IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale del sistema di prevenzione aziendale, istituita dal D.Lgs. 626/1994 e oggi disciplinata dagli artt. 47–50 del D.Lgs. 81/2008. Principali riferimenti legislativi e tecnici: Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori, art. 9 (diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – “Patto per la Fabbrica” tra Confindustria e sindacati; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – criteri di formazione e aggiornamento per RLS e RLST; UNI ISO 45001:2018 – standard sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL). Il RLS rappresenta i lavoratori su tutte le tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, collaborando con datore di lavoro, RSPP, medico competente e organi di vigilanza. Funzioni e attribuzioni del RLS L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 definisce le attribuzioni principali del RLS: accesso ai luoghi di lavoro e partecipazione ai sopralluoghi di sicurezza; consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione; partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35); ricezione della documentazione aziendale su infortuni, rischi, sostanze pericolose, impianti e organizzazione del lavoro; possibilità di formulare osservazioni e proposte al datore di lavoro e di ricorrere agli organi di vigilanza (ATS, ITL, VV.F.) se ritiene inadeguate le misure adottate. Il RLS non è un tecnico della sicurezza, ma un rappresentante dei lavoratori con un ruolo consultivo e propositivo. Le responsabilità restano in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ma il suo contributo migliora la qualità del sistema di prevenzione aziendale. Obblighi del datore di lavoro verso il RLS Il datore di lavoro ha obblighi precisi nei confronti del RLS, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08: Comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto o designato tramite modalità telematica (solo in caso di nuova nomina o cessazione). Fornire al RLS tempo, mezzi e spazi adeguati per svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione. Garantire l’accesso alla documentazione sulla valutazione dei rischi, DVR e DUVRI (art. 50, commi 4–5). Consultarlo preventivamente in occasione di: valutazione dei rischi; nomina del RSPP e del medico competente; organizzazione della formazione dei lavoratori; scelte sui DPI e piani di emergenza. Assicurare la formazione del RLS: 32 ore iniziali entro 6 mesi dall’elezione e aggiornamento annuale (4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Coinvolgerlo nella riunione periodica annuale e nei processi di miglioramento continuo del sistema di prevenzione. Obblighi e diritti del RLS Il RLS deve: Mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili e sul segreto industriale (art. 50, c.6); partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alle consultazioni aziendali; raccogliere segnalazioni dai lavoratori e comunicarle formalmente al datore di lavoro; promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto delle procedure operative; richiedere formazione e aggiornamenti. Non può essere sanzionato per la sua attività rappresentativa, né può subire svantaggi lavorativi: è tutelato dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Elezione e comunicazioni obbligatorie Il RLS è eletto o designato dai lavoratori (non dal datore di lavoro). L’elezione deve essere documentata con verbale e comunicata all’INAIL solo in caso di nuova nomina. Il numero minimo di RLS è fissato da legge (art. 47, c.7): 1 RLS fino a 200 lavoratori; 3 RLS da 201 a 1.000; 6 RLS oltre 1.000. Se il RLS non viene eletto, l’azienda deve aderire al Fondo RLST (art. 52 D.Lgs. 81/08) con contributo annuale pari a due ore di retribuzione per dipendente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un attore strategico nella prevenzione aziendale. Il suo coinvolgimento effettivo garantisce: miglioramento del dialogo tra direzione e lavoratori; maggiore efficacia delle misure preventive; riduzione di infortuni e non conformità. Per il datore di lavoro, un RLS formato e integrato nel sistema di gestione (UNI ISO 45001:2018) è un presidio di conformità e un valore organizzativo, non un mero obbligo formale.
Nuovo Accordo Stato Regioni 2025
Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 Formazione Sicurezza sul Lavoro Pdf nuovo accordo stato-regioni 2025 PUBBLICATO IN GAZZETTA Un nuovo impianto normativo per la formazione sulla sicurezza Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, rivoluzionando l’intero sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo documento unifica e sostituisce tutti i precedenti accordi (tra cui quelli del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016), ridefinendo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e aggiornamento dei percorsi formativi per tutte le figure previste dal decreto. L’obiettivo è garantire omogeneità, efficacia e controllo sui percorsi formativi, come previsto anche dalla Legge 215/2021, che ha rafforzato i compiti del legislatore in materia di formazione e vigilanza. Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP, in applicazione degli obblighi generali di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Il corso ha durata minima di 16 ore (più 6 ore opzionali per il settore cantieri), e può essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, nel rispetto delle modalità tecniche indicate nella Parte IV dell’accordo. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni (almeno 6 ore). La novità si collega anche all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina i casi in cui il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP. Preposti e dirigenti: responsabilità, vigilanza e aggiornamenti più rigorosi La formazione per preposti e dirigenti viene ampliata e ridefinita. I preposti, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, devono seguire un corso di almeno 12 ore in presenza o videoconferenza, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per chi ha effettuato l’ultimo aggiornamento da oltre 2 anni, il nuovo Accordo impone di aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore. I dirigenti, in quanto responsabili dell’attuazione delle direttive in materia di sicurezza (art. 18 del D.Lgs. 81/2008), devono frequentare un percorso formativo minimo di 12 ore, con aggiornamento quinquennale e modulo cantieri opzionale da 6 ore (riferimento all’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08). Lavoratori: aggiornamenti periodici e formazione specifica per rischio I percorsi per i lavoratori restano articolati in due moduli, come previsto all’art. 37, comma 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008: uno generale di 4 ore (credito formativo permanente) e uno specifico da 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio individuato con la classificazione ATECO (Allegato IV). La formazione deve essere aggiornata periodicamente sulla base della valutazione dei rischi aziendali (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Sono previsti riconoscimenti di crediti formativi per corsi erogati da enti bilaterali o sistemi formativi pubblici con contenuti conformi all’Accordo. È confermata anche la validità dei percorsi “16 ore MICS” per il settore delle costruzioni (progetto FORMEDIL). Verifica finale obbligatoria e tracciabilità della formazione Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi, inclusi quelli di aggiornamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. b del D.Lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 215/2021. Gli esiti devono essere registrati in un verbale ufficiale, e in caso di verifica orale, va riportato anche l’elenco degli argomenti trattati. I soggetti formatori devono predisporre un fascicolo del corso con tutti i documenti, da conservare per almeno 10 anni. L’attestato rilasciato deve riportare dati completi del partecipante e del corso, ed è valido su tutto il territorio nazionale. Nuove modalità didattiche e uso controllato dell’e-learning Il nuovo Accordo dettaglia i requisiti per ciascuna modalità di erogazione: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e blended. In particolare, l’e-learning è ammesso solo per determinati corsi e moduli e deve rispettare quanto previsto nel D.I. 6 marzo 2013 in tema di requisiti dei docenti e tracciabilità dell’attività formativa. Per i corsi dei preposti, dirigenti e datori di lavoro con modulo cantieri, non è ammesso l’e-learning integrale. La modalità mista deve rispettare le indicazioni della Parte IV dell’accordo, con tracciabilità delle presenze, interazione garantita e autenticazione dei partecipanti. Nuovi obblighi per coordinatori, RSPP/ASPP e attrezzature speciali Viene aggiornato l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla formazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. 81/08), introducendo nuovi contenuti e modalità operative. Analogamente, i percorsi per RSPP/ASPP (art. 32) vengono rivisti nei contenuti e nei moduli (A, B, C), con articolazione settoriale. Specifiche sezioni dell’Accordo sono dedicate ai lavoratori autonomi o dipendenti che operano in ambienti confinati (DPR 177/2011) e agli utilizzatori di attrezzature complesse (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), per i quali sono definiti programmi, verifiche e aggiornamenti pratici. Soggetti formatori: requisiti, accreditamento e controlli I soggetti abilitati all’erogazione della formazione sono distinti in istituzionali, accreditati e altri soggetti (organismi paritetici, fondi interprofessionali, sindacati rappresentativi). I requisiti per ciascuno sono indicati nella Parte I dell’Accordo, in coerenza con l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Viene inoltre prevista l’istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori, nonché il potere di controllo e monitoraggio sulle attività formative da parte delle autorità competenti (INL, ASL, Regioni), in attuazione delle funzioni ispettive previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 81/2008. Tempi di adeguamento e disposizioni transitorie Le aziende e gli enti di formazione avranno 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore per conformarsi al nuovo Sistema (per la formazione del datore di lavoro si avranno 24 mesi per poter svolgere il corso). Fino ad allora, sarà possibile avviare corsi in base ai precedenti accordi, purché completati entro il periodo transitorio. Resta valido il credito formativo per i corsi svolti sotto i precedenti accordi, come previsto espressamente nelle disposizioni finali dell’Accordo. Una riforma strutturale per una vera cultura della sicurezza Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna una svolta epocale verso una formazione strutturata, controllata e coerente con l’evoluzione del lavoro, rafforzando la prevenzione come obiettivo sostanziale e non solo formale. Per imprese,
