OBBLIGHI DI UN’AZIENDA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO La sicurezza sul lavoro non è solo un insieme di procedure: è un sistema organizzativo e documentale che ogni datore di lavoro deve istituire, mantenere e aggiornare costantemente. Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), integrato da regolamenti tecnici, decreti attuativi e accordi Stato-Regioni. Vediamo nel dettaglio tutti gli obblighi fondamentali che ogni azienda deve rispettare: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Nel DVR devono essere individuati, analizzati e visualizzati tutti i rischi presenti in azienda, descrivendo le attività e i processi produttivi, identificando i vari pericoli stimandone la gravità e indicando tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. Il DVR deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da: Datore di lavoro, RSPP, Medico competente e RLS. Il DVR non è statico: deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche che possono alterare il livello di rischio, come: introduzione di nuove attrezzature o sostanze; variazioni organizzative o strutturali; nuove normative di riferimento; assunzione di nuovi lavoratori o cambi mansione. In generale è buona prassi rivedere il DVR ogni 2-3 anni, anche in assenza di variazioni sostanziali. Nomine obbligatorie e ruoli della sicurezza Ogni azienda deve formalizzare le nomine delle figure chiave previste dal D.Lgs. 81/2008. Queste figure garantiscono che la gestione della sicurezza sia efficace e documentata: RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione): elabora il DVR, coordina la prevenzione, collabora con il medico competente. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): partecipa alle riunioni, riceve informazioni sui rischi, collabora alla prevenzione. Medico Competente: attua la sorveglianza sanitaria e collabora al DVR. Addetti Antincendio e Primo Soccorso: gestiscono le emergenze, devono essere formati secondo D.M. 2/9/2021 e D.M. 388/2003. Preposti e Dirigenti: vigilano sull’applicazione delle procedure e sull’uso corretto dei DPI. Tutte le nomine devono essere formali, datate e firmate, e le relative competenze devono essere comprovate da corsi di formazione specifici. Sorveglianza sanitaria e medico competente Quando il DVR evidenzia rischi per la salute (rumore, agenti chimici o biologici, videoterminali, movimentazione carichi, radiazioni, lavoro notturno, ecc.), il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente che si occuperà di effettuare le visite sui lavoratori, istituire le loro cartelle sanitarie e di rischio, elaborare il protocollo sanitario, trasmette annualmente all’ASL e a INAIL i dati sanitari aziendali ecc… . Formazione, informazione e addestramento Ogni lavoratore deve ricevere una formazione iniziale, specifica e aggiornata sui rischi connessi alla propria mansione. L’obbligo è sancito dall’art. 37 D.Lgs. 81/08 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. Le principali tipologie di formazione: Formazione generale e specifica dei lavoratori; Formazione del datore di lavoro; Formazione dei preposti; Formazione dirigenti; Formazione RSPP/ASPP; Formazione addetti emergenze: corsi antincendio e primo soccorso con parte pratica. Formazione uso attrezzature (carrelli, gru, PLE, ecc.); La formazione deve essere documentata con registri, attestati, programmi e prove di verifica. Gestione delle emergenze e primo soccorso Ogni azienda che impiega più di 10 lavoratori, apre i propri locali al pubblico con una capienza superiore a 50 persone oppure rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è obbligata a predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE). Il piano deve descrivere in modo chiaro le procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza, indicando le vie di esodo, i punti di raccolta, i compiti degli addetti, le modalità di allarme e di chiamata dei soccorsi esterni. Deve essere redatto per iscritto, affisso in punti visibili, aggiornato periodicamente e verificato attraverso prove di evacuazione per garantire che tutto il personale sappia come comportarsi in caso di necessità. L’azienda deve inoltre disporre di presidi sanitari e cassette di pronto soccorso conformi al D.M. 388/2003. Appalti e interferenze – DUVRI Se l’azienda affida lavori a imprese esterne o autonomi, deve redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Serve a prevenire incidenti tra personale interno e appaltatori. In pratica, il DUVRI è lo strumento con cui il datore di lavoro committente analizza e gestisce i rischi derivanti dalle interferenze tra il proprio personale e quello delle ditte appaltatrici o esterne. Il DUVRI deve essere specifico, aggiornato e integrato al contratto di