Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede non solo l’obbligo di formazione per le figure aziendali che si occupano di tale materia ma anche l’aggiornamento continuo (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). L’obbligo di aggiornamento periodico riguarda anche il RLS. In particolare, il Decreto stabilisce che l’aggiornamento del RLS debba avere cadenza annuale e la sua durata debba essere di 4 ore per le aziende che impiegano tra i 15 ed i 50 lavoratori. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, la durata dell’aggiornamento annuale obbligatorio sale ad 8 ore l’anno. Nelle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori si consiglia comunque, alla luce delle recenti disposizioni normative emanate, di effettuare l’aggiornamento della formazione del RLS con un corso della durata di 4 ore. La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima della formazione base e dell’aggiornamento, definendone anche i contenuti minimi. L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che l’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza possa essere erogata in modalità e-learning se tale modalità viene indicata all’interno della contrattazione collettiva nazionale. Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) Logica Servizi Informa
I nuovi standard di sicurezza in RM
PREMESSA Il 16 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 14 Gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”. Il nuovo testo, contenente gli standard di sicurezza e impiego per le Risonanze Magnetiche, abroga di fatto il precedente D.M. del 10 Agosto 2018, ottimizzando gli aspetti di sicurezza. Il legale rappresentante della struttura sanitaria configura come garante della sicurezza e della corretta applicazione del Decreto, massimizzando la tutela a carico di lavoratori e pazienti. Le risonanze magnetiche settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia, piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione. Le disposizioni di sicurezza relative alle apparecchiature RM Total Body invece, restano pressoché invariate rispetto al D.M. del 2018. LE PRINCIPALI NOVITA’ Di seguito i nuovi standard di sicurezza previsti dal D.M. del 14 Gennaio 2021, suddivisi punto per punto: Apparecchiature RM mobili L’installazione di apparecchiature di risonanza magnetica è consentita presso strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un’apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo. Qualora una struttura disponga dei macchinari sopra citati, può dotarsi di apparecchiature RM mobili, le quali sono tuttavia da intendersi esclusivamente come temporanee e utilizzabili durante la manutenzione o la sostituzione di quelle fisse, per un periodo non superiore a un anno. Zone ad accesso controllato e locali L’accesso del personale autorizzato alle zone RM è consentito attraverso un unico varco, sempre mediante l’impiego di un dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc.). L’entrata nella zona ad accesso controllato deve essere regolamentata garantendo la valutazione dei rischi per i portatori di dispositivi cardiaci e il divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici. La zona di rispetto deve essere interamente confinata all’interno del centro di diagnostica per immagini. Garanzia e verifiche Deve essere predisposto ed aggiornato un programma di garanzia della qualità, redatto congiuntamente dal medico e dall’esperto responsabile, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica. Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli di qualità periodici, con cadenza almeno semestrale (esclusa la Gabbia di Faraday che rimane con cadenza annuale) Controlli di sicurezza Il regolamento di sicurezza deve essere redatto congiuntamente dall’esperto responsabile della sicurezza in RM e dal Medico responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM. Idoneità di approntamento delle installazioni mobili RM E’ responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante garantire che l’approntamento di una apparecchiatura RM mobile risponda ai requisiti generali di garanzia previsti per le apparecchiature RM fisse. Equipe RM Team composto da medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell’applicazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature RM. All’equipe RM viene data la possibilità di compilare il questionario anamnestico, il quale viene però firmato dal medico responsabile o da medico radiologo delegato dal medico responsabile. Questionario anamnestico Al fine di individuare possibili controindicazioni all’esame RM, il medico responsabile della sicurezza clinica dell’apparecchiatura deve predisporre un questionario anamnestico, firmato dal medico responsabile della prestazione diagnostica, il quale accerterà la regolarità delle risposte ed escluderà la presenza di possibili controindicazioni all’esame. Apparecchiature non soggette ad autorizzazione Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle articolazioni, degli arti e della biomeccanica vertebrale non sono soggette ad autorizzazione. Trasmissione della documentazione tecnica La struttura sanitaria entro 60 giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura RM, per il tramite del legale rappresentante, comunica alla Regione di appartenenza il completo soddisfacimento degli obblighi previsti, trasmettendo la relativa documentazione tecnica. Paziente in stato di gravidanza Viene introdotto un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta, dove particolare attenzione è rivolta alla giustificazione dell’esame nei confronti sia della paziente che del nascituro. La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell’esame. CONCLUSIONI Il Decreto recupera, nella quasi totalità, lo scheletro del DM del 2018, apportando poche modifiche ma fondamentali, come la delineazione in maniera più chiara delle responsabilità e dei ruoli nella diagnostica per immagini, tra cui: 1) Deve essere garantita la presenza fisica del medico responsabile, in assenza di quest’ultimo, del medico radiologo (il quale deve essere delegato dal medico responsabile) nel centro di diagnostica per immagini; 2) In caso venisse delegato, dal medico responsabile, il medico radiologo diverrebbe il responsabile della sicurezza clinica delle attrezzature e degli esami RM. Successivamente all’installazione dell’apparecchiatura RM, entro 60 giorni, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dall’attuale normativa. In caso di strutture sanitarie in cui sono già istallate e operanti apparecchiature RM, il tempo di adeguamento alle disposizioni è 6 mesi dalla entrata in vigore del presente DM. Il presente decreto è entrato in vigore il 15 Aprile 2021. Sono state revisionate le Appendici all’interno del D.M.: Appendice 1 – Esempio di modulo di anamnesi e consenso informato per esame di Risonanza Magnetica (da stampare obbligatoriamente fronte/retro) Appendice 2 – Esempio di scheda di accesso DI COSA CI OCCUPIAMO In materia di Risonanza Magnetica la LOGICA SERVIZI offre i seguenti servizi: Analisi e verifica dei luoghi di lavoro Progetto di fattibilità Progetto strutturale dei carichi Progettazione barriere protettive Sorveglianza fisica Incarico Esperto Responsabile Controlli di qualità Verifica della gabbia di Faraday Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito contatta la nostra segreteria al numero 06/45431710 – 06/45431711 o scrivi a segreteria@logicaservizi.eu I nuovi standard di sicurezza in Risonanza Magnetica Logica Servizi Informa
