Tema Sicurezza sul lavoro Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre molto attuale in quanto non è mai abbastanza il tempo impiegato per trasmettere ai lavoratori, e non solo, la cultura della sicurezza che deve partire prima di tutto dai lavoratori stessi che devono creare un ambiente sicuro per la loro salute e per quella dei colleghi in modo tale da diminuire infortuni, malattie professionali e addirittura decessi. Da un punto di vista normativo chi si occupa di questa importantissima tematica è il D.Lgs 81/08 che si occupa di descrivere ambienti e applicazioni, le figure obbligatorie che si occupano di sicurezza, la formazione, la Documentazione di Valutazione del Rischio, Certificazioni etc. Tutte le normative in ottica di Sicurezza del lavoro entrano in gioco ogni qual volta che abbiamo a che fare anche con un solo lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal settore produttivo dell’azienda. Da un punto di vista documentale ogni azienda deve elaborare la seguente documentazione obbligatoria per legge: Organigramma sulla sicurezza, Verbali inerenti all’attività di Prevenzione e Protezione (riunione periodica, sopralluogo del Medico Competente, prove di esodo), Verbali di consegna Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Documentazione attestante l’avvenuta formazione obbligatoria. Organigramma sulla sicurezza Nell’Organigramma sulla sicurezza, oltre al datore di lavoro, troviamo le figure che per legge devono essere nominate: figure operative come Dirigenti, Preposti e Lavoratori; figure che collaborano con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’ASPP per quanto concerne il Servizio di Protezione e Protezione, il Medico Competente e le figure relative alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso). Documento di Valutazione del Rischio Per quanto concerne invece il Documento di Valutazione del Rischio ciascuna azienda, in base all’attività di cui si occupa deve riportare le analisi sulle tipologie di rischio con cui tutte le figure presenti in azienda (e in special modo i lavoratori) possono venire a contatto: chimico, biologico, rumore, vibrazioni, agenti cangerogeni, radon, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici. Logica Servizi – Sicurezza sul lavoro Roma Logica Servizi Srl si propone sul mercato come una società con consolidata esperienza nell’ambito della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro a Roma e provincia, che pone al centro della sua mission la Formazione del Datore di Lavoro e dei suoi lavoratori, attraverso corsi di formazione e informazione pensati ad hoc (sia di base che di aggiornamento) coinvolgendo tutte le principali figure lavorative con l’obiettivo di contribuire a trasmettere la cultura della Sicurezza nelle Aziende. Inoltre Logica Srl, a supporto dell’impegno verso il tema della Sicurezza sul Lavoro a Roma, annovera tra i suoi servizi anche delle campagne di misure per quanto riguarda il rumore, il microclima e l’illuminamento che evidenziano lo stato di salute dell’ “Azienda Cliente” dal punto di vista dei rischi sopra citati di rumore, microclima e illuminamento e a cui Logica fornisce in caso di necessità una consulenza per migliorare e/o risanare uno stato non ottimale dal punto di vista di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Sicurezza del lavoro RomaLogica Servizi Informa
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ( ASPP ) è una figura non obbligatoria per legge ma che viene in supporto all’operato dell’RSPP e può essere sia una figura interna che esterna ma qualora fosse un dipendente questo ruolo non può essere assunto insieme a quello di RLS. Viene nominato dal Datore di Lavoro ed è utile in tutti quei casi in cui l’azienda abbia una dimensione tale per cui l’RSPP necessiti di un aiuto nel portare a compimento le sue mansioni o in tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro voglia aumentare il grado di sicurezza: infatti il Datore di Lavoro gestisce ed è responsabile in prima persona di quanto avviene in azienda dal punto di vista di prevenzione e protezione ma per farlo nella maniera corretta si basa su informazioni che gli vengono fornite dall’RSPP ed eventualmente dall’ASPP. FORMAZIONE DELL’ASPP Per poter diventare un ASPP in azienda bisogna possedere almeno il titolo di diploma e aver frequentato specifici corsi di formazione (che sono gli stessi dell’RSPP a meno del MODULO C) come ci dice anche l’Art. 32 del D.Lgs 81/08:“è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.” Analogamente a quanto vale per