appalto. Deve contenere almeno: Dati identificativi del committente e delle imprese appaltatrici. Descrizione dettagliata delle attività e dei luoghi di lavoro interessati. Analisi delle possibili interferenze tra personale interno ed esterno (es. uso spazi comuni, impianti elettrici, movimentazione materiali, accessi). Misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenti. Procedure di coordinamento e comunicazione tra le imprese. Nominativi e ruoli dei referenti per la sicurezza (datore di lavoro, RSPP, preposti). Firma di tutte le parti coinvolte. Impianti, macchine, manutenzione e Gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Ogni azienda è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro utilizzati nei propri locali. L’obbligo deriva dagli artt. 70, 71 e 80–86 del D.Lgs. 81/2008, che impongono al datore di lavoro di garantire che ogni apparecchiatura sia conforme, efficiente e sottoposta a controlli periodici documentati. Gli impianti elettrici devono essere progettati, installati e mantenuti in conformità alle norme CEI. Il datore di lavoro ha l’obbligo di: eseguire la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001; denunciare l’impianto a INAIL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio; far eseguire le verifiche da organismi abilitati con periodicità: biennale per ambienti medici o a maggior rischio (ospedali, studi medici, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione); quinquennale per gli altri luoghi di lavoro. Ogni verifica deve essere documentata con verbale ufficiale da conservare in azienda. Tutte le macchine devono essere: conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (oggi sostituita dal Regolamento UE 2023/1230); marcate CE, corredate da dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione; utilizzate solo da personale formato e addestrato; manutenute periodicamente per
COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?
La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a: Green pass base e rafforzato Obbligo di mascherina ffp2 Fine della differenziazione delle zone in base al colore Protocolli e linee guida Obbligo mascherine FFp2 Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2: Su mezzi di trasporto Su funivie cabinovie e seggiovie Accesso a spettacoli aperti al pubblico Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Green pass Base e Rafforzato Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario. Il Green pass base permetterà l’accesso a: Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a: · Mense · Servizi di ristorazione · Concorsi pubblici · Corsi di formazione pubblici e privati · Principali mezzi di trasporto · Convegni e congressi · Piscine, centri natatori, palestre, ecc · Centri culturali, centri sociali e ricreativi · Spettacoli aperti al pubblico · Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc · Feste religiose e civili al chiuso Isolamento e auto- sorveglianza Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto. La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento. Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 Logica Servizi Informa
COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili
COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus. Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo. Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari. Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020). Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili. Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione. In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”. La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili. Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2. Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo. Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili. Premessa Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici); Incentivare ferie e congedi retribuiti; Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate; Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro; Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate; Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate; Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro; Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere. I già citati 9 punti del Protocollo vertono su: INFORMAZIONE Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero: Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali; Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali. INGRESSO IN CANTIERE Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere. Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria. Curiosità: La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente. In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto: Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere; Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato. Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti. E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato. Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere. Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C. Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato. I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto. Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità
Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza
Da quando è esplosa l’epidemia (oggi pandemia) del virus SARS-CoV-2, impropriamente chiamato “coronavirus”, nel nostro Paese è cominciata la corsa al reperimento delle mascherine. In questo articolo chi scrive vuole portare alla luce le differenze tra le mascherine chirurgiche ed i facciali filtranti, evidenziandone pro e contro. Piccola premessa: i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sono tutte quelle attrezzature indossate e mantenute dal lavoratore al fine di proteggerlo da un determinato rischio specifico. Bene, come vedremo più avanti, i facciali filtranti rientrano in questa definizione mentre le mascherine chirurgiche no. Le mascherine chirurgiche Le mascherine chirurgiche infatti, rientrano nella categoria dei D.M. (Dispositivi Medici) e vengono realizzate conformemente alla UNI EN 14683:2019. Il loro obiettivo è quello di limitare la dispersione di goccioline di saliva e/o altri fluidi biologici prodotti da chi le utilizza come, ad esempio, un chirurgo durante un’operazione. Il fine quindi non è quello di proteggere il portatore (per quanto abbia comunque un minimo potere filtrante) ma quello di proteggere il paziente che, con ferite aperte, può essere maggiormente suscettibile ad infezioni. Altro aspetto importante è la non totale aderenza della mascherina chirurgica al viso di chi la indossa, lasciando così importanti “spazi” in cui potrebbero penetrare microrganismi patogeni. Sinteticamente queste sono le caratteristiche dei vari facciali filtranti Facciale Filtrante FFP1 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui non sono previsti aerosol e/o polveri tossici. Vengono filtrate almeno l’80% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. (valore limite di soglia, ovvero le concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali, secondo la letteratura scientifica, la maggior parte delle persone non manifestano effetti negativi per la salute) di 4 volte. Utilizzate principalmente nell’edilizia e nell’industria alimentare Facciale Filtrante FFP2 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi. Vengono filtrate almeno il 94% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 10 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono produzione di aerosol, nebbie e fumi. Facciale Filtrante FFP3 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi tossici e cancerogeni. Vengono filtrate almeno il 99% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 30 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono la presenza di agenti in grado di provocare patologie gravi come tumori. Ma attenzione, l’utilizzo di queste maschere filtranti non è così ovvio e banale come molti potrebbero pensare: la non aderenza al volto dell’operatore, l’utilizzo per più turni lavorativi (la maggior parte di questi dispositivi sono monouso), il contaminarsi per via di una incapacità di svestizione della mascherina, sono solo alcuni degli errori più frequenti durante l’utilizzo di questo D.P.I. Non per niente, il T.U.S. (Testo Unico della Sicurezza), D. Lgs. 81/08, prevede per questi dispositivi uno specifico addestramento del lavoratore. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione da SARS-CoV- 2, all’interno dei luoghi di lavoro, il già citato D. Lgs. 81/08, predilige l’applicazione delle misure di protezione collettiva e, successivamente, le misure di protezione individuale. Identificata, nelle ultime norme prodotte in condizioni di emergenza sanitaria, la distanza minima di sicurezza di 1 metro (la cosiddetta distanza sociale), ne consegue che l’obbligo dell’utilizzo del DPI avviene solo nel momento in cui tale distanza non possa essere rispettata e/o garantita. Un’ultima precisazione in quanto, chi scrive, ha sentito svariate volte gravi inesattezze. Che cosa è quel pezzo di plastica posto sul fronte dei facciali filtranti? Solitamente, data anche la forma, si tende a pensare che quel supporto sia un filtro ma nulla di più sbagliato! Stiamo parlando della valvola di espirazione, la quale non è sempre presente su detti dispositivi. La sua finalità è quella di favorire l’atto espiratorio dell’operatore per un miglior comfort e per non creare umidità all’interno della conchiglia. Si evidenzia però che, se da un lato questa valvola favorisce l’espirazione del portatore, dall’altro lato si sottolinea come questa valvola, in fasi di emissione, non ha alcun filtro che possa bloccare eventuali virus e/o batteri patogeni ovvero, se tale facciale filtrante viene utilizzato da un paziente infetto, ciò che esce dalla valvola risulterà a sua volta contaminato. Logica S.r.l.s. Dott. Simone Natalizia Tecnico della Prevenzione Tel: 06 45431710 info@logicaservizi.eu Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza Logica Servizi Informa
Protocollo condiviso
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda diricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazionioperative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 1-INFORMAZIONE • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte
L’ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori
Stress lavoro correlato Alcuni lavoratori non vogliono accettare di poter soffrire di stress, credono che “i veri uomini sono immuni allo stress”: lo stress lavoro correlato è visto da loro come una debolezza, qualcosa che non si può non essere in grado di affrontare e risolvere da soli. Niente di più sbagliato. Lo stress non deve essere considerato come un fallimento o una debolezza. Dello stress, quando presente, bisogna essere consapevoli per evitare di accorgersene quando i problemi diventano troppo gravi. A sfatare i miti relativi al rischio stress e a rispondere ai dubbi che molti lavoratori si pongono su questo tema è la “ Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali”, correlata alla campagna europea “ Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress” promossa dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Una guida che ci ha aiutato non solo a comprendere cosa sia realmente lo stress lavoro correlato, gli effetti dello stress nell’azienda e le misure di prevenzione, ma che ci ha già permesso, in un precedente articolo, di rispondere a molti dubbi dei datori di lavoro. [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/corso-sul-rischio-stress-lavoro-correlato/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai al corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line****[/su_button] **Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative. Sono tante i miti da sfatare e le domande che i lavoratori si pongono in merito allo stress. Rimandando ad una lettura integrale della guida, riprendiamo una delle domande più usuali negli ambienti lavorativi sul rapporto tra pressioni di lavoro e stress… La guida si sofferma sulle responsabilità dei lavoratori e sulle eventuali responsabilità dei datori di lavoro: Lavoratori: “come lavoratori, avete la responsabilità di prendervi cura della vostra salute e di presentarvi in condizioni adatte al lavoro. Avete anche il dovere di essere a conoscenza dei possibili rischi per la vostra salute e la vostra sicurezza sul luogo di lavoro, e di segnalare eventuali preoccupazioni al vostro datore di lavoro. Lo stress è potenzialmente uno di quei rischi e non va considerato diversamente da altri rischi sul lavoro, come ad esempio le barriere di sicurezza difettose o i sistemi di aspirazione non ben funzionanti. Lo stress può ridurre la concentrazione e influenzare il processo decisionale, con conseguenti incidenti sul lavoro, per esempio. Le misure efficaci per ridurre il rischio di stress sul lavoro spesso implicano la realizzazione di modifiche e i lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro, lavorando insieme per individuare le possibili soluzioni e la loro applicazione alla specifica attività che svolgono”; Datori di lavoro: “il vostro datore di lavoro ha l’obbligo di non aspettarsi che eseguiate lavori che possono presentare rischi evitabili per la salute e la sicurezza. Nell’ambito di tali doveri, il vostro datore di lavoro è tenuto ad essere consapevole dei rischi psicosociali sul lavoro e ad adottare misure per gestire e ridurre al minimo qualsiasi rischio. Come per altri rischi per la vostra salute e sicurezza, voi e il vostro datore di lavoro dovete lavorare congiuntamente, collaborando per individuare le possibili soluzioni e applicandole al vostro lavoro”. Un altro mito da sfatare è che un elevato stress sia parte di ogni attività lavorativa. In realtà in ogni lavoro “c’è un certo grado di pressione, tuttavia quando la pressione diventa troppa e un lavoratore non riesce a far fronte alle richieste, possono insorgere problemi. Fattori quali cattive prassi di gestione o carente organizzazione del lavoro possono aumentare questa pressione e la possibilità che si presentino problemi legati allo stress. Lavori diversi sembreranno più o meno stressanti a persone