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)
Tra un lockdown e l’altro, la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia è diventato un argomento molto delicato e al centro dell’attenzione di tutti noi. Un tema che scotta come la fronte di chi non ha il Covid, ma la rabbia comprensibile di dover fermare le proprie attività per cause di forza maggiore. Chi invece prosegue anche in zona rossa deve sapere che in questi frangenti le misure di sicurezza sono ancora più urgenti. Lo sono sempre, con e senza virus, ma in questa circostanza lo sono ancora di più. Ecco perché è cruciale conoscere bene le norme che bisogna rispettare per proseguire nelle proprie attività lavorative, senza rischiare le conseguenze dei contagi e delle sanzioni previste in caso di non conformità. In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro, puoi prendere visione di tutte quelle misure preventive che ogni datore di lavoro deve osservare per legge. Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi SARS-CoV-2 presenti in azienda, nonché l’obbligo e il dovere di mettere in sicurezza gli ambienti frequentati da dipendenti e persone che usufruiscono dei servizi. Questo prescrive l’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08. E ancora, nella Circolare n. 22 del 20/05/2020 l’INAIL riconosce il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro, attribuendo, quindi, al datore di lavoro le responsabilità di osservare tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc. Sicurezza negli ambienti di lavoro: come difendersi da una pandemia che ha stravolto la nostra economia. La pandemia da SARS-CoV-2 – che ci ha stravolto la vita in ogni suo aspetto quotidiano, esistenziale ed emotivo – ha portato anche una pesante depressione dell’economia nazionale. Le chiusure parziali e/o totali, previste dai vari provvedimenti presi come misura emergenziale per fermare il contagio, mettono continuamente a dura prova piccoli e grandi imprenditori. A subire il colpo più duro sono tutte quelle attività professionali e produttive non ritenute primarie per i cittadini, costrette quindi a sospendere il lavoro, piombando nel silenzio fino ai prossimi risvolti. Come sappiamo, invece, le aziende che producono beni e servizi ritenuti di prima necessità, possono proseguire nelle loro attività, nonostante la quarantena. Malgrado ciò – e anche durante le riaperture che prevedono la prosecuzione del lavoro per tutti – ci sono delle precauzioni da rispettare: D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2, evidenziati nel Protocollo Anti-Contagio. Logica Servizi – grazie al suo pool di esperti – può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi. D.V.R. – Documento di Valutazione del Rischio Il virus SARS-CoV-2 è entrato a pieno titolo nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, e come oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Quindi, non basta solo osservare le misure preventive prescritte per legge. I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio, alla luce della situazione sanitaria attuale dopo un’accurata analisi dei rischi in azienda. Il documento di valutazione del rischio è un documento imprescindibile per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso il quale il datore di lavoro assolve all’obbligo di prendere tutte le misure preventive per tutelare i dipendenti e le persone che, per qualsiasi ragione, frequentino gli ambienti di lavoro. Provvedere al DVR – realizzato nel modo corretto – è in primis una garanzia (sul piano legale e produttivo) per il datore di lavoro che, altrimenti, può subire le conseguenze di eventuali incidenti sul luogo di lavoro. Il DVR si aggiorna entro 30 giorni dal manifestarsi di situazioni precise: cambiamenti nell’organizzazione aziendale, infortuni, esiti emersi in seguito a risultati evidenziati dalla sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche dei rischi. È obbligo del datore di lavoro considerare tutte le possibili cause di rischio o danno per i dipendenti, non da ultimo il rischio biologico da virus SARS-CoV-2. L’aggiornamento del D.V.R. è implicitamente connesso con il Protocollo Anti-Contagio per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro. Protocollo Sicurezza Covid 19 Aziende e Cantieri Il Protocollo Anti-Contagio è stato realizzato per garantire ai dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ai datori di lavoro per orientarsi al meglio lungo un percorso minato e sconosciuto. Il Protocollo contiene una premessa e 13 punti che dettano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Per lo stesso fine, il 24/04/2020 è stato realizzato il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”. In sostanza, i punti salienti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro aziendali, in questo caso, riguardano l’informazione, l’ingresso in azienda, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria, l’uso corretto delle mascherine. Obbligo di informazione: Cartellonistica e Disposizioni Anti-Contagio Le misure anti-contagio prevedono che nei locali aziendali siano presenti depliant informativi e apposita cartellonistica per informare dipendenti, e persone che vi transitano, delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di contrasto e contenimento del virus: divieto di lasciare la propria abitazione con febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali divieto di accesso nei locali aziendali se ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e di comunicare eventuali sintomi simil-influenzali. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il controllo della temperatura prima di accedere in azienda Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è altresì obbligatorio sottoporre tutti – sia i lavoratori sia i visitatori – al controllo della della temperatura corporea. Non si accede in azienda nel caso in cui si registrasse una temperatura superiore ai 37,5°. E in caso di febbre, la persona dovrà sostare in