Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Cos’è, come si redige e perché è fondamentale per la sicurezza sul lavoro Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento essenziale e obbligatorio per la sicurezza sul lavoro, che serve a valutare e gestire i potenziali pericoli presenti all’interno di un ambiente di lavoro. Si tratta di uno strumento strategico per prevenire infortuni, malattie professionali e per garantire il benessere fisico e psicologico dei lavoratori. Esso è redatto dal Datore di Lavoro, che ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, in conformità con la legislazione vigente, in particolare con il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce anche le sanzioni in caso di inadempimento. Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)? Il DVR è un documento che ha lo scopo di identificare, analizzare e valutare tutti i rischi potenziali presenti nell’ambiente di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. Ogni azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni, deve realizzare questo documento, che funge da base per il piano di prevenzione e protezione. La sua funzione è quella di ridurre al minimo i pericoli per i lavoratori, definendo le misure di sicurezza da adottare e specificando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché le procedure operative sicure da seguire. Il DVR è uno strumento che non solo protegge la salute dei lavoratori ma anche riduce il rischio di responsabilità legale per il Datore di Lavoro, evitando conseguenze giuridiche derivanti da incidenti sul lavoro. La mancanza di un DVR adeguato o l’incuria nel suo aggiornamento può comportare gravi danni per l’impresa, sia in termini di sanzioni economiche che in termini di danno reputazionale. Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi La stesura del DVR non è un processo superficiale; al contrario, richiede un’approfondita analisi dei rischi e l’elaborazione di un piano dettagliato di prevenzione e protezione. Infatti, il documento si compone di diverse sezioni che devono essere esaminate e compilate con attenzione.I principali passaggi per redigere il DVR sono i seguenti: In primo luogo, si parte con l’analisi dei rischi e dei pericoli: ogni ambiente di lavoro è unico e presenta rischi specifici a seconda dei processi, delle attività e delle mansioni svolte.Pertanto, l’analisi dei pericoli si concentra su vari aspetti, tra cui: Rischi fisici: esposizione a rumori, vibrazioni, radiazioni, temperature estreme, ecc. Rischi chimici: esposizione a sostanze tossiche, polveri, fumi, vapori. Rischi biologici: infezioni o malattie trasmesse da agenti biologici. Rischi ergonomici: posture scorrette, movimenti ripetitivi, rischio di sovraccarico fisico. Rischi psicologici: stress da lavoro, mobbing, burnout. Successivamente, si procede con la valutazione del rischio: una volta identificati i pericoli, si deve passare alla valutazione, ossia determinare la probabilità di accadimento di un evento dannoso e l’entità del danno.In questo modo, i rischi vengono classificati in base alla loro gravità e, di conseguenza, si stabilisce la priorità delle misure da adottare. A seguire, nella fase relativa alle misure di prevenzione e protezione, il DVR descrive tutte le misure di sicurezza da implementare per prevenire i rischi identificati.Tra queste, oltre ai dispositivi di protezione individuale (DPI), si contemplano anche le modifiche strutturali (come l’installazione di barriere protettive, l’adeguamento delle attrezzature) e le procedure operative sicure.Inoltre, le misure possono riguardare anche la formazione continua dei lavoratori e l’introduzione di protocolli di sicurezza. Parallelamente, è fondamentale includere un piano di emergenza e gestione delle situazioni critiche: il DVR deve contenere le procedure da seguire in caso di incidente o pericolo imminente.Nello specifico, questo piano deve prevedere le modalità di evacuazione in caso di incendio, le azioni da intraprendere in caso di infortuni e la gestione di altre emergenze, come ad esempio sversamenti di sostanze chimiche. Un altro elemento essenziale è il programma di sorveglianza sanitaria: la salute dei lavoratori deve essere monitorata costantemente attraverso esami medici periodici, visite specialistiche e l’attuazione di protocolli sanitari,soprattutto in ambienti con rischi biologici, chimici o ergonomici. Infine, si deve tenere conto dell’aggiornamento del DVR: questo deve essere effettuato regolarmente e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nell’ambiente di lavoro.Ad esempio, tali cambiamenti possono riguardare: Introduzione di nuove tecnologie o macchinari; Modifica del processo produttivo; Cambiamenti nelle mansioni o nell’organizzazione del lavoro; Nuove normative che influenzano la sicurezza sul lavoro. Chi deve redigere il DVR? Il principale responsabile della redazione del DVR è il Datore di Lavoro, che, pur potendo affidarsi a esperti in sicurezza sul lavoro per consulenze specifiche, non può delegare completamente questa responsabilità. Il Datore di Lavoro deve collaborare con altre figure professionali, che intervengono nel processo di valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura chiave che affianca il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure di protezione. Medico Competente (MC): professionista che valuta i rischi legati alla salute e monitora il benessere dei lavoratori attraverso visite mediche e la gestione della sorveglianza sanitaria. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): figura che rappresenta i lavoratori e partecipa attivamente alla valutazione dei rischi, garantendo che le esigenze dei dipendenti siano prese in considerazione. Quando è obbligatorio redigere il DVR? La redazione del DVR è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente, a prescindere dal settore e dalle dimensioni dell’impresa. Il documento deve essere redatto: Entro 90 giorni dall’inizio di una nuova attività lavorativa; Immediatamente, in caso di assunzione di un nuovo lavoratore. Le aziende che non ottemperano a questa obbligazione possono essere sottoposte a ispezioni da parte degli enti competenti (INAIL, ASL, INPS), con il rischio di multe e sospensione dell’attività. L’azienda ha inoltre l’obbligo di rivedere il DVR ogni volta che si verificano cambiamenti significativi, come l’introduzione di nuove tecnologie, processi produttivi o modifiche nelle mansioni lavorative. Sanzioni per la mancata redazione del DVR La non conformità alla normativa sulla sicurezza del lavoro, e in particolare la mancata redazione o incompletezza del DVR, può comportare severe sanzioni
Chi redige il DVR