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro
Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento essenziale e obbligatorio per la sicurezza sul lavoro, che serve a valutare e gestire i potenziali pericoli presenti all’interno di un ambiente di lavoro. Si tratta di uno strumento strategico per prevenire infortuni, malattie professionali e per garantire il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Esso è redatto dal Datore di Lavoro, che ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, in conformità con la legislazione vigente, in particolare con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce anche le sanzioni in caso di inadempimento. Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Il DVR è un documento che ha lo scopo di identificare, analizzare e valutare tutti i rischi potenziali presenti nell’ambiente di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. Ogni azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, deve realizzare questo documento, che funge da base per il piano di prevenzione e protezione. La sua funzione è quella di ridurre al minimo i pericoli per i lavoratori, definendo le misure di sicurezza da adottare e specificando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché le procedure operative sicure da seguire. Il DVR è uno strumento che non solo protegge la salute dei lavoratori ma anche riduce il rischio di responsabilità legale per il Datore di Lavoro, evitando conseguenze giuridiche derivanti da incidenti sul lavoro. La mancanza di un DVR adeguato o l’incuria nel suo aggiornamento può comportare gravi danni per l’impresa, sia in termini di sanzioni economiche che in termini di danno reputazionale. Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi La stesura del DVR non è un processo superficiale; al contrario, richiede un’approfondita analisi dei rischi e l’elaborazione di un piano dettagliato di prevenzione e protezione. Infatti, il documento si compone di diverse sezioni che devono essere esaminate e compilate con attenzione.I principali passaggi per redigere il DVR sono i seguenti: In primo luogo, si parte con l’analisi dei rischi e dei pericoli: ogni ambiente di lavoro è unico e presenta rischi specifici a seconda dei processi, delle attività e delle mansioni svolte.Pertanto, l’analisi dei pericoli si concentra su vari aspetti, tra cui: Rischi fisici: esposizione a rumori, vibrazioni, radiazioni, temperature estreme, ecc. Rischi chimici: esposizione a sostanze tossiche, polveri, fumi, vapori. Rischi biologici: infezioni o malattie trasmesse da agenti biologici. Rischi ergonomici: posture scorrette, movimenti ripetitivi, rischio di sovraccarico fisico. Rischi psicologici: stress da lavoro, mobbing, burnout. Successivamente, si procede con la valutazione del rischio: una volta identificati i pericoli, si deve passare alla valutazione, ossia determinare la probabilità di accadimento di un evento dannoso e l’entità del danno.In questo modo, i rischi vengono classificati in base alla loro gravità e, di conseguenza, si stabilisce la priorità delle misure da adottare. A seguire, nella fase relativa alle misure di prevenzione e protezione, il DVR descrive tutte le misure di sicurezza da implementare per prevenire i rischi identificati.Tra queste, oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI), si contemplano anche le modifiche strutturali (come l’installazione di barriere protettive, l’adeguamento delle attrezzature) e le procedure operative sicure.Inoltre, le misure possono riguardare anche la formazione continua dei lavoratori e l’introduzione di protocolli di sicurezza. Parallelamente, è fondamentale includere un piano di emergenza e gestione delle situazioni critiche: il DVR deve contenere le procedure da seguire in caso di incidente o pericolo imminente.Nello specifico, questo piano deve prevedere le modalità di evacuazione in caso di incendio, le azioni da intraprendere in caso di infortuni e la gestione di altre emergenze, come ad esempio sversamenti di sostanze chimiche. Un altro elemento essenziale è il programma di sorveglianza sanitaria: la salute dei lavoratori deve essere monitorata costantemente attraverso esami medici periodici, visite specialistiche e l’attuazione di protocolli sanitari,soprattutto in ambienti con rischi biologici, chimici o ergonomici. Infine, si deve tenere conto dell’aggiornamento del DVR: questo deve essere effettuato regolarmente e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nell’ambiente di lavoro.Ad esempio, tali cambiamenti possono riguardare: Introduzione di nuove tecnologie o macchinari; Modifica del processo produttivo; Cambiamenti nelle mansioni o nell’organizzazione del lavoro; Nuove normative che influenzano la sicurezza sul lavoro. Chi deve redigere il DVR? Il principale responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro, che, pur potendo affidarsi a esperti in sicurezza sul lavoro per consulenze specifiche, non può delegare completamente questa responsabilità. Il Datore di Lavoro deve collaborare con altre figure professionali, che intervengono nel processo di valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura chiave che affianca il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di protezione. Medico Competente (MC): professionista che valuta i rischi legati alla salute e monitora il benessere dei lavoratori attraverso visite mediche e la gestione della sorveglianza sanitaria. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura che rappresenta i lavoratori e partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, garantendo che le esigenze dei dipendenti siano prese in considerazione. Quando è obbligatorio redigere il DVR? La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, a prescindere dal settore e dalle dimensioni dell’impresa. Il documento deve essere redatto: Entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività lavorativa; Immediatamente, in caso di assunzione di un nuovo lavoratore. Le aziende che non ottemperano a questa obbligazione possono essere sottoposte a ispezioni da parte degli enti competenti (INAIL, ASL, INPS), con il rischio di multe e sospensione dell’attività. L’azienda ha inoltre l’obbligo di rivedere il DVR ogni volta che si verificano cambiamenti significativi, come l’introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi o modifiche nelle mansioni lavorative. Sanzioni per la mancata redazione del DVR La non conformità alla normativa sulla sicurezza del lavoro, e in particolare la mancata redazione o incompletezza del DVR, può comportare severe sanzioni
