Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni. Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa da 30 anni di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro. La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente. Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la società garantisce numerosissimi servizi, tra cui la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, l’elaborazione del DVR, l’assunzione dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) o anche di coordinatore della sicurezza, della progettazione e dell’esecuzione delle opere edili. Inoltre, si occupa anche della progettazione di impianti e sistemi di sicurezza, piani d’emergenza, di evacuazione e di sistemi antincendio e antifumo. In materia di Medicina del Lavoro, l’azienda romana offre sia il servizio di sorveglianza sanitaria, sia il supporto strumentale tramite il proprio poliambulatorio e laboratorio analisi cliniche. Siccome il lavoratore, per obbligo di legge, deve essere formato e informato in merito ai rischi della mansione che svolge e di quelli dell’azienda presso cui opera, Logica Servizi organizza corsi di aggiornamento online o in aula e fornisce assistenza in termini di gestione della privacy, aiutando le imprese a rispettare i regolamenti in materia di protezione dei dati personali. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Fonte: IL SOLE 24 ORE di Martedì 28 Gennaio 2020 Nella foto da partendo da sinistra Il Dr. Simone Natalizia, Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, l’ Ing. Manuel Pipitone, Rappresentate Legale di Logica Servizi e la dott.ssa Fabiana Di Fausto, Responsabile Segreteria e Logistica [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 RomaTel: 06-45431710/ 06-45431711 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu DICONO DI NOI: Articolo il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2020. Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.
Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
LOGICA SERVIZI nell’ambito di un’assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali può offrire ai propri clienti i seguenti servizi: Censimento del parco tecnologico biomedicale, in virtù delle problematiche indotte (tipologie, costruttori, manutentori, normative di sicurezza, compatibilità con gli ambienti medici), mette a disposizione una classificazione univoca delle attrezzature elettromedicali per poter affrontare in maniera corretta la gestione economica (costi, ammortamenti) e tecnica (manutenzioni, verifiche). Consulenza alla Prova di Accettazione degli apparecchi elettromedicali con controlli tecnico-amministrativi preliminari all’installazione e all’utilizzazione degli apparecchi stessi. verifica dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla Direttiva CEE 93/4, della conformità alle normative vigenti, della rispondenza tra l’ordine d’acquisto e la consegna del fornitore, dell’integrità dell’apparecchiatura in seguito al trasporto e/o altre operazioni. Servizio di Manutenzione Preventiva con lo scopo di ridurre le probabilità che insorgano guasti alle apparecchiature durante il normale funzionamento assicurando una maggiore continuità di servizio e un minore decadimento delle prestazioni dell’apparecchiatura nel tempo. L’ottenimento di tali risultati avviene tramite la verifica periodica della corrispondenza dei parametri di funzionalità e calibrazione con quanto indicato dalle ditte costruttrici, la sostituzione dei materiali sottoposti a normale usura, l’addestramento del personale utilizzatore al corretto impiego delle apparecchiature, l’esecuzione di attività di manutenzione specifiche per ogni classe di apparecchio. Verifiche Periodiche di Sicurezza consistenti nell’insieme di interventi periodici prescritti al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. Tali controlli periodici hanno carattere puramente preventivo e consistono nell’esecuzione di esami visivi e strumentali che, precedentemente programmati, garantiscano i requisiti minimi di sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature elettromedicali. Controllo funzionale sui dispositivi installati con accertamento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal produttore mediante la misura e la verifica dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura, al fine di accertarne la relativa efficienza. La loro esecuzione si rende necessaria per mantenere la miglior resa diagnostica e terapeutica delle apparecchiature e contenere quindi il rischio dovuto ad errori di impostazione o di valutazione. Servizio Trasferimento Apparecchiature in sicurezza; professionalità e conoscenze adeguate nel trasporto di impianti e apparecchiature elettromedicali di tutti i tipi, progettando, gestendo ed effettuando disinstallazioni, smontaggi, trasporti, rimontaggi, installazioni con messa in opera dei relativi allacci di alimentazione, collaudi, verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali. Verifiche di sicurezza impianti elettrici con esecuzione di misure e controlli in base alle modalità indicate negli articoli riportati nelle norme CEI 64-8/7 sezione 710 (locali ad uso medico) e nella predisposizione di specifici registri di controllo. La norma CEI 64-8/7 V2 prescrive che gli impianti elettrici devono essere controllati regolarmente e periodicamente. Per ciascun impianto saranno verificate le unità funzionali previste dalla norma, le unità mancanti o non funzionanti nell’impianto, i valori dei parametri misurati, i valori che non rientrano nei limiti normativi. Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali Logica Servizi
Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.
Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane. Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane: I sette articoli di cui è composto il provvedimento sono il risultato dell’avvertita esigenza di “rivisitare” la precedente “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, tenendo conto del progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988. L’obiettivo della nuova Regola antincendio nel settore specifico (art. 1) è quello di “raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Così, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sedia, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, e limitarne la sua propagazione; b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo; c) garantire la stabilità delle strutture portanti; e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Ecco perché nell’allegato della Regola sono identificati alcuni degli scenari di incendio: scenario 1): l’incendio a bordo di un treno in stazione; scenario 2): l’incendio a bordo di un treno fermo in galleria; scenario 3): l’incendio di un’eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell’atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica; scenario 4): l’incendio in un locale tecnico. Sull’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio (che deve rispondere ai criteri contenuti nel TU 81/08) ci siamo soffermati per trarne i più significativi aspetti. 1) “l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve essere commisurata all’importanza della infrastruttura destinata allo spostamento di centinaia di migliaia di persone al giorno, per lo più con percorsi sotterranei. In presenza di interferenze con altre attività, la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere di tipo coordinato”. 2) le procedure di emergenza devono essere elaborate in funzione dei flussi massimi dei viaggiatori. 3) ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno affluire nella sala operativa del gestore che dovrà essere in grado di comunicare con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate nel piano di emergenza. Nei limiti operativi imposti dall’esercizio dell’attività, poi, devono essere programmate periodiche esercitazioni, anche in collaborazione con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco Non deve mancare l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza Antincendio (è previsto nel decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007). Piano di emergenza. “Il responsabile dell’attività deve predisporre piani di emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche diversi da quelli di incendio, che possono configurarsi nell’ambito dell’intera metropolitana”. Nei piani devono essere riportati: – la descrizione generale della struttura con particolare riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto; – la definizione delle modalità di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza; – l’identificazione dei possibili eventi che possono verificarsi all’interno della struttura o che possono coinvolgerla dall’esterno e dai quali possono derivare pericoli per l’incolumità delle persone e/o danni alla struttura stessa; – i sistemi di rivelazione e comunicazione dell’emergenza adottati; – l’identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno della struttura coinvolta; – le logiche di attivazione degli impianti di protezione aeraulica (per la circolazione, il ricambio e la climatizzazione dell’aria negli ambienti chiusi) nei percorsi protetti ed in galleria; – l’identificazione del personale che può effettuare i primi interventi, in attesa delle squadre di soccorso; – l’identificazione del responsabile delle comunicazioni con le autorità ed in particolare con i Vigili del fuoco; – le modalità di effettuazione dell’evacuazione dalla struttura coinvolta; – le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco; – le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, ove possibile. Nel capo VIII dell’allegato si legge, infine, che “tutto il personale che opera nell’ambito della metropolitana deve essere informato e formato secondo i criteri di base enunciati nei pertinenti atti regolamentari. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]VAI ALLA SEZIONE SICUREZZA SUL LAVORO [/su_button] Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane. Logica Servizi Informa
L’ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori
Stress lavoro correlato Alcuni lavoratori non vogliono accettare di poter soffrire di stress, credono che “i veri uomini sono immuni allo stress”: lo stress lavoro correlato è visto da loro come una debolezza, qualcosa che non si può non essere in grado di affrontare e risolvere da soli. Niente di più sbagliato. Lo stress non deve essere considerato come un fallimento o una debolezza. Dello stress, quando presente, bisogna essere consapevoli per evitare di accorgersene quando i problemi diventano troppo gravi. A sfatare i miti relativi al rischio stress e a rispondere ai dubbi che molti lavoratori si pongono su questo tema è la “ Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali”, correlata alla campagna europea “ Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress” promossa dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Una guida che ci ha aiutato non solo a comprendere cosa sia realmente lo stress lavoro correlato, gli effetti dello stress nell’azienda e le misure di prevenzione, ma che ci ha già permesso, in un precedente articolo, di rispondere a molti dubbi dei datori di lavoro. [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/corso-sul-rischio-stress-lavoro-correlato/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai al corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line****[/su_button] **Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative. Sono tante i miti da sfatare e le domande che i lavoratori si pongono in merito allo stress. Rimandando ad una lettura integrale della guida, riprendiamo una delle domande più usuali negli ambienti lavorativi sul rapporto tra pressioni di lavoro e stress… La guida si sofferma sulle responsabilità dei lavoratori e sulle eventuali responsabilità dei datori di lavoro: Lavoratori: “come lavoratori, avete la responsabilità di prendervi cura della vostra salute e di presentarvi in condizioni adatte al lavoro. Avete anche il dovere di essere a conoscenza dei possibili rischi per la vostra salute e la vostra sicurezza sul luogo di lavoro, e di segnalare eventuali preoccupazioni al vostro datore di lavoro. Lo stress è potenzialmente uno di quei rischi e non va considerato diversamente da altri rischi sul lavoro, come ad esempio le barriere di sicurezza difettose o i sistemi di aspirazione non ben funzionanti. Lo stress può ridurre la concentrazione e influenzare il processo decisionale, con conseguenti incidenti sul lavoro, per esempio. Le misure efficaci per ridurre il rischio di stress sul lavoro spesso implicano la realizzazione di modifiche e i lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro, lavorando insieme per individuare le possibili soluzioni e la loro applicazione alla specifica attività che svolgono”; Datori di lavoro: “il vostro datore di lavoro ha l’obbligo di non aspettarsi che eseguiate lavori che possono presentare rischi evitabili per la salute e la sicurezza. Nell’ambito di tali doveri, il vostro datore di lavoro è tenuto ad essere consapevole dei rischi psicosociali sul lavoro e ad adottare misure per gestire e ridurre al minimo qualsiasi rischio. Come per altri rischi per la vostra salute e sicurezza, voi e il vostro datore di lavoro dovete lavorare congiuntamente, collaborando per individuare le possibili soluzioni e applicandole al vostro lavoro”. Un altro mito da sfatare è che un elevato stress sia parte di ogni attività lavorativa. In realtà in ogni lavoro “c’è un certo grado di pressione, tuttavia quando la pressione diventa troppa e un lavoratore non riesce a far fronte alle richieste, possono insorgere problemi. Fattori quali cattive prassi di gestione o carente organizzazione del lavoro possono aumentare questa pressione e la possibilità che si presentino problemi legati allo stress. Lavori diversi sembreranno più o meno stressanti a persone diverse a seconda dall’individuo e della sua resistenza o resilienza ai fattori di stress”. Qualcuno pensa che poi bere alcol possa essere un modo di rilassarsi di fronte allo stress. In realtà “bere alcolici può aiutarvi a distendervi”, ma solo “nel breve termine”. Tuttavia, “dopo aver bevuto potreste sentirvi ansiosi o depressi, e questo può portarvi a bere più alcol per farvi sentire meglio di nuovo; ciò può portarvi a sviluppare un maggiore bisogno di alcol, con conseguente dipendenza o assuefazione”. E ci sono persone che hanno più probabilità di soffrire di stress rispetto ad altre? ( Stress lavoro correlato) La guida indica che “ognuno di noi è diverso e tutti abbiamo diversi livelli di tolleranza alle sfide che ci vengono imposte, allo stesso modo in cui alcune persone si ammalano per colpa di sostanze chimiche sul lavoro, mentre altre non hanno problemi a seguito della esposizione alle stesse”. Comunque “chiunque può essere vittima dello stress”, anche se ognuno ne è colpito in misura diversa. “Esserne colpiti non indica alcuna debolezza, allo stesso modo in cui sviluppare una perdita dell’udito dovuta all’esposizione al rumore non significa avere orecchie deboli”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/corso-sul-rischio-stress-lavoro-correlato/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai al corso Corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line**[/su_button] **Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative. Stress lavoro correlato Logica Servizi Corso sul Rischio Stress Lavoro Correlato On-line