l’RSPP, se si è in possesso di specifici titoli di laurea si può essere esenti dal modulo generale. COMPITI DELL’ASPP L’ASPP deve svolgere i suoi compiti secondo un codice etico e a tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori dipendenti e di rispondere costantemente al datore di lavoro e all’RSPP che supervisionano il suo operato. Avendo detto in precedenza che l’ASPP supporta l’operato dell’RSPP e a lui ne da conto, i compiti a lui assegnati si sovrappongono con quelli dell’RSPP: • Indicare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro; • Progettare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane; • Sviluppare e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti Per assolvere al suo compito, l’ASPP deve raccogliere informazioni essenziali sulla propria azienda o attività mentre il Datore di lavoro deve a lui fornire, cosi come all’RSPP una serie di informazioni utili per svolgere i loro obblighi nel migliore dei modi: • Tipologia dei rischi specifici; • Descrizione del funzionamento degli impianti, macchine, apparati elettrici, attrezzature, strumenti etc e dello svolgimento dei processi di lavoro; • L’organizzazione e la programmazione del lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate; • Informazioni su malattie e infortuni e se questi comportano una assenza superiore a un giorno lavorativo; • Ogni provvedimento, accorgimento o passi stabiliti da organismi di vigilanza [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Logica Servizi Informa
RSPP: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura che è stata introdotta insieme al concetto di risk assestment e risk management ossia a livello comunitario è stato deciso di introdurre nelle aziende delle figure che si occupino sia dell’analisi e della valutazione dei rischi delle attività dell’azienda, sia della gestione dei rischi quindi tutto quello che riguarda anche la misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per evitare che i pericoli possono generare un danno. In particolare quindi il datore di lavoro può o esso stesso ricoprire la posizione di RSPP oppure può farsi supportare da delle figure interne/esterne alla società stessa, ma in una qualche maniera è obbligato ai sensi del D.Lgs 81/08. Quindi dal livello europeo recepiamo le disposizioni inerenti alla nomina di questa figura nel D.Lgs 81/08 (Art. 31 e 32). Inoltre la nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro stabilito dal comma 1 lettera […] b) dell’Art. 17 del D.Lgs 81/08. […] b)“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” FORMAZIONE DELL’RSPP Per essere nominato un RSSP deve prima di tutto possedere i seguenti requisiti: • Un titolo di studio non inferiore al diploma; • comprovata esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSSP (in assenza del titolo di studio) ; • attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamenti specifici sulla figura dell’RSPP Modulo A (formazione generica), Modulo B e Modulo C (formazione specifica); Si può essere esonerati dal Modulo A se si è in possesso di determinati titoli di laurea. NOMINA DELL’RSPP La nomina avviene tramite un atto scritto firmato dal datore di lavoro e per accettazione dall’RSPP nominato e va conservato insieme al documento di valutazione dei rischi anche esso obbligatorio per legge. All’interno di una azienda va nominato un solo RSPP ma se la realtà e le attività lo richiedono può essere aiutato da degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). COMPITI DELL’RSPP • Collaborare insieme a Datore di Lavoro,RLS e Medico Competente alla Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; • Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare misure di prevenzione e protezione inerenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • Proporre programmi di formazione e informazione; • Prendere parte alle riunioni periodiche previste dall’Art. 35 del D.Lgs 81/08 • Procedere con l ‘informazione dei lavoratori come previsto dall’Art. 36 del D.Lgs 81/08 Inoltre a supporto dell’ importanza che riveste la figura dell’RSPP , ricordiamo che in caso di inadempimenti o mancanze da parte del datore di lavoro e dell’RSPP riguardo l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, cosi come la mancanza della nomina dell’RSPP si può intercorrere in sanzioni amministrative e/o penali ( dipendentemente ovviamente dalla gravità della mancanza e se questa ha provocato un incidente/infortunio sul luogo di lavoro) come descritto nel Capo IV – Disposizioni Penali , Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente riportato nel D.Lgs 81/08. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu RSPP Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione Logica Servizi Informa