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è uno degli strumenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro, previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. La sua funzione è quella di garantire un ambiente di lavoro sicuro, soprattutto quando diverse aziende o liberi professionisti operano nello stesso cantiere o luogo di lavoro, interagendo tra loro con attività che potrebbero creare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Cos’è il DUVRI e Come si Compila? Il DUVRI è un documento che contiene una valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di diverse imprese o lavoratori autonomi presenti nello stesso ambiente di lavoro. È obbligatorio quando più soggetti, come imprese o liberi professionisti, operano contemporaneamente e in modo indipendente nello stesso sito. La redazione del DUVRI comporta la descrizione dei rischi derivanti dalle interferenze, come: Rischi meccanici (da macchinari e attrezzature), Rischi chimici (da sostanze o materiali utilizzati), Rischi fisici (rumore, vibrazioni), Rischi legati a movimenti e spostamenti (cadute, urti, esposizioni pericolose). Il documento deve specificare anche le misure di prevenzione e protezione adottate per evitare che tali rischi possano causare danni agli operatori. Come Funziona il DUVRI? Il funzionamento del DUVRI si basa su un processo strutturato che ha l’obiettivo di garantire che tutte le attività e i rischi derivanti da interferenze siano correttamente identificati e gestiti. Ecco come funziona il DUVRI in pratica: Identificazione delle Attività: Il datore di lavoro deve prima raccogliere tutte le informazioni sulle attività che verranno svolte da più soggetti nello stesso ambiente di lavoro. Queste attività possono includere lavori di manutenzione, installazione, fornitura, o altri lavori temporanei. Valutazione delle Interferenze: Successivamente, il datore di lavoro deve analizzare le potenziali interferenze tra le attività, come quelle che potrebbero creare rischi per i lavoratori. Queste interferenze possono riguardare la coesistenza di lavori simultanei che coinvolgono l’uso di macchinari, il rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose o altre situazioni pericolose dovute all’interazione tra attività diverse. Pianificazione delle Misure di Prevenzione e Protezione: Una volta identificati i rischi da interferenze, il datore di lavoro deve definire le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli incidenti. Queste possono includere l’organizzazione dei turni di lavoro, l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’installazione di sistemi di sicurezza, o altre misure preventive. Comunicazione e Coordinamento tra le Parti: Un aspetto cruciale del DUVRI è la comunicazione e il coordinamento tra tutte le aziende e i liberi professionisti coinvolti. Ogni datore di lavoro deve essere informato sui rischi presenti e sulle misure di sicurezza adottate. La cooperazione tra le imprese è essenziale per garantire che tutti i rischi siano correttamente gestiti e che i lavoratori siano adeguatamente protetti. Aggiornamento del DUVRI: Il DUVRI deve essere aggiornato ogni volta che ci sono modifiche significative nelle attività, nei rischi o nelle misure di prevenzione, o quando nuovi lavori vengono affidati a terzi. Inoltre, se si verificano incidenti o quasi incidenti, il DUVRI deve essere riesaminato per evitare che situazioni simili si ripetano. Differenza tra DVR e DUVRI Un punto fondamentale da chiarire è la differenza tra DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e DUVRI, due documenti che, pur trattando di sicurezza sul lavoro, hanno scopi e contenuti differenti. DVR – Documento di Valutazione dei Rischi:Il DVR è un documento obbligatorio per ogni azienda, previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008. La sua funzione è quella di identificare e valutare tutti i rischi presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno altre imprese coinvolte. Viene redatto dal datore di lavoro e include misure preventive e protettive per ridurre i rischi e garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Il DVR riguarda quindi tutte le attività svolte dall’impresa e non solo le interferenze tra più aziende. DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:Il DUVRI è specificamente richiesto quando vi sono interferenze tra le attività di più datori di lavoro o lavoratori autonomi nello stesso ambiente di lavoro. In altre parole, il DUVRI viene redatto quando ci sono rischi derivanti dall’interazione tra diverse attività svolte contemporaneamente e si concentra sulle misure di prevenzione relative alle interferenze tra queste attività In sintesi, mentre il DVR riguarda la valutazione dei rischi all’interno di un’unica azienda, il DUVRI è specifico per la gestione dei rischi derivanti dalle interferenze tra attività diverse. Entrambi sono fondamentali per garantire la sicurezza sul lavoro, ma hanno ambiti di applicazione diversi. Obblighi Legali e Responsabilità del Datore di Lavoro Secondo la normativa vigente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il DUVRI quando la propria attività entra in contatto con quella di altre aziende o liberi professionisti. Inoltre, è necessario che il documento venga aggiornato ogni volta che ci sono modifiche nelle attività o nei rischi presenti. L’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce chiaramente