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI
Oggi parliamo di obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti e per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, …). Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008: verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali; valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento. Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese. Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai alla sezione Sicurezza sul Lavoro [/su_button] [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line[/su_button] Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Sicurezza sul lavoro Logica Servizi Informa
MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI
Oggi parliamo di Sicurezza alimentare e HACCP .L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) definisce microplastiche le particelle di dimensioni comprese tra 0,1 e 5.000 micrometri (µm), o 5 millimetri, per dare un’idea. Le nanoplastiche misurano da 0,001 a 0,1 µm (ossia da 1 a 100 nanometri). Le particelle di microplastica e di nanoplastica presenti negli alimenti sono state segnalate per la prima volta come una potenziale futura questione di sicurezza alimentare dalla rete per lo scambi o sui rischi emergenti dell’EFSA, che è composta da esperti nazionali di sicurezza alimentare. Sulla base di questo lavoro, l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha chiesto l’attuale esame da parte dell’EFSA. Nel 2011 il comitato scientifico dell’EFSA ha pubblicato linee guida sulla nanoscienza e le nanotecnologie nella catena alimentare, che si applicano a tutti i settori scientifici di competenza dell’EFSA. Per il 2018 è stato eseguito un aggiornamento di tali linee guida in cui è comparsa anche questa valutazione. Esiste un interesse globale per l’impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e nei corsi d’acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica. L’Efsa ha compiuto un primo passo verso una futura valutazione dei potenziali rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di microplastiche e nanoplastiche negli alimenti, in particolare nei frutti di mare. Quali sono le dimensioni? L’uso sempre più intenso della plastica nel mondo ha causato la formazione negli oceani di ampie aree di rifiuti di plastica galleggianti, la cosiddetta “zuppa di plastica”. Sono state osservate aree grandi quanto la Francia di plastica galleggiante. Questi rifiuti si stanno frammentando gradualmente in particelle più piccole, che alla fine diventano microplastiche e persino nanoplastiche. Si tratta di pellet, fiocchi, sferoidi e anche granelli sintetizzati in queste dimensioni. Non esistono molti dati sulla presenza di nanoplastiche negli alimenti, ma vi sono alcune informazioni sulle microplastiche, in particolare per l’ambiente marino. Si registrano elevate concentrazioni nei pesci, ma poiché le microplastiche sono presenti per lo più nello stomaco e nell’intestino, che di solito vengono eliminati e non consumati come alimenti, i consumatori non ne risultano esposti. Tuttavia, nel caso dei crostacei e dei molluschi bivalvi, come le ostriche e le cozze, il tratto digestivo viene invece consumato, per cui si ha una certa esposizione. Inoltre ne è stata rintracciata la presenza anche nel miele, nella birra e nel sale da tavola. Sono nocive per i consumatori? È troppo presto per dirlo, ma sembra improbabile per ora, almeno per le microplastiche, in funzione delle attuali concentrazioni riscontrate. Una potenziale preoccupazione invece riguarda le elevate concentrazioni di agenti inquinanti quali i policlorobifenili (PCB) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che possono accumularsi nelle microplastiche. Potrebbero anche esserci residui di composti utilizzati negli imballaggi, come il bisfenolo A (BPA). Alcuni studi indicano che le microplastiche, dopo il consumo negli alimenti, possono trasferirsi nei tessuti. Sarà quindi importante una stima dell’assunzione media da parte dell’EFSA. Altro punto nevralgico riguarda le nanoparticelle di sintesi (da diversi tipi di nanomateriali) che possono penetrare nelle cellule umane, con potenziali conseguenze per la salute. A tale scopo sono indispensabili ulteriori ricerche e maggiori dati. In conclusione si può dire che il primo passo da parte delle autorità Europee per la determinazione della pericolosità delle micro e nano plastiche per la nostra alimentazione è stato fatto, si dovrà attendere ulteriori dati, ma di certo è uno dei problemi da tenere sotto controllo negli anni futuri. Dott. Brai Mauro Biotecnologo Perito AgrarioSpecializzato in Viticoltura ed EnologiaAgricoltura Biologica, Sicurezza alimentare, HACCP MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTISicurezza alimentare e HACCPLOGICA SERVIZI
