Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro. L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione. La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi. Potrebbe interessarti: Ruolo e Obblighi del Preposto Compiti del Dirigente Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 17 D.lgs 81/08 A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono: a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori
l’Unione Europea mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori: Cinque nuove sostanze chimiche cancerogene finiscono sotto la lente d’ingrandimento della Commissione europea. L’obiettivo, è migliorare la protezione dei lavoratori dagli agenti dannosi per la salute: ecco perché lo scorso mese d’aprile da Bruxelles è partita la nuova stretta verso le sostanze ritenute nocive e per proteggere i lavoratori dell’Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.
Preposto 81/08: obblighi e sanzioni
Tra le figure indicate nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08, la figura del “Preposto” è definita come quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il ruolo del preposto non è necessariamente sempre presente all’interno dell’azienda, al contrario della figura del datore di lavoro, tuttavia nelle realtà più articolate quest’ultimo potrebbe avvalersi del supporto di collaboratori interni nella gestione dell’attività produttiva ed è in questi casi che si può incontrare il Preposto. Obblighi del Preposto In ragione del fatto che tale ruolo sovraintende l’attività lavorativa, esercitando un potere di iniziativa, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attuazione delle direttive conferitegli, dal punto di vista del TU ha degli obblighi, richiamati all’ art. 19 del medesimo decreto. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare apposito corso di formazione integrativo rispetto alla formazione del lavoratore, con durata di 8 ore e con i contenuti secondo quanto previsto dall’accordo della conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button] Esempi assimilabili alla figura del preposto che si possono incontrare all’interno di realtà lavorative possono essere capo ufficio, capo cantiere, capo turno etc. È opportuno sottolineare che, qualora la figura del preposto non sia stata provvista di regolare investitura da parte del datore di lavoro, questa può essere di fatto attribuita da parte degli organi di controllo deputati in sede di ispezione al lavoratore che di fatto sovraintende l’attività lavorativa e/o coordina gli altri dipendenti in assenza del datore di lavoro in azienda (art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii) Sanzioni Per il ruolo ricoperto anche il Preposto è sanzionabile e lo è anche il datore di lavoro che non ha provveduto all’informazione e alla formazione dello stesso. In qust’ultimo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48€. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo sui corsi di formazione obbligatori, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button]
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In presenza di almeno un lavoratore in azienda, vige l’obbligo di designare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), come previsto dal D.Lgs 81/08. All’Art. 2 comma 1 lettera i) del T.U. sulla sicurezza su lavoro, si definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito RLS, “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Storicamente, questa figura compare per la prima volta all’art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n.300-Statuto dei Lavoratori, dove si afferma che “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.” Tale ruolo, nella forma attuale, viene definito per la prima volta nella legge 626/1994 e poi confermato nel Decreto Legislativo 81/2008, che ha abrogato ed armonizzato tutta la precedente normativa inerente la Sicurezza sul Lavoro. Sebbene questa figura sia obbligatoria in tutte le aziende, la modalità della sua nomina varia a seconda delle dimensioni dell’impresa, come espresso ai commi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/08, di seguito presentati: Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno […] Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salvo quanto diversamente stabilito in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo di RLS è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione RLS[/su_button] Attribuzioni e compiti del RLS, come da comma 1 dell’art. 50 D.Lgs 81/08 Salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 37 del T.U.); e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (DVR) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro L’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, su sua richiesta deve ricevere copia del DVR e del DUVRI, inoltre è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, o comunque dei processi produttivi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. Ultimo e non meno importante, la sua funzione è incompatibile con la nomina del RSPP o dell’ASPP. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione RLS[/su_button] Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST, è una figura che esercita le stesse attività del RLS, che possiamo incontrare qualora non sia stato individuato all’interno dell’aziende un RLS. La sua elezione è stabilita da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria e dalle associazioni più importanti datoriali e dei lavoratori. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, di seguito RLSP, è individuato in quei “contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri” (art. 49 D.Lgs 81/08), come ad esempio: porti con sedi di autorità portuale o marittima; centri intermodali di trasporto; impianti siderurgici; cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno; nei contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. In questi tipi di contesti, il RSP è individuato tra gli RLS delle
Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioni
Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioni Chi è il lavoratore? Ancora oggi il ruolo del lavoratore, ai fini dell’applicazione degli obblighi previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, non risulta molto chiaro, soprattutto sulle forme contrattuali a cui l’articolo è rivolto. L’articolo 2 del D.Lgs 81/08 definisce chiaramente cosa si intende per lavoratore al punto 1 lettera a). Per lavoratore quindi si intende” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Ciò che appare chiaro quindi è che non è la tipologia contrattuale, o la retribuzione, a delimitare l’ottemperanza del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008), ma bensì il fatto stesso di operare “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. In questo senso la persona che è dipendente, mediante la presenza di un rapporto ordinativo con il datore di lavoro indicante cosa, dove e quando la mansione viene svolta e con quali strumenti, modalità, compiti e responsabilità, rientra pienamente nella definizione di lavoratore, con le relative tutele ordinate dall’Art. 2 del D.Lgs 81/08. Parallelamente a questi, anche i soci lavoratori di cooperative e società, l’associato in partecipazione, i tirocinanti, l’allievo di istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale, come anche i volontari del VV. FF e quelli della protezione civile ed i lavoratori socialmente utili (LSU). Restano esclusi dall’applicazione del D.Lgs 81/08 le figure addette ai servizi domestici e familiari, quali ad colf, badanti, collaboratori domestici etc). [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione e Medicina del Lavoro[/su_button] Quali sono gli obblighi del lavoratore? Data la definizione (art. 2 del D.Lgs 81/08), l’art. 20 del D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi a cui il lavoratore deve attenersi. L’evoluzione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha portanto nel tempo, superando la precedente legge 626/94, a richiedere da parte del lavoratore un ruolo più attivo nella tutela della propria ed altrui incolumità, come chiaramente definito nel comma 1 dell’art. 20: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propri a salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Al comma 2 dell’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza, viene indicato che i lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Sanzioni per i lavoratori Le sanzioni a carico dei lavoratori, nei casi di non adempimento degli obblighi stabiliti, sono regolati all’art. 59 del Decreto Legislativo 81 del 2008. Sanzioni che si differenziano per vario genere: ammenda che va da un minimo di 55,84€ fino ad un massimo di 670,09€ (importi calcolati in base all’ultimo aggiornamento: Sanzioni più alte dell’1,9% dal 1° Luglio 2018) ; detenzione fino ad 1 mese a seconda delle violazioni. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione e Medicina del Lavoro[/su_button] La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo sui corsi di formazione obbligatori e sulle visite mediche con medico competente necessarie, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. Logica ServiziSede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioniD.Lgs 81/08
RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione RSPP sta per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è La figura designata dal datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 comma 1 lettera f) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.). Può essere interno ed esterno alla azienda e deve aver seguito un idoneo processo formativo. Quali sono le funzioni del RSPP Le funzioni del RSPP sono normate dal Decreto legislativo 81/08 altrimenti conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Come anticipato il RSPP “coordina il servizio di prevenzione e protezione che non è nient’altro che l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.). Tale figura è sempre obbligatoria qualora ci sia almeno 1 dipendente e la sua designazione rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili come disciplinato dall’art. 17 comma 1 lettera b). La mancata nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione comporta una grave violazione che in caso di accertamento prevede, come provvedimento, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Alcune volte, a seconda della tipologia dell’azienda, può essere coadiuvato da altri soggetti di addetti al servizio di prevenzione e protezione “ASPP”, i quali devono essere in possesso di caratteristiche tecniche specifiche atte a poter ricoprire l’incarico. La normativa permette che il ruolo del RSPP possa essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, solo in alcuni casi specifici, riportati all’allegato II del medesimo Decreto: Aziende Artigiane o Industriali con un massimo di 30 lavoratori Aziende Agricole o Zootecniche che occupano fino a 30 dipendenti Aziende della Pesca con un limite di 20 lavoratori Altre Aziende fino a 200 lavoratori In questi casi il datore di lavoro deve frequentare un opportuno corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda della categoria di rischio aziendale. Altrimenti è possibile ricorrere alla nomina del RSPP o ad una figura interna, dipendente dell’azienda, o ad una persona esterna purché abbia determinate capacità e requisiti professionali come disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Compiti del RSPP Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si occupa dell’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione, nonché all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale. Elabora, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive, oggetto della valutazione dei rischi (art. 28 comma 2), le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornendo loro le informazioni (art. 36) e partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), sono tenuti al segreto professionale in merito ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni previste dal TU. È bene ricordare che, il datore di lavoro che ricorre ad un RSPP esterno non lo esime dalla propria responsabilità in materia. Logica srls con la sua esperienza trentennale nel settore, offre il servizio di RSPP alle aziende e consulenza in materia di valutazione dei rischi. Per maggiori informazioni potete contattarci al numero: 06.45431710. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla sezione SICUREZZA SUL LAVORO[/su_button] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”13 ” center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Logica Servizi
