L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 rivaluta dell’1,9% le ammende per i trasgressori in riferimento alle materie di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2000 nonché da atti aventi forza di legge. Dal 1° Luglio 2018 infatti sono previste sanzioni più care per chi viola le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in accordo con quanto stabilito nel decreto 81/2000 ss. mm.ii., modificato dal d.l. n. 76/2013 che prevede, l’aumento quinquennale delle sanzioni. La legge n. 99/2013 al comma 4-bis dell’art. 306 del T.U. sulla sicurezza stabilisce che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”. Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio sanzioni più severe per i trasgressori Con nota del Ministero del Lavoro dello scorso 19 aprile, si è individuato nell’Ispettorato nazionale del lavoro l’organismo addetto a tali rivalutazioni, dando il via quindi al provvedimento che dal 1° luglio di quest’anno prevede la rivalutazione pari all’1,9%. Proponendo un esempio pratico, il datore di lavoro che dal 1 Luglio 2018 non svolgerà la valutazione dei rischi o che ometterà la nomina del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sarà soggetto ad una ammenda pecuniaria del valore riferito alla forbice che va 2.792,06 a 7.147,67. Le violazioni effettuate prima del 1 Luglio 2018 non sono coinvolte nella rivalutazione automatica, prevista come detto in precedenza ogni 5 anni, in quanto l’ammenda farà riferimento alla data in cui si è riscontrata la violazione. Non correre rischi, affida la tua attività ad esperti qualificati in salute e sicurezza sul lavoro. Affidati a Logica Servizi. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu Sanzioni sicurezza sul lavoro Logica Servizi
VIA e VAS: differenza e applicazioni
Cominciamo innanzitutto con identificare i significati che VIA e VAS stanno ad indicare. Con l’acronimo VIA si intende la Valutazione dell’Impatto Ambientale, con VAS si intende la Valutazione Ambientale Strategica. Entrambe le diciture hanno il comune intento di proteggere l’ambiente dallo sviluppo umano, conformemente le leggi imposte in merito. Il fine comune prefissato da VIA e VAS quindi è quello di garantire che lo sviluppo dell’uomo e delle sue attività sull’ambiente siano predisposte in maniera tale da non intaccare e sconvolgere pesantemente l’ambiente in cui l’opera andrà a sorgere. Rendere compatibile le attività dell’uomo con l’ambiente viene regolamentata quindi da procedure amministrative tecniche-scientifiche quali VIA e VAS. Quali sono le differenze di applicazione del VIA e del VAS? La differenza tra i due procedimenti riguarda prettamente la fase in cui viene svolta e l’oggetto a cui si rivolge. VIA – La Valutazione dell’Impatto Ambientale La VIA si attua nei casi di progettazione delle singole opere. Tale procedura, sancita dal D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), viene attuata in fase di progettazione, in quanto proprio in questo momento l’individuazione in maniera scientifica i rischi ambientali potenziali e le possibili alterazioni ambientali, prevedendo quindi, da parte del consulente tecnico specializzato in valutazione dell’impatto ambientale sia esso Ingegnere, Architetto, Geologo etc, l’obbligo della stesura dello studio dell’impatto ambientale. VAS – Valutazione Ambientale Strategica La VAS è prevista in presenza di una progettazione e programmazione territoriale, valutando quindi gli effetti nello sviluppo di piani e programmi territoriali. Scopo di essa è analizzare nell’insieme un territorio esaminando più progetti e pianificazioni d’insieme coordinate e correlate tra loro, fornendo quindi un più ampio spettro di valutazione, mediante l’utilizzo di più parametri per un quadro più complesso del territorio e gli effetti potenziali di più progetti nel loro insieme. Come la VIA anche la VAS è regolamentata dal Decreto Legislativo 152 del 2006, che stabilisce la redazione dei Rapporti Ambientali da parte del tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica (VAS). In conclusione Tale pacchetto normativo e l’analisi sull’interazione del cantiere con il contesto ambientale, presentato nel nostro precedente articolo che potete leggere qui, ha come scopo quello di garantire che lo sviluppo delle attività umane siano compatibili con l’ambiente in rispetto delle norme sulla sicurezza sul cantiere. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu Differenza tra VIA e VAS Logica Servizi Informa
Caratteristiche intrinseche all’area di cantiere
Lo studio delle caratteristiche intrinseche all’area cantieristica va naturalmente sviluppata tenendo conto dell’intero contesto ambientale e quindi delle caratteristiche geotecniche, geomorfologiche e idrogeologiche del terreno, sia in fase di progettazione dell’opera ma anche per una corretta organizzazione del cantiere e la conseguente prevenzione di infortuni in corso d’opera. Come già detto nel nostro precedente articolo sull’impatto dei cantieri con il contesto ambientale. I fattori, che maggiormente possono influenzare la stabilità delle terre sul quale si sviluppa il cantiere, sono: perdite di tubazioni oppure dispersioni acque di lavorazione; scoline e drenaggi inefficaci; pioggia e conseguenti rischio di allagamento; manutenzione scadente dei drenaggi; abbattimento della falda per il mantenimento all’asciutto degli scavi; vibrazioni, per: transito dei mezzi pesanti; o utilizzo di macchine operatrici fisse e mobili. LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE Per le fonti di pericolo individuate nel sito dove il cantiere sorge, si dovrà quindi prevedere ad progettare ed adottare soluzioni necessarie per la difesa geologica, provvedendo per esempio: al consolidamento dei terreni; o armando le pareti, per la difesa idrica, con: canali di scolo delle acque di irruzione del cantiere, o comunque di tutte quelle procedure idonee alla risoluzione delle problematiche. Anche la presenza di pericolo di caduta di masse di terreno, valanghe, frane, penetrazione di masse (es. automezzi nel cantiere) e/o la caduta di materiali dall’alto deve essere presente in fase di analisi della situazione al contorno. Anche nei casi in cui la presenza dei rischi risulti attigua alle postazioni di lavoro, è indispensabile procedere con soluzioni che riducano al minimo i rischi. Per una consulenza o per maggiori informazioni per una progettazione cantieristica conforme, potete contattarci ai nostri recapiti. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu
L’interazione del cantiere con il contesto ambientale
L’interazione del cantiere con il contesto ambientale si connette all’impatto dello stesso al luogo in cui esso andrà a sorgere, valutando in particolare i rischi interconnessi tra le attività del cantiere, le attività già presenti sul territorio ed i pericoli ambientali provocati dal lavoro cantieristico. Lo studio delle caratteristiche intrinseche all’area del cantiere, va sviluppato tenendo conto dell’intero contesto ambientale, compresi gli aspetti geotecnici, geomorfologici e idrogeologici del terreno, non solo in fase di progettazione dell’opera ma anche, per una corretta organizzazione del cantiere e la conseguente prevenzione di infortuni, in corso d’opera. Il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) pertanto, al fine di una corretta redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), è tenuto ad analizzare tutti i possibili fattori di rischio, con riferimento in particolare: alle caratteristiche dell’area di cantiere, all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante, indicando, per ogni fattore di rischio individuato: le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro, le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra. Contestualmente il CSP, in fase di progettazione, qualora dovessero essere modificate le procedure organizzative e/o strutturali del cantiere, provvederà all’aggiornamento del PSC da lui redatto. In assenza del PSC il datore di lavoro delle imprese esecutrici è comunque tenuto, in fase di esecuzione, a curare, “le interazioni con le attività che avvengono sul luogo all’interno o in prossimità del cantiere. La contestualizzazione del cantiere al sito condiziona inevitabilmente le scelte organizzative del medesimo…” come da D.Lgs. 81/08. Quando si realizzano opere di grandi dimensioni, o in ambiente urbano, vige l’obbligo da parte del progettista di mettere in pratica procedure organizzative che permettano il rispetto del contesto urbano circostante. Si dovranno quindi scegliere soluzioni progettuali (es prefabbricati) ed organizzative (es. torri e gru) atte a curare fattori estetici e funzionali, preservando la sicurezza interna ed esterna al cantiere. Lo studio del sito, in sostanza, dovrà quindi tener presente del raggiungimento di un più possibile ed ottimale equilibrio tra cantiere ed il contesto sul quale esso temporaneamente sarà posizionato. Qualora vengano rilevate interferenze o si debbano modificare tecniche costruttive e/o organizzative, Il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) provvederà all’attuazione di nuove soluzioni al fine di eliminare, o comunque ridurre, il rischio da e verso l’ambiente esterno. LEGGI ANCHE: VIA e VAS, differenza e applicazione Per una consulenza o per maggiori informazioni sull’argomento, potete contattarci ai nostri recapiti. Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu
BANDO ISI INAIL 2017
Il bando INAIL ISI Il bando ISI INAIL, la cui domanda deve essere inviata entro il 31 maggio 2018, permette alle aziende di partecipare a dei finanziamenti con contributo del 65% a fondo perduto per interventi di miglioramento sulla sicurezza, fino a 130.000€ Nel bando sono individuati 5 tipologie di gruppo in base all’area di intervento chiamati ASSE 1,2,3,4,5. Asse 1 Progetti di investimento per acquisto nuove macchine rientranti nel D.lgs 17/2010, interventi per riduzione rischio rumore, vibrazioni, chimico, biologico… Asse 2 progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (ISO 45001) Asse 3 progetti per la riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi) Asse 4 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto Asse 5 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO ISI INAIL 2017 I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. FAQ Allegati: Faq allegato 1, asse 1 – progetti di investimento (.pdf – 205 kb) Faq allegato 2, asse 1 – progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (.pdf – 205 kb) Faq allegato 3, asse 2 – progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (.pdf – 300 kb) Faq allegato 4, asse 3 – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (.pdf – 226 kb) Faq allegato 5, asse 4 – progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (.pdf – 257 kb) Faq allegato 6, asse 5 – progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (.pdf – 454 kb) Faq di carattere generale (.pdf – 150 kb)
Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro
Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948. Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni. STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali: P.R.27 aprile 1955, n. 547; P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni) P.R.19 marzo 1956, n. 303; la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro. Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana. La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii. Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare il TUSL vuole tutelare: la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere; il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). In Conclusione Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti. Logica Srls La Logica srls Servizi per le Aziende opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. 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