DDL: COME SI DELEGANO LE FUNZIONI
Una risposta relativa alla delega di funzioni di cui all’art. 16 del TU 81/08 è stata fornita dalla Commissione Interpelli. Il comma 1 dell’art. 16 prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, a meno che essa non sia espressamente esclusa, è ammessa con questi limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto con data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Il datore di lavoro può delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi (e relativo documento) e la designazione del Rspp, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La Commissione fa rilevare che tra le caratteristiche volute dall’art. 16, lett. e), è costituita dal fatto che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, il che implica la possibilità della non accettazione della stessa (caratteristica che non è richiesta nel conferimento di incarico). Sull’argomento dell’interpello, vale la pena di aggiungere: che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; che il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ left=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni [/su_button] DDL: COME SI DELEGANO LE FUNZIONI DELEGA DI FUNZIONI LOGICA SERVIZI
Progettazioni e Consulenze di Strutture Sanitarie Complete
Progettazioni e Consulenze di Strutture Sanitarie Complete L’attività è finalizzata alla progettazione di Strutture Sanitarie Complete o di Singoli Reparti Specializzati, con la redazione di Capitolati di Appalto e l’Assistenza all’iter Burocratico Autorizzativo. Si presta molta attenzione anche all’ottimizzazione e Ristrutturazione di Ambienti Operativi Esistenti nonché alla Consulenza Tecnica ed al Collaudo delle nuove Apparecchiature Medicali. Supporto tecnico di consulenza per gli studi di fattibilità per l’installazione di sistemi o apparecchiature elettromedicali complesse o di ristrutturazione di parti dell’attività sanitaria con il fine di fornire indicazioni che consentano l’acquisto economicamente più vantaggioso. Consulenza per il controllo e la verifica sui contratti di manutenzione stipulati con valutazione costi/benefici. Supporto nel processo di adeguamento che porterà la struttura sanitaria al raggiungimento dell’obiettivo dell’esistenza di requisiti minimi predeterminati relativi alle condizioni strutturali e organizzative che determinano la qualità dell’assistenza della struttura per come previsto dalla vigenti normative. Fornitura e posa in opera di qualsiasi tipo di impianto tecnologico: elettrico, condizionamento, rete gas, illuminazione, sterilizzazione. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Progettazione di Strutture Sanitarie Complete Progettazione di Singoli Reparti Specializzati Ristrutturazione di Ambienti Operativi Esistenti Logica Servizi
SICUREZZA NEI “SITI RISONANZA MAGNETICA”
Dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER). Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sanitari, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano. L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro. Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.). L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM. Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono: stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza; stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami; stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale; segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro. L’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono: validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM; controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione; verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta; valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM; stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito; verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto; stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza; sorveglianza fisica dell’ambiente; segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico. A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi: dispositivi di controllo e sicurezza a RF; gabbia di Faraday; nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas; distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato. * Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica Gestione della qualità in Risonanza Magnetica Logica Servizi
Medico competente: definizione e mansioni
Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti