Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti
Esami di laboratorio nella Medicina del Lavoro
Medicina del lavoro esami di laboratorio Gli esami di laboratorio, in ambito di Medicina del Lavoro, rientrano nel protocollo sanitario stilato dal Medico Competente, al fine di formulare il giudizio di idoneità alla mansione o, al contrario, prescrivere particolari limitazioni. Mediante gli esami, il Medico del Lavoro può avere un quadro sufficiente per analizzare e rilevare scompensi dell’organismo, eventuali patologie, o l’assunzione di sostanze dannose. Inoltre, avendo a disposizione questi dati, esso potrà valutare nel tempo lo stato di salute del lavoratore, in riferimento alla tipologia di mansione svolta e quindi al luogo di lavoro ed alla eventuale esposizione ad agenti potenzialmente dannosi.
Il rischio posturale e le procedure per la valutazione del rischio
Seppur non indicati in modo esplicito all’interno del D.Lgs 81/08, il rischio posturale può essere ricondotto a ciò che è indicato all’art. 15 comma 1 lettera d) nelle Misure generali di tutela” dove si enuncia il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Nel concetto di “rispetto di principi ergonomici” si annida quindi l’attenzione rivolta all’aspetto legato al rischio posturale in ambito lavorativo. Aspetto che vede la sua considerazione in sede di valutazione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi) o movimenti ripetitivi, circoscritta al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del tratto lombare. Pensiamo dunque a lavoratori impiegati in ambito industriale, cantieristico, manifatturiero ed artigianale, per fare alcuni esempi. Questo tipo di valutazione di rischio posturale, così presentato, potrebbe indurre ad escludere tutte quelle attività lavorative che comportano metodiche di lavoro prevalentemente statiche e prive di rischi da sollevamento, come avviene per esempio per i lavoratori videoterminalisti o gli autisti, rendendo di conseguenza le metodiche di analisi che non prendono in esame tutte le zone del corpo, non esaustive. “Basti pensare al cambiamento delle abitudini lavorative e posturali avvenute negli ultimi vent’anni, con l’introduzione dei PC in ogni ambito lavorativo, per comprendere come l’analisi dei rischi da postura deve essere considerato anche negli ambiti lavorativi che non prevedano necessariamente la movimentazione manuale dei carichi.” Come sottolinea il nostro Ing. Veroli. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come avviene l’esame per i rischi posturali Ricordiamo che i disturbi muscoloscheletrici (DMS) possono coinvolgere muscoli, tendini, articolazioni, legamenti, nervi e d il sistema circolatorio locale. Valutare i rischi posturali, promuovendo una postura di lavoro corretta, favorisce la prevenzione dei disturbi posturali. Tematica che viene affrontata e argomentata sotto il concetto di “postura comoda”, ovvero che tenga conto del rispetto della posizione neutra del corpo. A tal proposito, un utile documento è stato redatto dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (vedi allegato in pdf, a fine articolo). Ed è proprio l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ad indicare una lista di domande sulla postura di schiena, collo, braccia, mani e gambe durante le attività lavorative, per controllare la postura in posizione eretta e da seduti. Documento dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro —> scarica il pdf Logica Servizi e le visite posturali Logica servizi, si avvale di una stretta collaborazione con medici competenti operanti all’interno della struttura medica proprietaria. Grazie a questa nostra ed unica caratteristica possiamo offrire a tutti i lavoratori ed alle aziende servizi si sorveglianza sanitaria affidabile a costi veramente competitivi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.