Sicurezza del lavoro
Sicurezza del lavoro : Quali sono le norme di sicurezza sul lavoro? La normativa base sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e il D.Lgs 81/08 e successive modificazioni. Su cosa si basa il d.lgs 81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro? Il D.Lgs 81/08 sostituisce la precedente Legge 626/94. Entrambe hanno come argomento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma il Decreto in vigore dal 2008 pone, rispetto al passato, il focus sul concetto di prevenzione, sulla redazione del documento della valutazione dei rischi e sugli strumenti atti ad eliminare e ove non possibile ridurre i rischi con conseguente attuazione di tutti i miglioramenti da mettere in pratica per evitare che un potenziale pericolo possa tramutarsi in danno. Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro? La tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro rientra nei compiti sia del datore di lavoro quanto dei lavoratori stessi: infatti il DLgs 81/08 rende obbligatorio per il datore di lavoro individuare tutte le fonti di potenziale pericolo e cercare di eliminarle o di ridurle attraverso mezzi e strumenti opportuni ma è altrettanto compito dei lavoratori rispettare con consapevolezza quanto viene stabilito nel documento di valutazione del rischio per evitare di mettere a rischio sé stessi e gli altri durante l’attività lavorativa e provocare infortuni e/o incidenti. La sicurezza del lavoro in sintesi: Le 10 cose che ti serve sapere Nominare l’RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione); Nominare gli Addetti Antincendio Nominare addetti Primo Soccorso Nominare RLS; Nominare Medico Competente; Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) Formazione/Informazione e Addestramento dei lavoratori Formazione dei Preposti; Formazione dei dirigenti; Altre valutazioni in base all’attività svolta: DUVRI, POS, Valutazione Stress lavoro correlato, Valutazione delle gestanti etc. Consulenza Sicurezza sul Lavoro secondo la legge 81/08 Secondo il DLgs 81/08 le figure che in azienda si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente) possono esternalizzare l’attività a società private che svolge per loro consulenza sulla sicurezza oltre che programmazione di attività di formazione, se in collaborazione con Enti Bilaterali individuati e riconosciuti dalle norme in materia. Perché affidarsi a consulenti esterni in tema di sicurezza? Perché gli obblighi del datore di lavoro e dai vari rappresentanti della sicurezza sono molteplici e onde evitare le sanzioni descritte all’art. 55 del DLgs 81/08 che sono sia di natura penale che amministrativa, ci si avvale spesso di personale esterno all’azienda che possa supportare (e non sostituire) il Datore di lavoro nella redazione di documenti e che possano analizzare e valutare tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa in maniera oggettiva. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Sicurezza del lavoro Roma Sicurezza sul lavoro Roma Logica Servizi Informa
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio: cos’è, chi lo fa? Il Documento di Valutazione dei Rischi (o abbreviato DVR) è un documento fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) che identifica lo stato di salute e sicurezza della società ed ha lo scopo di identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione protezione idonee all’attività e alle mansioni svolte nell’azienda. Il DVR risulta essere obbligatorio secondo il Dlgs 81/08, per tutte le aziende che abbiano almeno 1 dipendente, e deve essere redatta dal Datore di lavoro (abbreviato DDL) che si può avvalere, per la redazione del documento, delle figure responsabili della prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ma si può avvalere anche di società terze che hanno al loro interno tecnici specializzati proprio nella Sicurezza sul Lavoro. DVR – cos’è? La normativa, la stesura, i vari tipi di rischio. Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza del Lavoro (D.Lgs 81/08) che le aziende devono redigere, custodire e mostrare agli organi di vigilanza (ASL, INPS, INAIL, VIGILI DEL FUOCO, ISPETTORATO DEL LAVORO) quando richiesto. Il Datore di Lavoro (abbreviato DDL) ha l’obbligo di redigere in forma scritta la valutazione dei rischi e il documento di valutazione del rischio secondo gli art. 17,28 e 29 del D.Lgs 81/08) e la sua stesura è organizzata in IV fasi: Fase I – descrizione del ciclo produttivo, attività e mansioni; Fase II – individuazione dei pericoli presenti; Fase III – Valutazione del Rischio associati ai pericoli individuati e relative misure di attuazione; Fase IV – Definizione del programma di miglioramento All’interno del documento vengono descritti e analizzati tutti i pericoli connessi all’attività svolta e utili a quantificare il rischio e cioè la probabilità che ciascun pericolo si trasformi in danno. A titolo esemplificativo citiamo rischi di natura chimica (miscele usate in laboratori o semplicemente anche dagli addetti alle pulizie), rischi di natura biologica (rischi d’infezione, attività con microorganismi, attività con animali etc) e rischi fisici ( rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima) e comunque tutti i rischi derivanti da fattori di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori (sani oppure che hanno già delle situazioni pregresse da tenere sotto controllo). Qual è la differenza tra DVR e DUVRI? Il DVR è un documento che analizza i rischi all’interno di un ambiente di lavoro a prescindere dal numero di attività presenti e tiene conto del ciclo lavorativo e delle mansioni. Il DUVRI è un documento che analizza i rischi da interferenza e tiene conto dei rischi che vengono introdotti dai diversi attori su una specifica attività. Oltre alla definizione stessa vi sono anche altre differenze: CHI REDIGE IL DOCUMENTO: Nel caso del DVR è il Datore di Lavoro (DDL) con l’eventuale supporto di RSPP, RLS; Nel caso di DUVRI è il committente che redige un primo “DUVRI preliminare” dove vengono riportate le descrizione di rischi standard, che devono poi essere completate dalla ditta che ha la “giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori” dove vengono riportati i rischi specifici introdotti dai vari partecipanti all’appalto. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO: Il DUVRI viene aggiornato in base all’andamento dei lavori rispetto a quanto stabilito da contratto; Il DVR viene aggiornato solamente se ci sono delle modifiche a livello di ciclo lavorativo quindi processi, persone, mansioni QUANDO SI REDIGE: Il DVR lo redigono tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente Il DUVRI si redige nel caso di contratti d’appalto e quindi vi devono stare una o più società che svolgono le loro attività all’interno di una macro attività lavorativa che viene commissionata da un committente (es. una società che installa quadri elettrici all’interno di un cantiere edile). [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Logica Servizi Informa
Piano Operativo sicurezza – POS
Piano Operativo sicurezza – POS Cosa si intende per Piano Operativo di Sicurezza? Il Piano Operativo di Sicurezza (abbr. POS) è un documento obbligatorio che deve essere redatto e firmato dal Datore di Lavoro (abbr. DDL) secondo il DPR 222/03 poi confluito nel D.Lgs 81/08 allegato XV con l’obiettivo di descrivere le misure Quando è obbligatorio il Piano Operativo per la Sicurezza? È obbligatorio per tutte le imprese che lavorano, anche in subappalto, nei cantieri anche nel caso di cantieri temporanei o mobili; a differenza del DVR va effettuato per ogni tipologia di cantiere. Come redigere il POS. La redazione del POS si compone essenzialmente da 3 fasi che coinvolgono “attori” diversi: Fase I – Prima dell’inizio del lavoro deve essere trasmesso alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, il Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – a cura del Committente; Fase II – Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori , deve essere consegnato il Piano Operativo della sicurezza (POS) all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che ne verifica l’idoneità e se accetta si impegna a rispettarne il contenuto – a cura del Datore di Lavoro; Fase III – Almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere deve essere consegnato il POS al titolare dell’impresa che subappalta che poi si deve rivolgere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – a cura del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria. Piano Operativo sicurezza (POS): requisiti e contenuti minimi. I Contenuti minimi sono descritti nel dettaglio nell’allegato XV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08) di cui di seguito ne viene riportato un elenco esemplificativo: Dati Identificativi dell’azienda (sede, recapiti, nominativi figure sicurezza, tipo di attività lavorativa, numero e qualifica dei lavoratori); Mansione specifiche, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere; Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere previsionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati; Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza; Valutazione del rumore; Individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative al PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento); Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; Elenco dei DPI forniti ai lavoratori; Documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori; [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Piano Operativo sicurezza – POS Logica Servizi Informa