diverse a seconda dall’individuo e della sua resistenza o resilienza ai fattori di stress”. Qualcuno pensa che poi bere alcol possa essere un modo di rilassarsi di fronte allo stress. In realtà “bere alcolici può aiutarvi a distendervi”, ma solo “nel breve termine”. Tuttavia, “dopo aver bevuto potreste sentirvi ansiosi o depressi, e questo può portarvi a bere più alcol per farvi sentire meglio di nuovo; ciò può portarvi a sviluppare un maggiore bisogno di alcol, con conseguente dipendenza o assuefazione”. E ci sono persone che hanno più probabilità di soffrire di stress rispetto ad altre? ( Stress lavoro correlato) La guida indica che “ognuno di noi è diverso e tutti abbiamo diversi livelli di tolleranza alle sfide che ci vengono imposte, allo stesso modo in cui alcune persone si ammalano per colpa di sostanze chimiche sul lavoro, mentre altre non hanno problemi a seguito della esposizione alle stesse”. Comunque “chiunque può essere vittima dello stress”, anche se ognuno ne è colpito in misura diversa. “Esserne colpiti non indica alcuna debolezza, allo stesso modo in cui sviluppare una perdita dell’udito dovuta all’esposizione al rumore non significa avere orecchie deboli”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/corso-sul-rischio-stress-lavoro-correlato/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai al corso Corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line**[/su_button] **Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative. Stress lavoro correlato Logica Servizi Corso sul Rischio Stress Lavoro Correlato On-line
MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI
Oggi parliamo di Sicurezza alimentare e HACCP . L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) definisce microplastiche le particelle di dimensioni comprese tra 0,1 e 5.000 micrometri (µm), o 5 millimetri, per dare un’idea. Le nanoplastiche misurano da 0,001 a 0,1 µm (ossia da 1 a 100 nanometri). Le particelle di microplastica e di nanoplastica presenti negli alimenti sono state segnalate per la prima volta come una potenziale futura questione di sicurezza alimentare dalla rete per lo scambi o sui rischi emergenti dell’EFSA, che è composta da esperti nazionali di sicurezza alimentare. Sulla base di questo lavoro, l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha chiesto l’attuale esame da parte dell’EFSA. Nel 2011 il comitato scientifico dell’EFSA ha pubblicato linee guida sulla nanoscienza e le nanotecnologie nella catena alimentare, che si applicano a tutti i settori scientifici di competenza dell’EFSA. Per il 2018 è stato eseguito un aggiornamento di tali linee guida in cui è comparsa anche questa valutazione. Esiste un interesse globale per l’impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e nei corsi d’acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica. L’Efsa ha compiuto un primo passo verso una futura valutazione dei potenziali rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di microplastiche e nanoplastiche negli alimenti, in particolare nei frutti di mare. Quali sono le dimensioni? L’uso sempre più intenso della plastica nel mondo ha causato la formazione negli oceani di ampie aree di rifiuti di plastica galleggianti, la cosiddetta “zuppa di plastica”. Sono state osservate aree grandi quanto la Francia di plastica galleggiante. Questi rifiuti si stanno frammentando gradualmente in particelle più piccole, che alla fine diventano microplastiche e persino nanoplastiche. Si tratta di pellet, fiocchi, sferoidi e anche granelli sintetizzati in queste dimensioni. Non esistono molti dati sulla presenza di nanoplastiche negli alimenti, ma vi sono alcune informazioni sulle microplastiche, in particolare per l’ambiente marino. Si registrano elevate concentrazioni nei pesci, ma poiché le microplastiche sono presenti per lo più nello stomaco e nell’intestino, che di solito vengono eliminati e non consumati come alimenti, i consumatori non ne risultano esposti. Tuttavia, nel caso dei crostacei e dei molluschi bivalvi, come le ostriche e le cozze, il tratto digestivo viene invece consumato, per cui si ha una certa esposizione. Inoltre ne è stata rintracciata la presenza anche nel miele, nella birra e nel sale da tavola. Sono nocive per i consumatori? È troppo presto per dirlo, ma sembra improbabile per ora, almeno per le microplastiche, in funzione delle attuali concentrazioni riscontrate. Una potenziale preoccupazione invece riguarda le elevate concentrazioni di agenti inquinanti quali i policlorobifenili (PCB) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che possono accumularsi nelle microplastiche. Potrebbero anche esserci residui di composti utilizzati negli imballaggi, come il bisfenolo A (BPA). Alcuni studi indicano che le microplastiche, dopo il consumo negli alimenti, possono trasferirsi nei tessuti. Sarà quindi importante una stima dell’assunzione media da parte dell’EFSA. Altro punto nevralgico riguarda le nanoparticelle di sintesi (da diversi tipi di nanomateriali) che possono penetrare nelle cellule umane, con potenziali conseguenze per la salute. A tale scopo sono indispensabili ulteriori ricerche e maggiori dati. In conclusione si può dire che il primo passo da parte delle autorità Europee per la determinazione della pericolosità delle micro e nano plastiche per la nostra alimentazione è stato fatto, si dovrà attendere ulteriori dati, ma di certo è uno dei problemi da tenere sotto controllo negli anni futuri. Dott. Brai Mauro Biotecnologo Perito Agrario Specializzato in Viticoltura ed Enologia Agricoltura Biologica, Sicurezza alimentare, HACCP [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/haccp/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Approfondisci sui servizi HACCP DI Logica Servizi[/su_button] MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI Sicurezza alimentare e HACCP LOGICA SERVIZI
Medico competente: definizione e mansioni
Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti
VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La maggior parte dei contratti consente al datore di lavoro di verificare l’idoneità fisica del lavoratore che intende assumere. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro o visite mediche di fine rapporto: Il D.lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato, qualora l’Azienda rientrasse fra quelle ad avere questo obbligo. In particolare, al comma 2 lett. e, tra le varie forme di visita medica ha inserito anche la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Questa tipologia avviene proprio alla fine del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’impresa in cui ha svolto la propria attività lavorativa. Il legislatore ha deciso di inserire la visita medica di fine rapporto perché ha ritenuto opportuno valutare le condizioni fisiche e psichiche del lavoratore dopo tutto il periodo che lo ha visto impegnato in diverse mansioni. Questa attenzione è orientata alla verifica della presenza di danni alla salute derivati dall’attività lavorativa. Le visite mediche di fine rapporto sono attualmente previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), all’amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici e biologici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo aspetto delle visite mediche di fine rapporto è molto importante perché la verifica di eventuali nessi tra danni alla salute e mansioni lavorative permette, alla medicina del lavoro, di fare passi avanti e di predisporre, per il futuro, nuovi e più efficaci sistemi di prevenzione, al fine di innalzare sia la qualità del lavoro sia i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. [su_button url=”tel: 0645431710″ background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 45431710″]CONTATTACI per un Preventivo[/su_button] VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LOGICA SERVIZI VISITE MEDICHE DI FINE RAPPORTO
Le cause e la percezione dello stress lavoro-correlato
Di seguito, i dati emersi dall’indagine e dal sondaggio svolto dall’ Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) in materia di STRESS LAVORO-CORRELATO. [su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] Cos’è lo stress? Lo stress è LA REAZIONE DELLA NOSTRA MENTE E DEL NOSTRO CORPO A UNA SITUAZIONE DESTABILIZZANTE Può causare sovraaticamento, ansia, depressione e sintomi come ipertensione, insonnia, problemi di stomaco e mal di schiena. Le cause DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO ECCESSIVO CARICO DI LAVORO e/o tempo insufficiente per le mansioni RICHIESTE CONTRASTANTI e assenza di chiarezza sui ruoli DISCREPANZA TRA LE ESIGENZE del lavoro e le competenze richieste MANCANZA DI COINVOLGIMENTO nel processo decisionale … I LAVORATORI attribuiscono lo stress a: 59% comportamenti inaccettabili quali molestie e violenza 66% eccessivo carico di lavoro 72% riorganizzazione del lavoro o precarietà 50% dice che lo stress non è ben gestito sul proprio posto di lavoro COME VIENE gestito LO STRESS DALLE AZIENDE E DAI DIRIGENTI EUROPEI? 79% si preoccupa meno del 30% dispone di procedure 40%-50% (luoghi di lavoro di grandi dimensioni) applica misure 20%-30% (luoghi di lavoro di minori dimensioni) applica misure [/su_column] INFOGRAFICA OSHA – Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] scarica il pdf [/su_column][/su_row] Fonte: osha.europa.eu [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/medicina-del-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina Medicina del Lavoro.[/su_button]