che il DUVRI deve essere redatto quando si verificano le seguenti condizioni: La presenza di più imprese nello stesso ambiente di lavoro; L’interferenza tra le attività di lavoro che possa comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori; L’incarico di lavori a terzi da parte del datore di lavoro, anche in caso di attività temporanee. Vantaggi del DUVRI per la Sicurezza Aziendale La redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non solo è un obbligo legale, ma rappresenta anche un vantaggio per la sicurezza aziendale. Alcuni dei benefici principali includono: Prevenzione degli incidenti: Il DUVRI permette di anticipare i potenziali rischi e definire misure di prevenzione per evitare infortuni sul lavoro. Miglioramento della gestione delle risorse umane: Un ambiente di lavoro sicuro e protetto contribuisce a migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori. Conformità alle normative: Redigere il DUVRI significa rispettare gli obblighi legali, evitando sanzioni e rispondendo alle richieste di organi di controllo e ispettorato. Gestione efficiente delle emergenze: In caso di incidenti, il DUVRI consente di avere un piano di emergenza ben definito, riducendo i danni e migliorando la reazione delle squadre di soccorso. Quando è Necessario il DUVRI? Il DUVRI è obbligatorio in
Radioprotezione per apparecchiature RX e Risonanza Magnetica
Radioprotezione per apparecchiature RX e Risonanza Magnetica Dalle Normative Nazionali D.Lgs 101/2020 e DM 14.01.2021 nonché dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in RX e in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RX e/o RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza (EdR Esperto di Radioprotezione e ER Esperto Responsabile RM), questo perché la radioprotezione è una componente fondamentale nella gestione di tali apparecchiature, al fine di garantire la sicurezza degli operatori, dei pazienti e della popolazione. La radioprotezione per le apparecchiature RX e Risonanza Magnetica si basa su una serie di misure preventive volte a minimizzare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e elettromagnetiche. Per quanto riguarda le apparecchiature RX, è necessario assicurarsi che le sale operative siano correttamente schermate per evitare dispersione delle radiazioni. Inoltre, devono essere adottate procedure per limitare l’esposizione dei pazienti, come l’utilizzo di grembiuli piombati o collari protettivi. Per quanto riguarda le apparecchiature di Risonanza Magnetica, bisogna prestare particolare attenzione alla presenza di campi elettromagnetici intensi che possono rappresentare un rischio per chiunque ed in modo particolare per eventuali pazienti portatori di protesi metalliche o dispositivi medici elettronici. E’ importante effettuare una valutazione del rischio prima dell’installazione dell’apparecchiatura RM e adottare misure per proteggere sia gli operatori che i pazienti da eventuali effetti indesiderati. I responsabili della sicurezza devono assicurarsi che il personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature RX e RM sia adeguatamente formato, informato e addestrato sulle procedure di sicurezza da seguire. È fondamentale che gli operatori conoscano i rischi associati all’esposizione alle radiazioni ionizzanti e elettromagnetiche, nonché le misure preventive da adottare per minimizzare tali rischi. La radioprotezione per le apparecchiature RX e Risonanza Magnetica è un aspetto cruciale nella gestione della sicurezza e della qualità. La corretta installazione delle apparecchiature, insieme all’adozione di misure preventive e alla formazione del personale, contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per operatori e pazienti. La radioprotezione rappresenta una responsabilità condivisa tra i responsabili della sicurezza, il personale medico e gli operatori addetti alle apparecchiature, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione durante l’utilizzo di tali apparecchiature. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”10″ center=”” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Radioprotezione Cosa significa Radioprotezione nello Specifico? La radioprotezione è un concetto fondamentale nel campo della sicurezza nucleare e delle applicazioni medicali che coinvolgono l’uso delle radiazioni ionizzanti. Si tratta di un insieme di misure e strategie finalizzate a proteggere gli individui, l’ambiente e il patrimonio genetico dagli effetti dannosi delle radiazioni. L’obiettivo principale della radioprotezione è quello di minimizzare l’esposizione alle radiazioni, riducendo al minimo i rischi per la salute umana e l’ambiente. Questo viene ottenuto attraverso una serie di azioni preventive, come la limitazione del tempo di esposizione alle radiazioni e la distanza dalla sorgente di radiazione, nonché l’utilizzo di adeguati schermi protettivi. Nel settore medico, la radioprotezione è particolarmente importante nelle indagini di radiodiagnostica o trattamenti di radioterapia. Durante queste procedure, i pazienti vengono esposti a dosi di radiazioni ionizzanti al fine di diagnosticare o trattare malattie. È fondamentale che tutti i professionisti sanitari interessati adottino misure appropriate per proteggere sia il paziente che loro stessi da eventuali danni causati dalle radiazioni. Ciò include sempre il rispetto delle Norme Interne di Sicurezza nonché all’occorrenza l’utilizzo di DPI dispositivi protettivi individuali ,come grembiuli piombati e guanti in piombo; E’ di fondamentale importanza il monitoraggio regolare dell’esposizione alle radiazioni sia personale che ambientale. Anche nel campo industriale molto spesso si ricorre all’uso di sorgenti radioattive o apparecchiature Rx per vari scopi, la radioprotezione è altrettanto importante per garantire la sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Tutti gli operatori interessati devono essere adeguatamente addestrati per gestire le situazioni anche di emergenza e limitare l’esposizione alle radiazioni. Inoltre, vengono utilizzati sistemi di monitoraggio e controllo per garantire che i livelli di radiazione siano sempre sotto controllo. La Radioprotezione comprende anche la gestione dei rifiuti radioattivi in modo sicuro ed efficiente. I materiali radioattivi devono essere adeguatamente smaltiti per evitare qualsiasi impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. Vengono applicate rigorose norme e regolamenti per garantire che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza. La radioprotezione è un aspetto essenziale nella sicurezza sia nelle applicazioni mediche che industriali che prevedano l’uso delle radiazioni ionizzanti. Si tratta di un insieme di misure preventive volte a minimizzare l’esposizione alle radiazioni e a proteggere la salute umana, l’ambiente e il patrimonio genetico. La radioprotezione è fondamentale nel settore medico durante la radioterapia e la radiodiagnostica, dove è necessario proteggere i pazienti e gli operatori sanitari da eventuali danni causati dalle radiazioni. La radioprotezione si basa su principi fondamentali come la limitazione del tempo di esposizione alle radiazioni e la distanza dalla sorgente di radiazione. Inoltre, si fa uso di dispositivi protettivi come grembiuli piombati e guanti in piombo per ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni. Il monitoraggio regolare dell’esposizione alle radiazioni è anche parte integrante della radioprotezione per garantire che i livelli di radiazione siano sempre sotto controllo. L’importanza della radioprotezione risiede nel fatto che le radiazioni ionizzanti possono causare danni biologici significativi se non vengono gestite correttamente. Gli effetti delle radiazioni possono variare a seconda della dose e del tipo di radiazione, ma possono includere danni al DNA, malattie come il cancro e disturbi genetici ereditari. Pertanto, la radioprotezione è essenziale per garantire che l’uso delle radiazioni ionizzanti sia sicuro e controllato. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”10″ center=”” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Radioprotezione per apparecchiature RX La radioprotezione per apparecchiature RX consiste nel verificare la messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza. Questo ambito è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza degli operatori che utilizzano queste apparecchiature, nonché dei pazienti sottoposti a esami radiologici e della popolazione. Le apparecchiature RX, come le macchine Radiogene e i tomografi computerizzati, emettono radiazioni ionizzanti che possono essere dannose per l’organismo umano se non gestite correttamente. Pertanto, è essenziale adottare misure di protezione appropriate per limitare l’esposizione alle radiazioni e minimizzare i rischi associati. Uno dei principali
FORMAZIONE 81/08
Formazione dei lavoratori (Formazione 81/08) La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è sempre obbligatoria in ogni azienda di qualsiasi settore in cui sia presente un lavoratore. Costituisce una delle principali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obbligo di formare tutti i lavoratori ricade sul datore di lavoro secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/08 : Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La formazione può essere di 4 tipi: Formazione Generale: formazione per tutti i lavoratori e tratta di argomenti generali di prevenzione e protezione, danno/rischio, DPI etc che tutti i lavoratori devono sapere; Formazione speciale: è una formazione per le figure di sistema inserite nel grande reparto della Prevenzione e Protezione e in questa categoria rientrano: datore di lavoro, preposti, dirigenti, RLS, RSPP, Addetti alla prevenzione Incendi, Addetti al Primo Soccorso. Formazione su rischi specifici: è una formazione da fare a tutti quei lavoratori che svolgono mansioni particolari e che possono essere sposti a particolari tipi di rischi. In questa categoria troviamo: lavori in quota, lavoro in spazi confinati, esposizione a sostanze chimiche/biologiche pericolose, agenti fisici in generale) Formazione su macchine e attrezzature: è una formazione rivolta a lavoratori che devono condurre macchine particolari. Rientrano in questa categoria i lavoratori che: movimentano gru, piattaforme di lavoro elevabili etc. in questo caso vi è anche una parte di addestramento che può essere fatta esclusivamente da un collega più esperto che ne abbia le certificate esperienze. Il comma 1 dell’art. 37 introduce un altro importante aspetto, i diversi tipi di formazione la durata, la validità e l’aggiornamento che possiamo riassumere nella tabella che segue: [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/corsi-di-formazione/” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai ai corsi di Formazione[/su_button] In base all’ accordo Stato – Regioni del 21/12/11 vengono stabiliti sia i programmi di formazione per i lavoratori che anche le modalità di erogazione, in particolare possono essere fatti in modalità e-learning sia la formazione generale, la formazione specifica rischio basso e gli aggiornamenti, mentre per quanto riguarda i rischi specifici questi vengono organizzati in presenza perché per alcuni vengono previsti anche simulazioni/addestramento. Il lavoratore inoltre ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione come specificato dall’ art 20 del D.Lgs 81/08 comma 1 e comma 2 lettera h): Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; QUANDO FARE LA FORMAZIONE AI LAVORATORI: Come riportato dal comma 4 dell’ art. 37 la formazione deve avvenire nei seguenti casi: La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; (3) c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. (5) In particolare nel caso del comma 4 lettera a) , come stabilito dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/11 la formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. CHI PUO’ EROGARE I CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA? I Docenti che possono erogare corsi in materia di salute e sicurezza del lavoro devono possedere la qualifica di formatore sulla sicurezza prevista dal D.I. 6/3/2013 [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/corsi-di-formazione/” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai ai corsi di Formazione[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Accordo stato regioni formazione lavoratori formazione generale lavoratori FORMAZIONE 81/08 Logica Servizi Informa
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo Il Responsabile della Protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) è una figura privacy che viene introdotta con il GDPR. Il DPO essenzialmente è colui che fornisce al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati consulenza sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Il DPO, sia che esso sia soggetto interno o esterno all’impresa, deve essere dotato di adeguata e comprovata conoscenza della normativa, deve essere indipendente, (ovverosia non deve ricevere istruzioni dal vertici aziendali) e non deve svolgere altri compiti e funzioni che possano generare e dare adito ad un conflitto di interesse. Vista la peculiarità dei delle sue mansioni, il DPO deve avere competenze multidisciplinare e trasversali che spaziano da conoscenze giuridiche , informatiche, di risk management ,di analisi dei processi, ed ancora di project management e di team management. L’attività del DPO è continuativa nel tempo tuttavia, nell’ottica del rispetto del principio di accountability, provvede attraverso la sua azione ad elaborare dei report e documenti periodici al fine di dare prova dello stato della Data protection all’interno dell’organizzazione in cui opera. La attività principali del Data Protection Officer sono:– Vigilare sull’osservanza al GDPR e alle norme nazionali in materia di data protection– Informare e fornire al titolare del trattamento dei dati personali, al responsabile o agli incaricati consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR– Fornire quando richiesto un parere sulle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (c.d DPIA)– Cooperare e fungere da punto di contatto con il Garante Privacy– Analizzato quali siano i compiti del Data Protection Officer occorre chiarirne quando questo debba essere nominato. Ebbene il GDPR disciplina che il DPO può essere designato su base volontaria o su base obbligatoria. La sua designazione risulta obbligatoria qualora sussista uno dei seguenti requisiti:– Il trattamento viene svolto da una “autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”– Quando il trattamento di dati consiste in un monitoraggio regolare e sistematico di interessati su “larga scala”– Quando l’attività principale consiste nel trattamento su larga scala di dati particolari (Sensibili) o di dati relativi a condanne penali e reati E importante fare chiarezza su cosa debba intendersi sul per “Larga scala” in questo caso ci viene in aiuto il considerando 91 del GDPR e le indicazioni suggerite dal Gruppo di Lavoro WP29 secondo cui per determinare il concetto di la larga scala occorre tener conto dei seguenti fattori: – del numero dei soggetti interessati al trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento – il volume dei dati e o le diverse tipologie dei dati trattati– la durata del trattamento– la portata geografica. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Elenco non esaustivo delle tipologie di imprese private che sono soggette all’obbligo di designazione : Concessionari di servizi pubblici;istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di revisione contabile; società di recupero crediti;società di informazioni commerciali; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento. L’Autorità Garante, per supportate le organizzazioni private ha provveduto a fornire un elenco non esaustivo delle attività soggette all’obbligo di designazione, sebbene non siano comprese tutte le attività l’elenco è utile per definire un parametro. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) Logica Servizi Informa
Chi redige il DVR
Chi redige il DVR Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene la valutazione e l’analisi di tutti i rischi connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’ambito di una organizzazione dove prestano la loro attività lavorative. Il DVR deve essere elaborato in forma scritta per ogni organizzazione, indipendentemente dal tipo di attività all’interno del quale dove è presente almeno un lavoratore, dove viene definito “lavoratore”, secondo il D.Lgs 81/08 “Una Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.” Secondo l’art. 17, il documento di valutazione dei rischi è un’attività non delegabile del datore di lavoro che si avvale della collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), del Medico Competente e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Secondo l’art. 28 del D.Lgs 81/08 il contenuto del DVR riguarda: attrezzature di lavoro; sostanze o miscele chimiche impiegate; sistemazione dei luoghi di lavoro; stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004); lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal dlgs 151/2001); differenze di genere; età; provenienza da altri Paesi; tipologia contrattuale; possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] 1) Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si intende una persona, designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/08). L’Art. 32 comma 1 dice che: “Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.” L’Art. 32 comma 2 dice che: “Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali” L’Allegato II del D.lgs. 81/08 dice che: Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2) Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. L’Art. 38 comma 1 dice che: Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. L’Art 38 comma 2 dice che: I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Conclusione Come evidenziato dagli articoli di legge del D.Lgs 81/08 riportati in precedenza il DVR deve essere redatto in forma scritta obbligatoriamente dal datore di lavoro che non può delegare questa attività ma può avvalersi della collaborazione dell’RSPP e del Medico Competente. Queste due figure professionali che supportano il Datore
Obblighi di formazione secondo il GDPR
Obblighi di formazione secondo il GDPR Nella normativa nazionale previgente, ovvero nel C.d. Codice Privacy, era espressamente indicato e previsto l’obbligo della formazione in materia di trattamenti dei dati personali. Infatti, la norma regolava in maniera puntuale la realizzazione di interventi formativi destinati agli incaricati del trattamento :“la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare” e ne definiva i tempi “la formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.”Con l’avvento del GDPR tali disposizioni sono state abrogate, tuttavia nel testo del Regolamento Europeo, sono numerosi gli articoli che fanno riferimento, in maniera esplicita o implicita, agli obblighi di formazione. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Gli articoli di legge di maggior interesse, a riguardo di obblighi di formazione secondo il GDPR, sono: Articolo 29 GDPR “ll responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento”. Articolo 32 GDPR “chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali, non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati Membri” O ancora che, il Titolare e responsabile “mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” intendendo ribadire in questo modo che la formazione è di fatto una misura di sicurezza per la protezione dei dati personali Articolo 39 GDPR Nell ’articolo 39 si rimarca l’importanza del ruolo del DPO per la formazione “Il DPO deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo”. Articolo 47 GDPR Nel disciplinare le norme vincolanti d’impresa dispone che a comporne il contenuto minimo necessario al trasferimento concorra in maniera considerevole anche “l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali”. Sull’argomento si espresso, con un suo parere datato 2010, Il gruppo di lavoro WP29 (3/2010) da ritenersi tutt’oggi ancora valido. Nel documento redatto il WP29 riteneva fondamentale includere fra le necessarie misure di sicurezza da implementare “un’adeguata formazione e istruzione del personale in materia di protezione dei dati”. In conclusione appare evidente che nell’attuale panorama normativo la formazione debba essere considerata come prerequisito necessario per tutti coloro che, a qualunque titolo, agiscano ed operino sui dati personali. La formazione dovrà essere realizzata su misura e in base alle specifiche esigenze e peculiarità dell’organizzazione e dei trattamenti da questa posti in essere.Potrà basarsi sull’analisi di casi pratici e dovrà essere differenziata in base alla mansione aziendale dei singoli soggetti che si desidera formare. Attenzione !!! L’adempimento dell’obbligo di formazione può essere oggetto di controllo da parte del Autorità Garante, che potrebbe voler acquisire, per verificare la compliance aziendale la seguente documentazione il programma del percorso formativo, le dispense e i test finali, l’elenco dei soggetti a cui è stata erogata, Organigramma aziendale i livelli di autorizzazioni e di policy aziendali. In caso di mancata erogazione, scatta, ai sensi dell’articolo 83 del GDPR una sanzione amministrativa fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Obblighi di formazione secondo il GDPRLogica Servizi Informa
Sicurezza del lavoro
Tema Sicurezza sul lavoro Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre molto attuale in quanto non è mai abbastanza il tempo impiegato per trasmettere ai lavoratori, e non solo, la cultura della sicurezza che deve partire prima di tutto dai lavoratori stessi che devono creare un ambiente sicuro per la loro salute e per quella dei colleghi in modo tale da diminuire infortuni, malattie professionali e addirittura decessi. Da un punto di vista normativo chi si occupa di questa importantissima tematica è il D.Lgs 81/08 che si occupa di descrivere ambienti e applicazioni, le figure obbligatorie che si occupano di sicurezza, la formazione, la Documentazione di Valutazione del Rischio, Certificazioni etc. Tutte le normative in ottica di Sicurezza del lavoro entrano in gioco ogni qual volta che abbiamo a che fare anche con un solo lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal settore produttivo dell’azienda. Da un punto di vista documentale ogni azienda deve elaborare la seguente documentazione obbligatoria per legge: Organigramma sulla sicurezza, Verbali inerenti all’attività di Prevenzione e Protezione (riunione periodica, sopralluogo del Medico Competente, prove di esodo), Verbali di consegna Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Documentazione attestante l’avvenuta formazione obbligatoria. Organigramma sulla sicurezza Nell’Organigramma sulla sicurezza, oltre al datore di lavoro, troviamo le figure che per legge devono essere nominate: figure operative come Dirigenti, Preposti e Lavoratori; figure che collaborano con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’ASPP per quanto concerne il Servizio di Protezione e Protezione, il Medico Competente e le figure relative alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso). Documento di Valutazione del Rischio Per quanto concerne invece il Documento di Valutazione del Rischio ciascuna azienda, in base all’attività di cui si occupa deve riportare le analisi sulle tipologie di rischio con cui tutte le figure presenti in azienda (e in special modo i lavoratori) possono venire a contatto: chimico, biologico, rumore, vibrazioni, agenti cangerogeni, radon, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici. Logica Servizi – Sicurezza sul lavoro Roma Logica Servizi Srl si propone sul mercato come una società con consolidata esperienza nell’ambito della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro a Roma e provincia, che pone al centro della sua mission la Formazione del Datore di Lavoro e dei suoi lavoratori, attraverso corsi di formazione e informazione pensati ad hoc (sia di base che di aggiornamento) coinvolgendo tutte le principali figure lavorative con l’obiettivo di contribuire a trasmettere la cultura della Sicurezza nelle Aziende. Inoltre Logica Srl, a supporto dell’impegno verso il tema della Sicurezza sul Lavoro a Roma, annovera tra i suoi servizi anche delle campagne di misure per quanto riguarda il rumore, il microclima e l’illuminamento che evidenziano lo stato di salute dell’ “Azienda Cliente” dal punto di vista dei rischi sopra citati di rumore, microclima e illuminamento e a cui Logica fornisce in caso di necessità una consulenza per migliorare e/o risanare uno stato non ottimale dal punto di vista di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Sicurezza del lavoro RomaLogica Servizi Informa