Il Decreto Sicurezza sul Lavoro 31 ottobre 2025 rappresenta una delle riforme più rilevanti degli ultimi anni in materia di tutela dei lavoratori, vigilanza, formazione e digitalizzazione dei processi di sicurezza.
Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per premiare i datori di lavoro con buoni risultati in materia di sicurezza e riduzione degli infortuni;
Le modalità attuative saranno definite entro 60 giorni con un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con MEF.
Saranno escluse dal bonus le aziende che negli ultimi due anni abbiano avuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza.
L’autorità giudiziaria dovrà trasmettere all’INAIL tali sentenze anche in forma digitale.
Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti
Le imprese che operano nei cantieri edili, in appalto o subappalto, sia pubblici sia privati, devono fornire ai propri lavoratori una tessera di riconoscimento conforme agli articoli 18, comma 1, lettera u) (nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;) e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08.
La novità introdotta dal recente decreto è che tale tessera deve essere dotata di codice univoco anticontraffazione e può essere digitale, interoperabile con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale viene prodotta automaticamente e precompilata, con successiva integrazione dei dati da parte del datore di lavoro.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro definirà, con apposito decreto, le modalità operative e le ulteriori categorie di attività “a rischio elevato” che dovranno dotarsene.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Garante Privacy, definirà:
- le modalità operative per l’applicazione della tessera di riconoscimento digitale nei cantieri;
- le misure di controllo e sicurezza per i cantieri e il monitoraggio dei flussi di manodopera tramite tecnologie;
- i tipi di dati personali trattati.
Modifiche al D.Lgs. 81/08, art. 27:
- Inserito il comma 7-bis: la decurtazione dei crediti (patente a crediti) per le violazioni indicate al punto 21 dell’Allegato I-bis avviene subito dopo la notifica del verbale di accertamento, utilizzando anche le informazioni del Portale Nazionale del Sommerso (PNS).
- Al comma 8, le Procure della Repubblica devono trasmettere all’INL le informazioni necessarie per sospendere la patente in caso di infortuni gravi o mortali (Nel precedente decreto non era specificato).
- Al comma 11, la sanzione minima per esercizio senza patente passa da 6.000 a 12.000 euro.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Dal 2026, l’INAIL trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per occupazione e formazione, per:
- promuovere la cultura della sicurezza nei percorsi formativi (anche con tecnologie digitali e realtà aumentata);
- finanziare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST, RLS di sito).
Inoltre:
- (comma 5-ter) l’INAIL potrà finanziare, tramite i Fondi interprofessionali, corsi di formazione prevenzionale nei settori più a rischio (edilizia, logistica, trasporti);
- (comma 5-quater) l’INAIL potrà sostenere PMI e microimprese per l’acquisto di DPI innovativi e sistemi intelligenti di sicurezza, usando risorse interne senza nuovi oneri per lo Stato
Per le imprese con meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale definirà le modalità di aggiornamento periodico dell’RLS, garantendo che siano proporzionate alle dimensioni aziendali e al livello di rischio dell’attività svolta.
Le competenze acquisite nei corsi di formazione saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, collegati alla piattaforma SIISL.
Il datore di lavoro dovrà consultare tali dati per pianificare la formazione, e gli organi di vigilanza li utilizzeranno per verificare gli obblighi formativi.
Variazioni al D.Lgs 81/08:
Art. 77, comma 4, lett. a):
- Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza e igiene i DPI, anche se si tratta di indumenti di lavoro che assumono funzione di DPI, se individuati nella valutazione dei rischi (precedentemente riguardava solo i DPI e non si faceva nessun riferimento agli indumenti di lavoro in funzione di DPI).
Art. 113, comma 2:
- Le scale verticali > 2 m e con inclinazione > 75° devono avere gabbia di sicurezza o sistema anticaduta individuale, secondo la valutazione del rischio (precedentemente riguardava le scale a pioli con altezza superiori ai 5 m).
- Previsti requisiti tecnici: distanza minima 15 cm dai pioli alla parete e 60 cm massimo tra pioli e gabbia posteriore
Art. 115 (nuovo): Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Priorità ai sistemi collettivi: parapetti e reti di sicurezza.
- Se non attuabili, uso di DPI:
a) sistemi di trattenuta,
b) posizionamento,
c) accesso e posizionamento su funi,
d) arresto caduta (ultima scelta). - I sistemi devono essere ancorati a punti sicuri.
- I lavori su funi devono rispettare anche artt. 111 e 116.
Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
La copertura INAIL per gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro include anche gli infortuni occorsi durante il tragitto da casa al luogo di formazione e viceversa.
Inoltre, le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere che gli studenti svolgano attività o lavorazioni ad alto rischio, come definite nel DVR dell’azienda ospitante, per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e coerente con le finalità formative.
Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Aggiornamento sul domicilio digitale delle imprese
- L’obbligo di domicilio digitale si estende a amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA.
- Il domicilio digitale personale non può coincidere con quello dell’impresa.
- Le imprese già iscritte devono comunicare il domicilio digitale degli amministratori entro il 31 dicembre 2025 o al momento del nuovo incarico.
Sanzione per mancata comunicazione
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2008, che includono sospensione e sanzione pecuniaria.
Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
Trasparenza e sicurezza sul lavoro
Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che richiedono benefici contributivi o incentivi pubblici per nuove assunzioni devono pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL, garantendo anche il rispetto delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Comunicazioni obbligatorie digitali
Le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione (art. 9-bis D.L. 510/1996) potranno essere effettuate direttamente tramite il SIISL, anche da consulenti del lavoro o soggetti abilitati.
Verifica e tracciabilità dei dati
Il SIISL mostrerà al datore di lavoro gli esiti di verifica dei dati autocertificati dai lavoratori, per aumentare affidabilità e sicurezza nella gestione dei rapporti di lavoro.
Obblighi per le Agenzie per il Lavoro
Le Agenzie dovranno pubblicare tutte le offerte di lavoro sul SIISL e potranno usare la piattaforma per ricercare candidati idonei, nel rispetto della privacy.
Decreti attuativi
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- Entro 60 giorni: decreto del Ministero del Lavoro (previa consultazione di parti sociali e Conferenza Stato-Regioni) definirà le modalità operative.
- Entro 30 giorni: decreto con Ministero dell’Interno e Esteri disciplinerà l’iscrizione nel SIISL dei lavoratori stranieri assunti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998 (ingressi per motivi di lavoro).
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
Le modifiche rafforzano la sorveglianza sanitaria e la promozione della salute nei luoghi di lavoro:
- Art. 20, comma 2, lett. i) → le visite mediche obbligatorie rientrano nell’orario di lavoro; quindi, non è più possibile effettuarle al di fuori dell’orario lavorativo, tranne quelle preassuntive.
- Art. 25 → il medico competente deve informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e promuovere la partecipazione agli screening oncologici dei LEA, anche tramite campagne del Ministero della Salute.
- Art. 39 → entro 12 mesi un decreto del Ministro della Salute definirà i requisiti minimi delle strutture sanitarie autorizzate alla sorveglianza sanitaria.
- Visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche;
Inoltre:
- I contratti collettivi potranno prevedere permessi retribuiti per eseguire screening oncologici durante l’orario di lavoro.
- Le aziende che attuano programmi strutturati di prevenzione e promozione della salute potranno ottenere riduzioni del tasso INAIL ai sensi del DM 27 febbraio 2019.