Valutazione del rischio rumore
Valutazione del rischio rumore Il rumore all’ interno dei luoghi di lavoro rappresenta la terza causa di malattia professionale denunciata da parte dell’INAIL. In particolare la patologia lavoro-correlata più conosciuta e studiata è l’ipoacusia che consiste nella perdita delle capacità uditive in varia misura. Il rumore inoltre da un punto di vista di rischio comporta tutta una serie di problematiche legate a: comunicazione, effetti su apprendimento, riposo e sonno, psicologico/comportamentale e non per ultimo effetti sulla sicurezza (mascheramento che disturba la comunicazione verbale con conseguenza non percezione dei segnali acustici di sicurezza e conseguente probabilità di infortunio sul lavoro. Da un punto di vista legislativo non vi è un decreto legge che fa riferimento in maniera specifica al rischio rumore cosi come può avvenire per altri agenti fisici, ma ci si basa su quanto esprime il Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) e le norme tecniche di riferimento con particolare focus sulla “UNI 9432:2011 – Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.” La metodologia per la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro, si basa prima di tutto in un sopralluogo dei luoghi di lavoro (di cui si conoscono preventivamente sia numero di lavoratori che mansioni) e sulla base della norma tecnica di riferimento, utilizzando la strumentazione apposita si rilevano i parametri di interesse e cioè Lex e Lpicco. L’analisi successiva dei dati rilevati sul campo permette di valutare se questi sono dentro o no a determinati range stabiliti dalla normativa e la valutazione si conclude con un giudizio finale del tecnico incaricato che insieme al datore di lavoro valuta eventualmente l’eliminazione o la riduzione di eventuali rischi operando sulla protezione attraverso l’utilizzo dei DPI. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Valutazione del rischio rumore Logica Servizi Informa
DPI – Dispositivi di Protezione Individuale
DPI – Dispositivi di Protezione Individuale I DPI sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività. In base al grado di rischio dell’attività lavorativa svolta è necessario utilizzare specifici dispositivi indicati dalla legge. Il mancato rispetto della normativa prevista sui DPI comporta sanzioni amministrative e penali. Con il decreto di adeguamento al nuovo regolamento europeo sui DPI abbiamo assistito ad un inasprimento delle sanzioni ed un aumento dei soggetti responsabili. LE CATEGORIE : PRIMA CATEGORIA: Sono i dispositivi di protezione previsiti per mansioni con un basso rischio e che possono comportare danni lievi e reversibili per esempio: contatto con oggetti caldi ma inferiori ai 50°, lesioni provocate da prodotti per la pulizia, lesioni superficiali provocate da strumenti meccanici,etc. Seconda Categoria Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per esempio: casco per proteggere da rischi meccanici, guanti per proteggere da rischi meccanici, gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità etc… Terza Categoria Ne fanno parte tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Sono anche noti come salvavita. Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatorio fare una formazione specifica. REQUISITI MINIMI: deve essere adeguato ai rischi da prevenire; non deve essere carente su comfort, ergonomia, innocuità e solidità; deve essere facile da togliere ed indossare in caso di emergenza; deve essere compatibile con altri DPI nei casi in cui fosse previsto un utilizzo di molteplici DPI; deve adeguarsi alle condizioni in essere sul luogo di lavoro; deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea. Gli obblighi del Datore di Lavoro individuare i rischi dell’attività svolta e scegliere di conseguenza i DPI con le caratteristiche necessarie; stabilire le condizioni di utilizzo dei DPI in base ai rischi dettati dalle mansione svolta; garantire l’efficienza e la conformità dei DPI attraverso manutenzioni, riparazioni e sostituzioni; fornire istruzioni sull’utilizzo dei DPI e sulla riconsegna degli stessi al termine dell’attività; informare i lavoratori dei rischi dai quali ciascun DPI protegge; organizzare formazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi. Il Testo Unico prevede anche gli obblighi del lavoratore, tra cui: sottoporsi ai programmi di formazione, seguire le procedure aziendali per l’utilizzo e la riconsegna dei DPI e segnalare eventuali difetti. DPI – Dispositivi di Protezione Individuale Logica Servizi Informa
PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – TRE IMPORTANTI DECRETI IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022
PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – TRE IMPORTANTI DECRETI IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022 Nel mese di Aprile 2022 sono stati Approvati i tre provvedimenti, emanati a Settembre 2021 dal Ministero del Lavoro, che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. DECRETO CONTROLLI –DM 1 In vigore dal 25 Settembre 2022 Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Nel decreto, oltre la definizione dei termini di MANUTENZIONE – CONTROLLO e SORVEGLIANZA, viene determinata la figura di “TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO”. Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che definisce le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione. REGISTRO DEI CONTROLLI Entra anche in vigore il Registro dei controlli su cui, tutti i datori di lavoro, dovranno annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. DECRETO GSA – DM 2 In vigore dal 4 Ottobre 2022 Stabilisce le regole sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco); luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Viene, inoltre, confermato l’obbligo da parte del datore di lavoro circa l’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione Livelli di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori. Livelli di rischio incendio Rischio Basso – LIVELLO 1 aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme; Rischio Medio – LIVELLO 2 luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto; Rischio Alto – LIVELLO 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti). DECRETO MINICODICE – DM 3 In vigore dal 29 Ottobre 2022 Stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1). Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio? Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale; luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti. superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ; piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede: l’individuazione dei pericoli d’incendio; la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti; la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio; l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio; la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti; l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi. Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro Tre importanti decreti in vigore dal 25 settembre 2022 Logica Servizi informa
Che cos’è il Microclima e come si misura
Che cos’è il Microclima e come si misura Che cos’è il Microclima ? Per microclima intendiamo l’insieme dei parametri fisici ambientali, che misuriamo nei luoghi di lavoro, e dei parametri individuali quali isolamento termico dovuto all’abbigliamento indossato e l’attività metabolica che consiste nell’energia termica utilizzata per l’attività lavorativa. Lo scopo delle misurazioni delle condizioni termo-igrometriche nei luoghi di lavoro (Microclima) è quello di fare in modo che la maggior parte dei lavoratori avvertano, nelle ore lavorative designate alla loro mansione, la sensazione termica del benessere termo-igrometrico (o comfort). In quest’ottica quindi è necessario analizzare e ridurre tutte quelle condizioni che determinano un discomfort del lavoratore, di cui la più significativa sono le correnti d’aria. Pertanto possiamo individuare due indici che considerano sia la sensazione termica generale che quella degli insoddisfatti (che è sempre presente anche in condizioni termiche di neutralità) e questi sono il PVD e il PPD. Da un punto di vista di ambienti esaminati questi possono essere categorizzati in: ambienti freddi, moderati e caldi (gli ambienti caldi e freddi vengono definiti “severi”). Nel nostro caso gli ambienti che analizziamo e valutiamo sono gli “ambienti