Come si individua il datore di lavoro
Come si individua il datore di lavoro? L’individuazione del Datore di lavoro in riferimento ai compiti di Sicurezza e Salute sul Lavoro è precisamente normata. Esiste una netta distinzione tra datore di lavoro legato ad Aziende pubbliche e private. Articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Nell’articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si indicano come “datore di lavoro” due differenti situazioni che distinguendo tra datore di lavoro del settore privato e datore di lavoro nella pubblica amministrazione. Datore di lavoro nel settore privato Nel settore privato per datore di lavoro si intende ”il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Dove per unità produttiva si intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” – Articolo 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Riportiamo, a tal proposito, la Sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 della Corte di Cassazione che intende specificare quando un soggetto aziendale può assumere vesti di datore di lavoro. “… l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”. Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni Nelle pubbliche amministrazioni “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” Per pubbliche amministrazione “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” [Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 – Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)] all’art.1 comma 2 La coesistenza di due differenti nozio0ni di datore di lavoro non sono intercambiabili o formulate in diversi termini, nell’intento di preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel settore privato la figura del datore di lavoro è una figura giuridica che ha carattere “oggettivo”. Nel settore pubblico tale figura viene individuata “soggettivamente” dall’organo di vertice dell’amministrazione in quanto soggetto fornito di poteri decisionali e di spesa autonomi. Identificazione del Datore di Lavoro (Come si individua il datore di lavoro?) Quindi come si individua il datore di lavoro? Il datore di lavoro può essere identificato nei seguenti modi: Nelle Società di Persone, società semplici, gli obblighui di sicurezza è rivolta su tutti i soci, salvo indicazioni di delega verso un singolo socio. Società di Nome Colletivo: il socio risponde penalmente dell’infortunio dell’altro socio. Società in Accomandita Semplice: risulta datore di lavoro il socio accomandatario, al quale è negata la delega di responsabilità all’a ccomandante Società di Capitali: SPA, SRL, Società in Accomandita per Azioni nelle quali la responsabilità in generale grava sul Consiglio di Amministrazione: Presidente, o Consigliere/Amm. Delegato o Amministratore Unico, salvo attribuzione di poteri ad altro soggetto Cooperative: il responsabile della sicurezza e salute sul lavoro è il Presidente legale rappresentasntedella società, con possibilità di dimostrare l’attribuzione a terzi. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla sezione SICUREZZA SUL LAVORO[/su_button] Come si individua il datore di lavoro Sicurezza sul Lavoro Logica Servizi
Stabilimenti balneari. Quali sono gli obblighi da rispettare?
Anche per gli stabilimenti balneari sono previste delle regole da rispettare in ambito della sicurezza sul lavoro. Ogni struttura balneare, con almeno un dipendente, deve attenersi alle normative dettate in questo ambito. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro fa riferimento proprio a questo tipo di strutture, facendole rientrare in quella categoria di attività che si contraddistingue per il maggior flusso di presenze in un determinato periodo. Da qui l’esigenza di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza negli stabilimenti balneari e l’organizzazione del lavoro secondo un preciso protocollo. Indicazioni da seguire per creare un ambiente di lavoro sicuro Le Prassi elaborate per gli stabilimenti balneari, in linea con le normative sulle sicurezza sul lavoro, sono: Formazione del personale Indicazioni chiare, misure sulla prevenzione dei rischi e protezione. Tenendo presente l’eterogeneità linguistica e culturale dei frequentatori. Il rispetto dell’impatto ambientale Questi tre fattori sono da considerarsi le linee guida da seguire in ottemperanza della Prassi UNI PdR 1:2012, nata appunto per agevolare il lavoro di stesura del DVR idoneo agli stabilimenti balneari. Nella stesura del DVR gli altri fattori da tenere in considerazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti dello stabilimento, sono anche: Stabilità della struttura in generale: analisi e valutazione dei rischi degli ambienti Analisi e valutazioni rischi degli impianti idraulici, elettrici, antincendio e allarme Sicurezze delle zone: giardini, aiuole, parchi etc Condizione degli strumenti: ombrelloni, sdraio etc Sicurezza della viabilità: uscite d’emergenza e zone di evacuazione Metti a norma il tuo stabilimento balneare, richiedi un preventivo per un DVR. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”8″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Contattaci[/su_button]
Analisi del sangue, sono obbligatorie sul luogo di lavoro?
