra direzione e lavoratori;
- maggiore efficacia delle misure preventive;
- riduzione di infortuni e non conformità.
Per il datore di lavoro, un RLS formato e integrato nel sistema di gestione (UNI ISO 45001:2018) è un presidio di conformità e un valore organizzativo, non un mero obbligo formale.