Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro 1) Temperatura in ambiente di lavoro e 2) Umidità in ambiente di lavoro All’interno di un ambiente di lavoro, non solo ambienti estremi dove il caldo e il freddo possono provocare delle sintomatologie importanti ma anche in ambienti “moderati” come “gli uffici”, è importante che il Datore di lavoro regolamenti il microclima soprattutto per quel che riguarda la valutazione della temperatura e dell’umidità nell’ambiente di lavoro. Infatti in base all’attività e allo sforzo richiesto al lavoratore per svolgere la sua mansione bisognerà poi valutare la modalità di regolazione della temperatura nell’ambiente di lavoro che può avvenire sia naturalmente, attraverso finestre e/o lucernari presenti nel locale, sia artificiale con la ventilazione forzata o cappe che convogliano l’umidità. Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro è quella di creare le giuste condizioni termo-igrometriche per l’uomo in modo che il corpo possa gestire correttamente la termoregolazione e non percepire nè troppo freddo nè troppo caldo. La regolazione della temperatura in ambiente di lavoro tiene conto anche della stagione presa in considerazione e infatti la temperatura ideale (in ambienti di lavoro come gli uffici) si attesta in un intervallo compreso tra 21 e 23 °C , mentre per una attività di media intensità si attesta tra i 18 e i 21°C. Nella stagione estiva ad esempio l’ambiente di lavoro non deve superare i 26-28°C per evitare i colpi di calore (questa è la temperatura massima negli ambienti di lavoro d’estate). Per quanto riguarda l’umidità negli ambienti di lavoro invece, questa deve essere compresa tra il 40 e il 60% e deve essere anche tenuta di conto l’areazione; il livello di umidità nei luoghi di lavoro è importante perché sopra un certo livello (che corrisponde ad una percezione di caldo da parte dell’uomo) non si è più in grado di garantire la performance lavorativa. Nel caso in cui non si riesce a garantire una giusta percentuale di umidità, il datore di lavoro deve attuare delle misure tecniche localizzate per garantire la giusta temperatura e umidità nei locali lavorativi. Inoltre il datore di lavoro può anche attuare delle misure organizzative al fine di salvaguardare la salute del lavoro dal punto di vista microclimatico di temperatura e umidità: Pause di acclimatamento; Orari diversi in base alle condizioni climatiche; Vestiario da utilizzare Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro 1) Temperatura in ambiente di lavoro2) Umidità in ambiente di lavoro Logica Servizi Informa
Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)
Uno dei principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio legato alla mancanza di coordinamento ed alle interferenze dovute allo svolgimento da parte di diversi soggetti di diverse attività all’interno dello stesso ambiente di lavoro. Il legislatore ha voluto affrontare tale fattore di rischio già con il D. Lgs. 626/94 attraverso l’art. 7 dello stesso Decreto. Purtroppo tale articolo e’ rimasto per molti anni disatteso sia formalmente che praticamente.
Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08
Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 Il giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fiscale n. 146 che definisce e specifica le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo stesso Decreto è entrato in vigore il giorno 22 ottobre 2021. Con il Decreto n. 146 del 21/10/2021, i cui contenuti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati sollecitati dai recenti fatti di cronaca riconducibili proprio all’inosservanza di tale norma, il Governo ha voluto: ampliare e rafforzare l’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli organi preposti alla vigilanza; inasprire le sanzioni nei confronti delle aziende che violano la normativa in materia di sicurezza. Uno dei punti più rilevanti del Decreto fiscale in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda il tentativo di limitare il lavoro irregolare nelle imprese. L’obiettivo di questa misura è ovviamente quello di contrastare un fenomeno che, per sua natura, contribuisce all’incremento degli infortuni sul lavoro. Il Decreto prevede la sospensione dell’attività lavorativa per le aziende presso le quali venga rilevata la presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari. Tale inosservanza alla norma deve essere rilevata dagli ispettori del lavoro al momento dell’ispezione. Prima del Decreto Legge Fiscale n.146, il Decreto 81/08 prevedeva la presenza di almeno il 20% di lavoratori in nero per poter sospendere l’attività. La sospensione non abbia luogo se il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa. Inoltre, l’azienda sanzionata con la sospensione dell’attività non può instaurare rapporti contrattuali con la PA per l’intero periodo della sospensione. La ripresa delle attività è consentita solamente dopo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e l’avvenuto pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni. Per la prima volta la sospensione dell’attività non è legata alla reiterazione dell’illecito. La stessa può essere infatti disposta qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le violazioni sono individuate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, il quale elenca suddette violazioni: Rischi di carattere generale Mancata elaborazione del DVR (Documento valutazione Rischi) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione Mancata formazione ed addestramento Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) Mancata vigilanza relativa alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Rischio di caduta dall’alto e seppellimento Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Mancanza di protezioni verso il vuoto Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Rischio di folgorazione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale Il provvedimento di sospensione può essere revocato nei seguenti casi: si sia provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori si siano ripristinate le condizioni di sicurezza si siano rimosse le conseguenze pericolose delle violazioni riscontrate Uno dei fattori più rilevanti introdotti in materia di sospensioni e violazioni è rappresentato dal riconoscimento agli Ispettori del Lavoro di un potere generalizzato di intervento in materia prevenzionistica. L’INL, infatti, “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. In concreto, quindi, le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ambito salute e sicurezza vengono ampliate ed estese. Inoltre, all’art. 8 del D. Lgs. 81/2008 viene introdotta un’importante modifica al SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che definisce in modo più puntuale l’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale. Gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”. Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di una importante modifica da parte del Decreto fiscale (146/2021) riguarda l’attività di vigilanza in se (art. 13, D.lgs. 81/2008). Il Decreto fiscale n. 146 ho voluto quindi implementare il coordinamento tra le ASL regionali e l’Ispettorato del lavoro al fine di potenziare ed efficientare gli interventi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 Documento valutazione Rischi ( DVR ) Piano Operativo di Sicurezza ( POS ) Logica Servizi Informa
La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo
La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro. Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”. Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto. In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore. Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore. Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente. Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali. La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio Logica Servizi Informa
Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti….
COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine
In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.
Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:
Logica Servizi aderisce alla campagna “Progetti del Cuore” al Municipio VI di Roma
Coloratissima festa per la consegna del Fiat Doblò di Progetti del Cuore al Municipio VI di Roma: sorrisi, entusiasmo e una bellissima energia per accogliere il nuovo mezzo per la mobilità gratuita messo a disposizione dell’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva.
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?
La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a: Green pass base e rafforzato Obbligo di mascherina ffp2 Fine della differenziazione delle zone in base al colore Protocolli e linee guida Obbligo mascherine FFp2 Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2: Su mezzi di trasporto Su funivie cabinovie e seggiovie Accesso a spettacoli aperti al pubblico Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie Green pass Base e Rafforzato Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario. Il Green pass base permetterà l’accesso a: Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a: · Mense · Servizi di ristorazione · Concorsi pubblici · Corsi di formazione pubblici e privati · Principali mezzi di trasporto · Convegni e congressi · Piscine, centri natatori, palestre, ecc · Centri culturali, centri sociali e ricreativi · Spettacoli aperti al pubblico · Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc · Feste religiose e civili al chiuso Isolamento e auto- sorveglianza Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto. La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento. Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 Logica Servizi Informa
Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare)
Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede non solo l’obbligo di formazione per le figure aziendali che si occupano di tale materia ma anche l’aggiornamento continuo (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). L’obbligo di aggiornamento periodico riguarda anche il RLS. In particolare, il Decreto stabilisce che l’aggiornamento del RLS debba avere cadenza annuale e la sua durata debba essere di 4 ore per le aziende che impiegano tra i 15 ed i 50 lavoratori. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, la durata dell’aggiornamento annuale obbligatorio sale ad 8 ore l’anno. Nelle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori si consiglia comunque, alla luce delle recenti disposizioni normative emanate, di effettuare l’aggiornamento della formazione del RLS con un corso della durata di 4 ore. La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima della formazione base e dell’aggiornamento, definendone anche i contenuti minimi. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che l’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza possa essere erogata in modalità e-learning se tale modalità viene indicata all’interno della contrattazione collettiva nazionale. Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Logica Servizi Informa