Esami del sangue obbligatori per dipendenti: La medicina del lavoro, oltre ad essere fondamentale per assicurare il benessere psicofisico dei dipendenti di una azienda, è anche un obbligo di legge. Non è mai scontato ricordarlo, specie quando parliamo di quegli esami che all’apparenza potrebbero sembrare banali ma che invece – soprattutto col passare del tempo – potrebbero rivelare la presenza di gravi rischi per la salute dei dipendenti.
Incidenti sul lavoro, aumentano le morti bianche: ecco i dati dell’Inail
Un dato in controtendenza dopo anni di bilanci positivi: in Italia lo spettro delle morti bianche torna ad incutere terrore. Le vittime di incidenti sul lavoro infatti risultano in aumento nei primi cinque mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A rivelarlo è l’Inail alla presentazione annuale dei dati sugli indicenti e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro: la relazione evidenzia che le vittime sono state 617 nel 2017, facendo registrate un nuovo minimo storico dal 1951, con un calo del 2,8% (rispetto ai 670 del 2016). In tutto sono stati denunciati 641.000 infortuni, che hanno provocato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell’Inail: in media 85 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e circa 21 giorni in assenza di menomazione. I dati del 2017 Si muore di più in strada, durante le ore di lavoro oppure nel tragitto per andare dall’ufficio alla fabbrica, con 450 incidenti in occasione di lavoro e 167 in itinere. Mentre quelli con mezzo di trasporto sono 193 e 257 senza. Circa 58.000 sono state invece le denunce di malattie professionali nel 2017: circa 2.200 in meno rispetto al 2016 ma in aumento del 25% rispetto al 2012. Il 65% delle denunce riguarda patologie del sistema osteomuscolare. A fine anno erano in essere 726.000 rendite per inabilità permanente e ai superstiti (-2,56% sul 2016). Per i morti in occasione di lavoro ma senza mezzo di trasporto si è registrato un calo del 16,5% sul 2016 e del 27,8% sul 2015. “Questi dati – ha spiegato il presidente dell’Inail, Massimo De Felice – sono importanti perché intervenire sulle fonti di rischio esterno è diverso da farlo su quelle di rischio interno. I meccanismo di sicurezza non sono un costo e non devono essere considerati dai lavoratori evitabili sulla base dell’esperienza”. Per l’industria e i servizi gli infortuni mortali sono stati 532 (152 dei quali in itinere) mentre nell’agricoltura sono stati 74 (8 in itinere) e 11 per conto dello Stato (7 in itinere). La grande maggioranza dei morti accertati sul lavoro erano italiani (514) mentre 33 provenivano da altri paesi dell’Unione e 70 erano extracomunitari. Quasi la metà degli infortuni mortali accertati (287, il 46,5%) ha riguardato persone con più di 50 anni. Tra questi 55 morti hanno riguardato persone con più di 65 anni. Gli ultimi mesi del 2018 A fronte del calo registrato nel 2017, i dati dell’anno in corso sono poco incoraggianti. Le morti bianche in Italia sembrano aumentare, se si rapportano i dati dello scorso anno a quelli dei primi mesi del 2018. Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-marzo 2018 sono 212, l’11,58% in più rispetto al periodo gennaio-marzo 2017. L’aumento riguarda principalmente la componente maschile, per la quale si rilevano 20 denunce in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre per la componente femminile i casi mortali passano da 30 a 32 (+2). Il totale dei primi cinque mesi del 2018 segnalati dall’Inail non lascia dormire sogni tranquilli: 389 sono state infatti le denunce di infortunio mortale, con un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 (14 casi in più). [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Incidenti sul lavoro aumentano le morti bianche LOGICA SERVIZI