Sicurezza del lavoro : Quali sono le norme di sicurezza sul lavoro? La normativa base sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e il D.Lgs 81/08 e successive modificazioni. Su cosa si basa il d.lgs 81/08 sulla salute e sicurezza sul lavoro? Il D.Lgs 81/08 sostituisce la precedente Legge 626/94. Entrambe hanno come argomento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma il Decreto in vigore dal 2008 pone, rispetto al passato, il focus sul concetto di prevenzione, sulla redazione del documento della valutazione dei rischi e sugli strumenti atti ad eliminare e ove non possibile ridurre i rischi con conseguente attuazione di tutti i miglioramenti da mettere in pratica per evitare che un potenziale pericolo possa tramutarsi in danno. Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro? La tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro rientra nei compiti sia del datore di lavoro quanto dei lavoratori stessi: infatti il DLgs 81/08 rende obbligatorio per il datore di lavoro individuare tutte le fonti di potenziale pericolo e cercare di eliminarle o di ridurle attraverso mezzi e strumenti opportuni ma è altrettanto compito dei lavoratori rispettare con consapevolezza quanto viene stabilito nel documento di valutazione del rischio per evitare di mettere a rischio sé stessi e gli altri durante l’attività lavorativa e provocare infortuni e/o incidenti. La sicurezza del lavoro in sintesi: Le 10 cose che ti serve sapere Nominare l’RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione); Nominare gli Addetti Antincendio Nominare addetti Primo Soccorso Nominare RLS; Nominare Medico Competente; Redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) Formazione/Informazione e Addestramento dei lavoratori Formazione dei Preposti; Formazione dei dirigenti; Altre valutazioni in base all’attività svolta: DUVRI, POS, Valutazione Stress lavoro correlato, Valutazione delle gestanti etc. Consulenza Sicurezza sul Lavoro secondo la legge 81/08 Secondo il DLgs 81/08 le figure che in azienda si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente) possono esternalizzare l’attività a società private che svolge per loro consulenza sulla sicurezza oltre che programmazione di attività di formazione, se in collaborazione con Enti Bilaterali individuati e riconosciuti dalle norme in materia. Perché affidarsi a consulenti esterni in tema di sicurezza? Perché gli obblighi del datore di lavoro e dai vari rappresentanti della sicurezza sono molteplici e onde evitare le sanzioni descritte all’art. 55 del DLgs 81/08 che sono sia di natura penale che amministrativa, ci si avvale spesso di personale esterno all’azienda che possa supportare (e non sostituire) il Datore di lavoro nella redazione di documenti e che possano analizzare e valutare tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa in maniera oggettiva. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Sicurezza del lavoro Roma Sicurezza sul lavoro Roma Logica Servizi Informa
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio: cos’è, chi lo fa? Il Documento di Valutazione dei Rischi (o abbreviato DVR) è un documento fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) che identifica lo stato di salute e sicurezza della società ed ha lo scopo di identificare e valutare i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione protezione idonee all’attività e alle mansioni svolte nell’azienda. Il DVR risulta essere obbligatorio secondo il Dlgs 81/08, per tutte le aziende che abbiano almeno 1 dipendente, e deve essere redatta dal Datore di lavoro (abbreviato DDL) che si può avvalere, per la redazione del documento, delle figure responsabili della prevenzione e protezione: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ma si può avvalere anche di società terze che hanno al loro interno tecnici specializzati proprio nella Sicurezza sul Lavoro. DVR – cos’è? La normativa, la stesura, i vari tipi di rischio. Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza del Lavoro (D.Lgs 81/08) che le aziende devono redigere, custodire e mostrare agli organi di vigilanza (ASL, INPS, INAIL, VIGILI DEL FUOCO, ISPETTORATO DEL LAVORO) quando richiesto. Il Datore di Lavoro (abbreviato DDL) ha l’obbligo di redigere in forma scritta la valutazione dei rischi e il documento di valutazione del rischio secondo gli art. 17,28 e 29 del D.Lgs 81/08) e la sua stesura è organizzata in IV fasi: Fase I – descrizione del ciclo produttivo, attività e mansioni; Fase II – individuazione dei pericoli presenti; Fase III – Valutazione del Rischio associati ai pericoli individuati e relative misure di attuazione; Fase IV – Definizione del programma di miglioramento All’interno del documento vengono descritti e analizzati tutti i pericoli connessi all’attività svolta e utili a quantificare il rischio e cioè la probabilità che ciascun pericolo si trasformi in danno. A titolo esemplificativo citiamo rischi di natura chimica (miscele usate in laboratori o semplicemente anche dagli addetti alle pulizie), rischi di natura biologica (rischi d’infezione, attività con microorganismi, attività con animali etc) e rischi fisici ( rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima) e comunque tutti i rischi derivanti da fattori di pericolo dalle quali possono derivare dei danni alla salute dei lavoratori (sani oppure che hanno già delle situazioni pregresse da tenere sotto controllo). Qual è la differenza tra DVR e DUVRI? Il DVR è un documento che analizza i rischi all’interno di un ambiente di lavoro a prescindere dal numero di attività presenti e tiene conto del ciclo lavorativo e delle mansioni. Il DUVRI è un documento che analizza i rischi da interferenza e tiene conto dei rischi che vengono introdotti dai diversi attori su una specifica attività. Oltre alla definizione stessa vi sono