Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti….
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada
Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo puo’ decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione puo’ risultare la piu’ agevole vista la complessita’ della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente e’ in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.
Sorveglianza sanitaria: cosa prevede il T.U. per la Sicurezza sul lavoro
Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive. Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo. L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute. I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono: Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali; I soci lavoratori; Gli associati in partecipazione; I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come opera il Medico competente Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore. Compiti del Medico competente I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL. L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono: Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio. Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione: Idoneità; Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea; Inidoneità permanente. Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano: Rischio chimico; Rischio vibrazione; Rischio rumore; Rischio agenti cancerogeni; Rischi da agenti biologici; Movimentazione manuale di carichi; Agenti fisici pericolosi; Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali; Lavoro notturno; Attività in alta quota; Lavoro in ambienti confinati; Lavori su impianti ad alta tensione. Potrebbe interessarti: Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto. Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
Regolamento europeo DPI e datori di lavoro, maggiori garanzie per l’azienda
Lo aspettavano tutti da tempo, poiché nel settore occorreva una normativa che regolarizzasse la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il regolamento per l’avvicinamento delle legislazioni europee in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), pubblicata il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE), il Parlamento Europeo ha delineato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
Cosa accade se non si investe in sicurezza sul lavoro?
Cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro prescritti dal Testo Unico 81/08? Al di là dei danni naturali e fisici che possono colpire dipendenti e proprietari dell’azienda, esiste il rischio di veder quantificato il tutto in una grande beffa economica – con sanzioni e ammende – che può mettere in ginocchio una impresa su cui sono stati investiti tempo, soldi e sogni di gloria.
DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere
DVR, Documento di Valutazione dei Rischi DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere DVR, Documento di Valutazione dei Rischi: Quanti rischi sono presenti in una azienda? E dove si annidano? Ogni struttura in cui viene svolta l’attività di impresa deve possedere un DVR, ovvero una mappatura su cui vengono censite e valutate tutte le incognite potenzialmente pericolose per i dipendenti e per la struttura stessa, che rappresenta un passaggio obbligatorio per il datore di lavoro e non delegabile a figure terze.
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
Convocazione riunione periodica Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza. Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti: Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante; L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi); Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi; L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono: Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti; I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione. Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico. Verbale di riunione periodica sulla sicurezza Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future. Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro
Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948. Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni. STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali: P.R.27 aprile 1955, n. 547; P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni) P.R.19 marzo 1956, n. 303; la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro. Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana. La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii. Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare il TUSL vuole tutelare: la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere; il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). In Conclusione Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti. Logica Srls La Logica srls Servizi per le Aziende opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere minformazioni sui nostri servizi e prenotare una consulenza contattaci ai nostri recapiti: Tel: 06.2072322 Email: info@logicaservizi.eu Normativa sicurezza sul lavoro; Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro