Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti
Le cause e la percezione dello stress lavoro-correlato
Di seguito, i dati emersi dall’indagine e dal sondaggio svolto dall’ Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) in materia di STRESS LAVORO-CORRELATO. [su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] Cos’è lo stress? Lo stress è LA REAZIONE DELLA NOSTRA MENTE E DEL NOSTRO CORPO A UNA SITUAZIONE DESTABILIZZANTE Può causare sovraaticamento, ansia, depressione e sintomi come ipertensione, insonnia, problemi di stomaco e mal di schiena. Le cause DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO ECCESSIVO CARICO DI LAVORO e/o tempo insufficiente per le mansioni RICHIESTE CONTRASTANTI e assenza di chiarezza sui ruoli DISCREPANZA TRA LE ESIGENZE del lavoro e le competenze richieste MANCANZA DI COINVOLGIMENTO nel processo decisionale … I LAVORATORI attribuiscono lo stress a: 59% comportamenti inaccettabili quali molestie e violenza 66% eccessivo carico di lavoro 72% riorganizzazione del lavoro o precarietà 50% dice che lo stress non è ben gestito sul proprio posto di lavoro COME VIENE gestito LO STRESS DALLE AZIENDE E DAI DIRIGENTI EUROPEI? 79% si preoccupa meno del 30% dispone di procedure 40%-50% (luoghi di lavoro di grandi dimensioni) applica misure 20%-30% (luoghi di lavoro di minori dimensioni) applica misure [/su_column] INFOGRAFICA OSHA – Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] scarica il pdf [/su_column][/su_row] Fonte: osha.europa.eu [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/medicina-del-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina Medicina del Lavoro.[/su_button]
Sorveglianza sanitaria: cosa prevede il T.U. per la Sicurezza sul lavoro
Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive. Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo. L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute. I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono: Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali; I soci lavoratori; Gli associati in partecipazione; I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come opera il Medico competente Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore. Compiti del Medico competente I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL. L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono: Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio. Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione: Idoneità; Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea; Inidoneità permanente. Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano: Rischio chimico; Rischio vibrazione; Rischio rumore; Rischio agenti cancerogeni; Rischi da agenti biologici; Movimentazione manuale di carichi; Agenti fisici pericolosi; Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali; Lavoro notturno; Attività in alta quota; Lavoro in ambienti confinati; Lavori su impianti ad alta tensione. Potrebbe interessarti: Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto. Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
Spirometria, l’esame alle vie respiratorie del lavoratore
In base al Testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs. 81/08, stabilisce, art. 41, l’obbligo del medico competente è quello di svolgere attività di sorveglianza sanitaria all’interno di ogni impresa ad esso affidata. Questa responsabilità comporta l’obbligo di svolgere diverse visite del personale, avvalendosi di esami volti ad identificare e stabilire l’idoneità alle mansioni lavorative previste. Una delle visite maggiormente effettuate in sede di Medicina del Lavoro è l’esame spirometrico, ovvero l’esame della capacità respiratoria del lavoratore, al fine di valutare l’idoneità o meno di un lavoratore ad una particolare mansione lavorativa, in base alla capacità polmonare e lo stato di salute del sistema respiratorio. La spirometria ha lo scopo di misurare la funzionalità respiratoria dei lavoratori maggiormente esposti, o precedentemente esposti, a fattori di rischio per l’apparato respiratorio, quali ad esempio polveri e fumi (pensiamo quindi ai lavoratori edili, fabbri, falegmnami ecc) permettendo quindi la diagnosi ed il monitoraggio di numerose malattie dell’apparato respiratorio. L’esecuzione di una spirometria è infatti indicata nei seguenti casi: Diagnosi e trattamento dell’asma Misurare la risposta bronchiale in soggetti che si sospetta possano soffrire di asma Verificare il grado di insufficienza in corso di asma occupazionale Identificazione di malattie respiratorie in pazienti che presentano sintomi di difficoltà respiratoria, nonché per distinguere un problema cardiaco da una malattia respiratoria come causa di base Seguire l’andamento e la storia naturale di una malattia nelle condizioni respiratorie Diagnosticare e differenziare tra malattie ostruttive polmonari e malattie di tipo restrittivo Identificare coloro che sono a rischio di barotrauma durante le immersioni Come si svolge l’esame spirometrico [su_row][su_column size=”1/6″ center=”no” class=””] [/su_column] [su_column size=”5/6″ center=”no” class=””]Questo tipo di esame per la valutazione delle vie respiratorie del lavoratore è molto semplice e non invasivo. Il lavoratore dovrà infatti semplicemente respirare all’interno dello spirometro, seguendo le indicazioni del medico competente. Terminato l’esame spirometrico, il medico competente potrà stabilire il livello di salute dell’apparato respiratorio ed i risultati potranno essere catalogati come: Normale: vie respiratorie libere e assolutamente funzionanti; Ostruita: identificati problemi di respirazione; Restrittiva: un flusso respiratorio inferiore alla media; Mista: problemi relativi alla condizione ostruita e restrittiva contemporaneamente. [/su_column][/su_row] Mediante l’esame spirometrico, il medico del lavoro potrà monitorare nel tempo le condizioni delle vie respiratorie del lavoratore, potendo così segnalare al datore di lavoro gli eventuali danni respiratori e suggerire pratiche idonee alla prevenzione della salute dei lavoratori. Logica Servizi, dispone di un importante Centro Medico Polispecialistico che ci consente di erogare direttamente i servizi di MEDICINA DEL LAVORO, avvalendosi di propri Medici Competenti ed Infermieri, con la possibilità di effettuare tutte le prestazioni mediche, previste dal D.Lgs. 81/08, anche presso l’azienda committente. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”flat” background=”#115172″ size=”11″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button]