moderati”, cioè ambienti nel quale le variazioni termo-igrometriche si discostano di poco e per un breve periodo di tempo dalle condizioni di comfort e per tale motivo il sistema di termoregolazione del corpo umano provvede autonomamente alla regolazione sia della temperatura della pelle che della sudorazione in modo tale da mantenere l’equilibrio termico. L’indice PMV (Predicted Mean Vote) che costituisce un valore medio delle valutazioni di un certo numero di lavoratori, può essere stimato attraverso la misurazione dei seguenti parametri: Temperatura dell’aria, Temperatura media radiante, Velocità dell’aria Pressione parziale del vapore d’acqua che sono caratteristici del luogo di lavoro sottoposto a misurazione, e dai seguenti parametri: Attività metabolica, Isolamento termico (vestiario) Che sono caratteristici della mansione svolta dal lavoratore e da come è vestito mentre svolge la sua attività. Dal valore del PMV poi si calcola attraverso una formula il PPD (Percentuale Prevista di insoddisfatti). Strumenti di misura utilizzati per capire cos’è il Microclima Lo strumento che viene usato per la misurazione dei parametri è un rilevatore dotato di diverse sonde che permettono di misurare i parametri sopra citati e sono: psicrometro che permette di misurare la temperatura dell’aria e l’umidità relativa; l’anemometro a filo caldo che permette di misurare la velocità dell’aria; globotermometro che permette di misurare la temperatura di globo. Per quanto riguarda invece gli altri due parametri, l’attività metabolica viene normalmente valutata, secondo la norma (UNI EN ISO 8996) mediante quattro livelli di specificità di cui vengono utilizzati operativamente i primi due, mentre il terzo e il quarto vengono utilizzati per ricerca/studio: il metodo 1A e 1B sono i livelli detti “di screening” che richiede semplicemente la conoscenza della mansione di lavoro dei dipendenti e dell’impegno associato all’attività lavorativa; il metodo 2A e 2B detto livello “di obsevation” richiedono la conoscenza dei segmenti corporei utilizzati nell’attività lavorativa e il relativo impegno associato all’attività. Infine per il parametro isolamento termico, come per quanto riguarda l’attività metabolica, si utilizzano sempre stime derivanti dalla letteratura e si fa riferimento a delle tabelle presenti nella norma UNI EN ISO 9920. Valutazione dei rischi Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, si effettua esattamente come per gli altri agenti fisici (illuminazione, rumore etc),compilando una sezione del DVR in tema di microclima facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare: D.lgs 81/08 titolo IV – Requisiti dei luoghi di lavoro e titolo VIII Capo I art 180/181/182 inerenti agli agenti fisici ove è stato inserito anche il microclima oltre che alla normativa UNI EN ISO 7730 del 2006 che tratta dell’ergonomia e del benessere termico nei luoghi di lavoro “moderati” ove previsto il calcolo del PVD e del PPD. Nonostante Logica srls non effettui misurazioni in luoghi di lavoro “severi” quindi dove il freddo e/o il caldo possono generare dei rischi specifici sull’uomo da un punto di vista fisiologico e di salute, anche nel caso dei luoghi di lavoro moderati è consigliabile effettuare la valutazione del rischio sul microclima sia per tutelare tutti i lavoratori sia per tutelare eventuali categorie di lavoratori considerati sensibili o con delle patologie pregresse legate alle condizioni termo-igrometriche. Da un punto di vista operativo la metodologia applicata consiste innanzitutto nella programmazione di una campagna di misure che consiste nell’effettuare un sopralluogo degli ambienti sottoposti a misure di cui verranno effettuate delle fotografie (solo delle stanze/postazioni sottoposte a misura)e a cui si affiancherà anche la planimetria; nel giorno del sopralluogo verranno effettuate le misurazione mediante l’adeguata strumentazione (dotata di certificazione di taratura in corso di validità)e verrà redatta la documentazione tecnica che verrà poi inserita nel DVR che riporterà: Periodo dell’anno e orario delle misure; Numero e collocazione spaziale delle postazioni di misura; Posizione delle sonde; Numero delle misure effettuate per ciascuna postazione; Durata della misura; Durata del periodo da interporre tra due misure successive; Report delle misure e valutazione conclusiva con eventuali suggerimenti per mantenere gli ambienti esaminati in condizioni di comfort. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Che cos’è il Microclima e come si misura Logica servizi informa