Chi redige il DVR Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene la valutazione e l’analisi di tutti i rischi connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’ambito di una organizzazione dove prestano la loro attività lavorative. Il DVR deve essere elaborato in forma scritta per ogni organizzazione, indipendentemente dal tipo di attività all’interno del quale dove è presente almeno un lavoratore, dove viene definito “lavoratore”, secondo il D.Lgs 81/08 “Una Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.” Secondo l’art. 17, il documento di valutazione dei rischi è un’attività non delegabile del datore di lavoro che si avvale della collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), del Medico Competente e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Secondo l’art. 28 del D.Lgs 81/08 il contenuto del DVR riguarda: attrezzature di lavoro; sostanze o miscele chimiche impiegate; sistemazione dei luoghi di lavoro; stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004); lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal dlgs 151/2001); differenze di genere; età; provenienza da altri Paesi; tipologia contrattuale; possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] 1) Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si intende una persona, designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/08). L’Art. 32 comma 1 dice che: “Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.” L’Art. 32 comma 2 dice che: “Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali” L’Allegato II del D.lgs. 81/08 dice che: Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2) Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. L’Art. 38 comma 1 dice che: Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. L’Art 38 comma 2 dice che: I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Conclusione Come evidenziato dagli articoli di legge del D.Lgs 81/08 riportati in precedenza il DVR deve essere redatto in forma scritta obbligatoriamente dal datore di lavoro che non può delegare questa attività ma può avvalersi della collaborazione dell’RSPP e del Medico Competente. Queste due figure professionali che supportano il Datore
Documento di Valutazione dei Rischi DVR
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cosa deve contenere il documento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro? Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – è un documento che il datore di lavoro deve predisporre per legge, come prescritto dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro. Il documento deve contenere l’analisi dei rischi associati alle attività lavorative, le misure preventive e i dispositivi di protezione predisposti. Ma non solo. I punti da osservare sono diversi, tutti fondamentali per evitare le pesanti sanzioni (anche penali) che rischia chi non si mette in regola come previsto dal decreto legislativo 81/08. Ecco perché in questo articolo-guida vogliamo chiarire bene ogni punto che devi osservare per fornire un Documento di Valutazione dei Rischi completo e dettagliato. Il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza 81/08 Nel Testo Unico (D.lgs 81/08) – testo che regola la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sono riportati gli adempimenti che devono essere rispettati a norma di legge. Il testo del decreto evidenzia molteplici aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, interventi da adottare per tutelare la loro salute durante lo svolgimento della attività. Un’evoluzione fondamentale rispetto al passato riguarda il focus sulla prevenzione, e quindi l’obbligo della valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda. Di conseguenza, dopo l’analisi, devono essere programmati e adottati tutti gli interventi necessari per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le imprese, gli enti e nella pubblica amministrazione, nei settori sia pubblici sia privati. Nel Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sono contenuti tutti i punti che il datore di lavoro deve rispettare, e che riguardano: lo studio della Valutazione dei Rischi l’individuazione del Responsabile della Sicurezza (RSPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS), la formazione e l’addestramento delle squadre addette alle Emergenze la progettazione di un Piano di Emergenza e Antincendio la nomina di un Medico Competente e di tutti i componenti esperti di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La Valutazione dei Rischi Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a: attrezzature di lavoro sostanze o miscele chimiche impiegate rischi legati allo stress lavoro-correlato rischi delle dipendenti in stato di gravidanza rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e cosa deve contenere? La Valutazione dei Rischi è un punto fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede la redazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori. La relazione si concentra sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e deve esporre tutti i criteri presi in esame per la valutazione stessa. “Il documento deve essere predisposto non oltre i 90 giorni dall’avvio delle attività di ogni unità produttiva in cui si trova a operare almeno un dipendente.” La Valutazione dei Rischi Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a: attrezzature di lavoro sostanze o miscele chimiche impiegate rischi legati allo stress lavoro-correlato rischi delle dipendenti in stato di gravidanza rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Il Documento sulla Valutazione dei Rischi deve indicare: le misure preventive e di protezione adottate i dispositivi di protezione individuali il programma delle misure per preservare e garantire migliorie alla sicurezza nel tempo analisi delle procedure per attuare le misure di sicurezza ruoli aziendali qualificati e competenti, preposti alla loro attuazione nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha collaborato alla valutazione del rischio l’esplicita descrizione delle mansioni che possono esporre i dipendenti ai rischi connessi, e che richiedono una opportuna formazione, competenze professionali ed esperienza. Nel documento devono esserci anche i dettagli sui rischi specifici: rischi elettrici, rischio incendio, rischi chimici e biologici, rischi ambientali, rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione a campi elettromagnetici, rischi connessi all’esposizione al rumore. Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati anche i nominativi delle figure che ricoprono ruoli fondamentali in azienda: il datore di lavoro il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) il medico competente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), o quello territoriale (RLST). Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro. 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Attività focalizzata nel garantire il massimo rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose.Monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi, misurazione e valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici Analisi del microclimaAssicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori Analisi del rumoreMisurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore, valutazione del rumore negli ambienti di lavoro Movimentazione manuale dei carichi Vibrazioni Analisi del rischio Elettrico Valutazione scariche atmosferiche Stress da lavoro correlato Informazione e FormazioneFornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e formazione del personale in materia di sicurezza e di salute in riferimento alla specifica mansione e posto di lavoro di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08. Elaborazione DVR /