IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura centrale del sistema di prevenzione aziendale, istituita dal D.Lgs. 626/1994 e oggi disciplinata dagli artt. 47–50 del D.Lgs. 81/2008. Principali riferimenti legislativi e tecnici: Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori, art. 9 (diritto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro); Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – “Patto per la Fabbrica” tra Confindustria e sindacati; Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 – criteri di formazione e aggiornamento per RLS e RLST; UNI ISO 45001:2018 – standard sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL). Il RLS rappresenta i lavoratori su tutte le tematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, collaborando con datore di lavoro, RSPP, medico competente e organi di vigilanza. Funzioni e attribuzioni del RLS L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 definisce le attribuzioni principali del RLS: accesso ai luoghi di lavoro e partecipazione ai sopralluoghi di sicurezza; consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione; partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35); ricezione della documentazione aziendale su infortuni, rischi, sostanze pericolose, impianti e organizzazione del lavoro; possibilità di formulare osservazioni e proposte al datore di lavoro e di ricorrere agli organi di vigilanza (ATS, ITL, VV.F.) se ritiene inadeguate le misure adottate. Il RLS non è un tecnico della sicurezza, ma un rappresentante dei lavoratori con un ruolo consultivo e propositivo. Le responsabilità restano in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti, ma il suo contributo migliora la qualità del sistema di prevenzione aziendale. Obblighi del datore di lavoro verso il RLS Il datore di lavoro ha obblighi precisi nei confronti del RLS, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08: Comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto o designato tramite modalità telematica (solo in caso di nuova nomina o cessazione). Fornire al RLS tempo, mezzi e spazi adeguati per svolgere il suo ruolo senza perdita di retribuzione. Garantire l’accesso alla documentazione sulla valutazione dei rischi, DVR e DUVRI (art. 50, commi 4–5). Consultarlo preventivamente in occasione di: valutazione dei rischi; nomina del RSPP e del medico competente; organizzazione della formazione dei lavoratori; scelte sui DPI e piani di emergenza. Assicurare la formazione del RLS: 32 ore iniziali entro 6 mesi dall’elezione e aggiornamento annuale (4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50). Coinvolgerlo nella riunione periodica annuale e nei processi di miglioramento continuo del sistema di prevenzione. Obblighi e diritti del RLS Il RLS deve: Mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili e sul segreto industriale (art. 50, c.6); partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alle consultazioni aziendali; raccogliere segnalazioni dai lavoratori e comunicarle formalmente al datore di lavoro; promuovere la cultura della sicurezza e il rispetto delle procedure operative; richiedere formazione e aggiornamenti. Non può essere sanzionato per la sua attività rappresentativa, né può subire svantaggi lavorativi: è tutelato dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Elezione e comunicazioni obbligatorie Il RLS è eletto o designato dai lavoratori (non dal datore di lavoro). L’elezione deve essere documentata con verbale e comunicata all’INAIL solo in caso di nuova nomina. Il numero minimo di RLS è fissato da legge (art. 47, c.7): 1 RLS fino a 200 lavoratori; 3 RLS da 201 a 1.000; 6 RLS oltre 1.000. Se il RLS non viene eletto, l’azienda deve aderire al Fondo RLST (art. 52 D.Lgs. 81/08) con contributo annuale pari a due ore di retribuzione per dipendente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un attore strategico nella prevenzione aziendale. Il suo coinvolgimento effettivo garantisce: miglioramento del dialogo tra direzione e lavoratori; maggiore efficacia delle misure preventive; riduzione di infortuni e non conformità. Per il datore di lavoro, un RLS formato e integrato nel sistema di gestione (UNI ISO 45001:2018) è un presidio di conformità e un valore organizzativo, non un mero obbligo formale.
OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO La sicurezza sul lavoro non è solo un insieme di procedure: è un sistema organizzativo e documentale che ogni datore di lavoro deve istituire, mantenere e aggiornare costantemente. Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), integrato da regolamenti tecnici, decreti attuativi e accordi Stato-Regioni. Vediamo nel dettaglio tutti gli obblighi fondamentali che ogni azienda deve rispettare: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Nel DVR devono essere individuati, analizzati e visualizzati tutti i rischi presenti in azienda, descrivendo le attività e i processi produttivi, identificando i vari pericoli stimandone la gravità e indicando tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. Il DVR deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS. Il DVR non è statico: deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche che possono alterare il livello di rischio, come: introduzione di nuove attrezzature o sostanze; variazioni organizzative o strutturali; nuove normative di riferimento; assunzione di nuovi lavoratori o cambi mansione. In generale è buona prassi rivedere il DVR ogni 2-3 anni, anche in assenza di variazioni sostanziali. Nomine obbligatorie e ruoli della sicurezza Ogni azienda deve formalizzare le nomine delle figure chiave previste dal D.Lgs. 81/2008. Queste figure garantiscono che la gestione della sicurezza sia efficace e documentata: RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): elabora il DVR, coordina la prevenzione, collabora con il medico competente. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): partecipa alle riunioni, riceve informazioni sui rischi, collabora alla prevenzione. Medico Competente: attua la sorveglianza sanitaria e collabora al DVR. Addetti Antincendio e Primo Soccorso: gestiscono le emergenze, devono essere formati secondo D.M. 2/9/2021 e D.M. 388/2003. Preposti e Dirigenti: vigilano sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto dei DPI. Tutte le nomine devono essere formali, datate e firmate, e le relative competenze devono essere comprovate da corsi di formazione specifici. Sorveglianza sanitaria e medico competente Quando il DVR evidenzia rischi per la salute (rumore, agenti chimici o biologici, videoterminali, movimentazione carichi, radiazioni, lavoro notturno, ecc.), il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente che si occuperà di effettuare le visite sui lavoratori, istituire le loro cartelle sanitarie e di rischio, elaborare il protocollo sanitario, trasmette annualmente all’ASL e a INAIL i dati sanitari aziendali ecc… . Formazione, informazione e addestramento Ogni lavoratore deve ricevere una formazione iniziale, specifica e aggiornata sui rischi connessi alla propria mansione. L’obbligo è sancito dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Le principali tipologie di formazione: Formazione generale e specifica dei lavoratori; Formazione del datore di lavoro; Formazione dei preposti; Formazione dirigenti; Formazione RSPP/ASPP; Formazione addetti emergenze: corsi antincendio e primo soccorso con parte pratica. Formazione uso attrezzature (carrelli, gru, PLE, ecc.); La formazione deve essere documentata con registri, attestati, programmi e prove di verifica. Gestione delle emergenze e primo soccorso Ogni azienda che impiega più di 10 lavoratori, apre i propri locali al pubblico con una capienza superiore a 50 persone oppure rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è obbligata a predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE). Il piano deve descrivere in modo chiaro le procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza, indicando le vie di esodo, i punti di raccolta, i compiti degli addetti, le modalità di allarme e di chiamata dei soccorsi esterni. Deve essere redatto per iscritto, affisso in punti visibili, aggiornato periodicamente e verificato attraverso prove di evacuazione per garantire che tutto il personale sappia come comportarsi in caso di necessità. L’azienda deve inoltre disporre di presidi sanitari e cassette di pronto soccorso conformi al D.M. 388/2003. Appalti e interferenze – DUVRI Se l’azienda affida lavori a imprese esterne o autonomi, deve redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Serve a prevenire incidenti tra personale interno e appaltatori. In pratica, il DUVRI è lo strumento con cui il datore di lavoro committente analizza e gestisce i rischi derivanti dalle interferenze tra il proprio personale e quello delle ditte appaltatrici o esterne. Il DUVRI deve essere specifico, aggiornato e integrato al contratto di appalto. Deve contenere almeno: Dati identificativi del committente e delle imprese appaltatrici. Descrizione dettagliata delle attività e dei luoghi di lavoro interessati. Analisi delle possibili interferenze tra personale interno ed esterno (es. uso spazi comuni, impianti elettrici, movimentazione materiali, accessi). Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenti. Procedure di coordinamento e comunicazione tra le imprese. Nominativi e ruoli dei referenti per la sicurezza (datore di lavoro, RSPP, preposti). Firma di tutte le parti coinvolte. Impianti, macchine, manutenzione e Gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Ogni azienda è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro utilizzati nei propri locali. L’obbligo deriva dagli artt. 70, 71 e 80–86 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro di garantire che ogni apparecchiatura sia conforme, efficiente e sottoposta a controlli periodici documentati. Gli impianti elettrici devono essere progettati, installati e mantenuti in conformità alle norme CEI. Il datore di lavoro ha l’obbligo di: eseguire la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001; denunciare l’impianto a INAIL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio; far eseguire le verifiche da organismi abilitati con periodicità: biennale per ambienti medici o a maggior rischio (ospedali, studi medici, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione); quinquennale per gli altri luoghi di lavoro. Ogni verifica deve essere documentata con verbale ufficiale da conservare in azienda. Tutte le macchine devono essere: conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (oggi sostituita dal Regolamento UE 2023/1230); marcate CE, corredate da dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione; utilizzate solo da personale formato e addestrato; manutenute periodicamente per
Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica
Gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica: aspetti tecnici, normativi e operativi Quadro normativo La gestione del rischio incendio nei reparti di Risonanza Magnetica (RM) è regolata da un complesso di norme che tutelano pazienti, operatori e strutture sanitarie. Riferimenti principali: D.Lgs. 101/2020 – sicurezza e radioprotezione per installazione e utilizzo dei tomografi RM; D.M. 14 gennaio 2021 – aggiornamento standard di sicurezza per apparecchiature RM ; D.Lgs. 81/08, artt. 18, 43, 46 – obblighi del datore di lavoro su prevenzione incendi ed emergenze; D.M. 1, 2, 3 settembre 2021 – nuovi decreti antincendio: manutenzione impianti (D.M. 1/09/2021); gestione emergenze (D.M. 2/09/2021); progettazione e sicurezza (D.M. 3/09/2021); Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.); Indicazioni operative INAIL 2015 e Comunicazione di Avvenuta Installazione (CAI) entro 60 giorni dall’attivazione del tomografo (D.M. Salute 10/08/2018). Principi tecnici e caratteristiche del rischio Il rischio incendio in RM è peculiare per la presenza di campi magnetici statici, criogeni (elio liquido) e impianti elettrici complessi. Scenari di rischio principali: Incendi in ambienti magneticamente confinati: i materiali ferromagnetici possono essere attratti dal magnete (effetto “missile”). Quench criogenico: rilascio di elio gassoso con rischio di ipossia, sovrappressione e innesco incendi. Guasti elettrici o surriscaldamenti: fonti di ignizione in sistemi ausiliari. Il progetto antincendio deve seguire il Codice di Prevenzione Incendi (Sezioni G.1–G.7 e S.1–S.10) e le Indicazioni INAIL, integrando aspetti magnetici, ventilazione e compartimentazione. Obblighi del datore di lavoro Secondo il D.Lgs. 81/08 (artt. 18, 43, 46) e i decreti del 2021, il datore di lavoro deve: elaborare valutazione del rischio incendio specifica per RM nel DVR; designare addetti antincendio formati secondo il D.M. 2/09/2021 (livello medio o alto); garantire manutenzione documentata di impianti e dispositivi secondo UNI 9994-1:2013, UNI EN 12845 e UNI 10779; formare e informare il personale sui rischi RM (campi magnetici, criogeni, evacuazione); predisporre procedure di emergenza RM-safe, senza apparecchiature metalliche; aggiornare i registri di controllo (D.M. 1/09/2021, art. 6) e la documentazione INAIL–CAI. Procedure operative e misure tecniche Progettazione e segregazione delle aree Identificazione delle zone di sicurezza secondo le linee isomagnetiche (0,5 mT e 3 mT) definite dalle Indicazioni INAIL. Limitazione dell’accesso alle aree “Zone IV” solo a personale formato. Presenza di vie di esodo magneticamente sicure, chiaramente segnalate e prive di ostacoli metallici. Impianti di rivelazione e allarme Installazione di rivelatori di fumo RM-compatibili (ottici a barriera o aspirazione). Pulsanti d’allarme fuori dal campo magnetico attivo. Gestione dei gas criogenici Monitoraggio continuo della concentrazione di ossigeno con sensori tarati e manutenzione documentata (art. 3.6 INAIL-CAI). Verifica periodica del sistema di ventilazione e scarico criogeno (quench pipe). Procedure di emergenza Attivazione del piano di emergenza antincendio con sequenza dedicata: spegnimento graduale dei sistemi, evacuazione assistita, interdizione dell’area magnetica. Coordinamento con i Vigili del Fuoco e con l’Esperto Responsabile della Sicurezza (ER) per l’analisi preventiva dei rischi e delle vie di accesso. Implicazioni pratiche per le aziende sanitarie Le strutture sanitarie devono: predisporre un Regolamento di Sicurezza RM e aggiornarlo annualmente (INAIL 2015); conservare la documentazione tecnica richiesta dalla CAI all’INAIL entro 60 giorni dall’installazione del tomografo; aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi incendio e radioprotezione, in coerenza con il D.Lgs. 101/2020, art. 17; assicurare la tracciabilità documentale di tutti gli interventi di manutenzione e formazione, integrando i registri antincendio e di sorveglianza fisica; simulare esercitazioni di emergenza almeno annuali, documentando gli esiti e le eventuali criticità operative. Conclusioni La gestione del rischio incendio nei reparti RM richiede un approccio sistemico che integri prevenzione, formazione, manutenzione e coordinamento tra figure responsabili (datore di lavoro, MR, ER, RSPP). Il rispetto degli standard tecnici e delle prescrizioni legislative non solo tutela la sicurezza di operatori e pazienti, ma costituisce requisito indispensabile per la conformità agli obblighi INAIL e alle verifiche ispettive di prevenzione incendi.
COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine
In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.
Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili
COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus. Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo. Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari. Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020). Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili. Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione. In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”. La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili. Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2. Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo. Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili. Premessa Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici); Incentivare ferie e congedi retribuiti; Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate; Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro; Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate; Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate; Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro; Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere. I già citati 9 punti del Protocollo vertono su: INFORMAZIONE Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero: Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali; Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali. INGRESSO IN CANTIERE Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere. Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria. Curiosità: La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente. In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto: Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere; Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato. Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti. E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato. Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere. Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C. Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato. I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto. Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità
Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza
Da quando è esplosa l’epidemia (oggi pandemia) del virus SARS-CoV-2, impropriamente chiamato “coronavirus”, nel nostro Paese è cominciata la corsa al reperimento delle mascherine. In questo articolo chi scrive vuole portare alla luce le differenze tra le mascherine chirurgiche ed i facciali filtranti, evidenziandone pro e contro. Piccola premessa: i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sono tutte quelle attrezzature indossate e mantenute dal lavoratore al fine di proteggerlo da un determinato rischio specifico. Bene, come vedremo più avanti, i facciali filtranti rientrano in questa definizione mentre le mascherine chirurgiche no. Le mascherine chirurgiche Le mascherine chirurgiche infatti, rientrano nella categoria dei D.M. (Dispositivi Medici) e vengono realizzate conformemente alla UNI EN 14683:2019. Il loro obiettivo è quello di limitare la dispersione di goccioline di saliva e/o altri fluidi biologici prodotti da chi le utilizza come, ad esempio, un chirurgo durante un’operazione. Il fine quindi non è quello di proteggere il portatore (per quanto abbia comunque un minimo potere filtrante) ma quello di proteggere il paziente che, con ferite aperte, può essere maggiormente suscettibile ad infezioni. Altro aspetto importante è la non totale aderenza della mascherina chirurgica al viso di chi la indossa, lasciando così importanti “spazi” in cui potrebbero penetrare microrganismi patogeni. Sinteticamente queste sono le caratteristiche dei vari facciali filtranti Facciale Filtrante FFP1 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui non sono previsti aerosol e/o polveri tossici. Vengono filtrate almeno l’80% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. (valore limite di soglia, ovvero le concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali, secondo la letteratura scientifica, la maggior parte delle persone non manifestano effetti negativi per la salute) di 4 volte. Utilizzate principalmente nell’edilizia e nell’industria alimentare Facciale Filtrante FFP2 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi. Vengono filtrate almeno il 94% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 10 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono produzione di aerosol, nebbie e fumi. Facciale Filtrante FFP3 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi tossici e cancerogeni. Vengono filtrate almeno il 99% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 30 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono la presenza di agenti in grado di provocare patologie gravi come tumori. Ma attenzione, l’utilizzo di queste maschere filtranti non è così ovvio e banale come molti potrebbero pensare: la non aderenza al volto dell’operatore, l’utilizzo per più turni lavorativi (la maggior parte di questi dispositivi sono monouso), il contaminarsi per via di una incapacità di svestizione della mascherina, sono solo alcuni degli errori più frequenti durante l’utilizzo di questo D.P.I. Non per niente, il T.U.S. (Testo Unico della Sicurezza), D. Lgs. 81/08, prevede per questi dispositivi uno specifico addestramento del lavoratore. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione da SARS-CoV- 2, all’interno dei luoghi di lavoro, il già citato D. Lgs. 81/08, predilige l’applicazione delle misure di protezione collettiva e, successivamente, le misure di protezione individuale. Identificata, nelle ultime norme prodotte in condizioni di emergenza sanitaria, la distanza minima di sicurezza di 1 metro (la cosiddetta distanza sociale), ne consegue che l’obbligo dell’utilizzo del DPI avviene solo nel momento in cui tale distanza non possa essere rispettata e/o garantita. Un’ultima precisazione in quanto, chi scrive, ha sentito svariate volte gravi inesattezze. Che cosa è quel pezzo di plastica posto sul fronte dei facciali filtranti? Solitamente, data anche la forma, si tende a pensare che quel supporto sia un filtro ma nulla di più sbagliato! Stiamo parlando della valvola di espirazione, la quale non è sempre presente su detti dispositivi. La sua finalità è quella di favorire l’atto espiratorio dell’operatore per un miglior comfort e per non creare umidità all’interno della conchiglia. Si evidenzia però che, se da un lato questa valvola favorisce l’espirazione del portatore, dall’altro lato si sottolinea come questa valvola, in fasi di emissione, non ha alcun filtro che possa bloccare eventuali virus e/o batteri patogeni ovvero, se tale facciale filtrante viene utilizzato da un paziente infetto, ciò che esce dalla valvola risulterà a sua volta contaminato. Logica S.r.l.s. Dott. Simone Natalizia Tecnico della Prevenzione Tel: 06 45431710 info@logicaservizi.eu Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza Logica Servizi Informa
Protocollo condiviso
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda diricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazionioperative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 1-INFORMAZIONE • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte
Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
LOGICA SERVIZI nell’ambito di un’assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali può offrire ai propri clienti i seguenti servizi: Censimento del parco tecnologico biomedicale, in virtù delle problematiche indotte (tipologie, costruttori, manutentori, normative di sicurezza, compatibilità con gli ambienti medici), mette a disposizione una classificazione univoca delle attrezzature elettromedicali per poter affrontare in maniera corretta la gestione economica (costi, ammortamenti) e tecnica (manutenzioni, verifiche). Consulenza alla Prova di Accettazione degli apparecchi elettromedicali con controlli tecnico-amministrativi preliminari all’installazione e all’utilizzazione degli apparecchi stessi. verifica dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla Direttiva CEE 93/4, della conformità alle normative vigenti, della rispondenza tra l’ordine d’acquisto e la consegna del fornitore, dell’integrità dell’apparecchiatura in seguito al trasporto e/o altre operazioni. Servizio di Manutenzione Preventiva con lo scopo di ridurre le probabilità che insorgano guasti alle apparecchiature durante il normale funzionamento assicurando una maggiore continuità di servizio e un minore decadimento delle prestazioni dell’apparecchiatura nel tempo. L’ottenimento di tali risultati avviene tramite la verifica periodica della corrispondenza dei parametri di funzionalità e calibrazione con quanto indicato dalle ditte costruttrici, la sostituzione dei materiali sottoposti a normale usura, l’addestramento del personale utilizzatore al corretto impiego delle apparecchiature, l’esecuzione di attività di manutenzione specifiche per ogni classe di apparecchio. Verifiche Periodiche di Sicurezza consistenti nell’insieme di interventi periodici prescritti al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. Tali controlli periodici hanno carattere puramente preventivo e consistono nell’esecuzione di esami visivi e strumentali che, precedentemente programmati, garantiscano i requisiti minimi di sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature elettromedicali. Controllo funzionale sui dispositivi installati con accertamento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal produttore mediante la misura e la verifica dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura, al fine di accertarne la relativa efficienza. La loro esecuzione si rende necessaria per mantenere la miglior resa diagnostica e terapeutica delle apparecchiature e contenere quindi il rischio dovuto ad errori di impostazione o di valutazione. Servizio Trasferimento Apparecchiature in sicurezza; professionalità e conoscenze adeguate nel trasporto di impianti e apparecchiature elettromedicali di tutti i tipi, progettando, gestendo ed effettuando disinstallazioni, smontaggi, trasporti, rimontaggi, installazioni con messa in opera dei relativi allacci di alimentazione, collaudi, verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali. Verifiche di sicurezza impianti elettrici con esecuzione di misure e controlli in base alle modalità indicate negli articoli riportati nelle norme CEI 64-8/7 sezione 710 (locali ad uso medico) e nella predisposizione di specifici registri di controllo. La norma CEI 64-8/7 V2 prescrive che gli impianti elettrici devono essere controllati regolarmente e periodicamente. Per ciascun impianto saranno verificate le unità funzionali previste dalla norma, le unità mancanti o non funzionanti nell’impianto, i valori dei parametri misurati, i valori che non rientrano nei limiti normativi. Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali Logica Servizi
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI
Oggi parliamo di obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti e per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, …). Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008: verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali; valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento. Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese. Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità: acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai alla sezione Sicurezza sul Lavoro [/su_button] [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line[/su_button] Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti Sicurezza sul lavoro Logica Servizi Informa