anche altre differenze: CHI REDIGE IL DOCUMENTO: Nel caso del DVR è il Datore di Lavoro (DDL) con l’eventuale supporto di RSPP, RLS; Nel caso di DUVRI è il committente che redige un primo “DUVRI preliminare” dove vengono riportate le descrizione di rischi standard, che devono poi essere completate dalla ditta che ha la “giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori” dove vengono riportati i rischi specifici introdotti dai vari partecipanti all’appalto. MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO: Il DUVRI viene aggiornato in base all’andamento dei lavori rispetto a quanto stabilito da contratto; Il DVR viene aggiornato solamente se ci sono delle modifiche a livello di ciclo lavorativo quindi processi, persone, mansioni QUANDO SI REDIGE: Il DVR lo redigono tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente Il DUVRI si redige nel caso di contratti d’appalto e quindi vi devono stare una o più società che svolgono le loro attività all’interno di una macro attività lavorativa che viene commissionata da un committente (es. una società che installa quadri elettrici all’interno di un cantiere edile). [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Logica Servizi Informa
Piano Operativo sicurezza – POS
Piano Operativo sicurezza – POS Cosa si intende per Piano Operativo di Sicurezza? Il Piano Operativo di Sicurezza (abbr. POS) è un documento obbligatorio che deve essere redatto e firmato dal Datore di Lavoro (abbr. DDL) secondo il DPR 222/03 poi confluito nel D.Lgs 81/08 allegato XV con l’obiettivo di descrivere le misure Quando è obbligatorio il Piano Operativo per la Sicurezza? È obbligatorio per tutte le imprese che lavorano, anche in subappalto, nei cantieri anche nel caso di cantieri temporanei o mobili; a differenza del DVR va effettuato per ogni tipologia di cantiere. Come redigere il POS. La redazione del POS si compone essenzialmente da 3 fasi che coinvolgono “attori” diversi: Fase I – Prima dell’inizio del lavoro deve essere trasmesso alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, il Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – a cura del Committente; Fase II – Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori , deve essere consegnato il Piano Operativo della sicurezza (POS) all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che ne verifica l’idoneità e se accetta si impegna a rispettarne il contenuto – a cura del Datore di Lavoro; Fase III – Almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere deve essere consegnato il POS al titolare dell’impresa che subappalta che poi si deve rivolgere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – a cura del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria. Piano Operativo sicurezza (POS): requisiti e contenuti minimi. I Contenuti minimi sono descritti nel dettaglio nell’allegato XV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08) di cui di seguito ne viene riportato un elenco esemplificativo: Dati Identificativi dell’azienda (sede, recapiti, nominativi figure sicurezza, tipo di attività lavorativa, numero e qualifica dei lavoratori); Mansione specifiche, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere; Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere previsionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati; Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza; Valutazione del rumore; Individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative al PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento); Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; Elenco dei DPI forniti ai lavoratori; Documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori; [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Piano Operativo sicurezza – POS Logica Servizi Informa
Valutazione del rischio rumore
Valutazione del rischio rumore Il rumore all’ interno dei luoghi di lavoro rappresenta la terza causa di malattia professionale denunciata da parte dell’INAIL. In particolare la patologia lavoro-correlata più conosciuta e studiata è l’ipoacusia che consiste nella perdita delle capacità uditive in varia misura. Il rumore inoltre da un punto di vista di rischio comporta tutta una serie di problematiche legate a: comunicazione, effetti su apprendimento, riposo e sonno, psicologico/comportamentale e non per ultimo effetti sulla sicurezza (mascheramento che disturba la comunicazione verbale con conseguenza non percezione dei segnali acustici di sicurezza e conseguente probabilità di infortunio sul lavoro. Da un punto di vista legislativo non vi è un decreto legge che fa riferimento in maniera specifica al rischio rumore cosi come può avvenire per altri agenti fisici, ma ci si basa su quanto esprime il Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) e le norme tecniche di riferimento con particolare focus sulla “UNI 9432:2011 – Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.” La metodologia per la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro, si basa prima di tutto in un sopralluogo dei luoghi di lavoro (di cui si conoscono preventivamente sia numero di lavoratori che mansioni) e sulla base della norma tecnica di riferimento, utilizzando la strumentazione apposita si rilevano i parametri di interesse e cioè Lex e Lpicco. L’analisi successiva dei dati rilevati sul campo permette di valutare se questi sono dentro o no a determinati range stabiliti dalla normativa e la valutazione si conclude con un giudizio finale del tecnico incaricato che insieme al datore di lavoro valuta eventualmente l’eliminazione o la riduzione di eventuali rischi operando sulla protezione attraverso l’utilizzo dei DPI. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 RomaTel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Valutazione del rischio rumore Logica Servizi Informa