Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive. Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo. L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute. I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono: Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali; I soci lavoratori; Gli associati in partecipazione; I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come opera il Medico competente Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore. Compiti del Medico competente I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL. L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono: Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio. Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione: Idoneità; Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea; Inidoneità permanente. Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano: Rischio chimico; Rischio vibrazione; Rischio rumore; Rischio agenti cancerogeni; Rischi da agenti biologici; Movimentazione manuale di carichi; Agenti fisici pericolosi; Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali; Lavoro notturno; Attività in alta quota; Lavoro in ambienti confinati; Lavori su impianti ad alta tensione. Potrebbe interessarti: Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto. Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2). Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione. Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi: Fornitura di servizi intellettuali Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U. Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice. Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti: Parte 1 – Azienda Committente Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze LOGICA SERVIZI
Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro
Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948. Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni. STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali: P.R.27 aprile 1955, n. 547; P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni) P.R.19 marzo 1956, n. 303; la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro. Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro. Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana. La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii. Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare il TUSL vuole tutelare: la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere; il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati. si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). In Conclusione Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti. Logica Srls La Logica srls Servizi per le Aziende opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla medicina e sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI e disponibili Online, presso le nostre aule ed anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione ed un Centro Medico di proprietà per le procedure mediche obbligatorie, la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere minformazioni sui nostri servizi e prenotare una consulenza contattaci ai nostri recapiti: Tel: 06.2072322 Email: info@logicaservizi.eu Normativa sicurezza sul lavoro; Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro