Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
TU Sicurezza sul lavoro
TU Sicurezza sul lavoro – integrazione del D.lgs. 81/08 A seguito dell’ultimo aggiornamento stilato dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – avvenuto nel luglio 2018, nel quale si va ad aggiornare la precedente pubblicata nel maggio del 2018, mettiamo a disposizione la versione scaricabile e stampabile per fornire agli addetti ai lavori un documento indispensabile ed aggiornato. In questa versione aggiornata troviamo alcune importanti, ed attese, novità, tra le quali: novità in materia di sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018). [su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””][su_document url=”https://logicaservizi.eu/wp-content/uploads/2018/11/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf”] [/su_column] [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] Scarica la versione aggiornata del TU sulla Sicurezza sul Lavoro [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” background=”#115172″ color=”#ffffff” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Metti a norma la tua attività… contattaci e richiedi una consulenza gratuita!” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] [/su_column][/su_row]
Sorveglianza sanitaria: cosa prevede il T.U. per la Sicurezza sul lavoro
Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive. Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo. L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute. I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono: Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali; I soci lavoratori; Gli associati in partecipazione; I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”3d” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Servizi di Sorveglianza Sanitaria presso Propria Struttura Medica o presso l’Azienda” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Come opera il Medico competente Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore. Compiti del Medico competente I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL. L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono: Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio. Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione. Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione: Idoneità; Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea; Inidoneità permanente. Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano: Rischio chimico; Rischio vibrazione; Rischio rumore; Rischio agenti cancerogeni; Rischi da agenti biologici; Movimentazione manuale di carichi; Agenti fisici pericolosi; Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali; Lavoro notturno; Attività in alta quota; Lavoro in ambienti confinati; Lavori su impianti ad alta tensione. Potrebbe interessarti: Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto. Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.
Spirometria, l’esame alle vie respiratorie del lavoratore
In base al Testo Unico sulla Sicurezza, il D. Lgs. 81/08, stabilisce, art. 41, l’obbligo del medico competente è quello di svolgere attività di sorveglianza sanitaria all’interno di ogni impresa ad esso affidata. Questa responsabilità comporta l’obbligo di svolgere diverse visite del personale, avvalendosi di esami volti ad identificare e stabilire l’idoneità alle mansioni lavorative previste. Una delle visite maggiormente effettuate in sede di Medicina del Lavoro è l’esame spirometrico, ovvero l’esame della capacità respiratoria del lavoratore, al fine di valutare l’idoneità o meno di un lavoratore ad una particolare mansione lavorativa, in base alla capacità polmonare e lo stato di salute del sistema respiratorio. La spirometria ha lo scopo di misurare la funzionalità respiratoria dei lavoratori maggiormente esposti, o precedentemente esposti, a fattori di rischio per l’apparato respiratorio, quali ad esempio polveri e fumi (pensiamo quindi ai lavoratori edili, fabbri, falegmnami ecc) permettendo quindi la diagnosi ed il monitoraggio di numerose malattie dell’apparato respiratorio. L’esecuzione di una spirometria è infatti indicata nei seguenti casi: Diagnosi e trattamento dell’asma Misurare la risposta bronchiale in soggetti che si sospetta possano soffrire di asma Verificare il grado di insufficienza in corso di asma occupazionale Identificazione di malattie respiratorie in pazienti che presentano sintomi di difficoltà respiratoria, nonché per distinguere un problema cardiaco da una malattia respiratoria come causa di base Seguire l’andamento e la storia naturale di una malattia nelle condizioni respiratorie Diagnosticare e differenziare tra malattie ostruttive polmonari e malattie di tipo restrittivo Identificare coloro che sono a rischio di barotrauma durante le immersioni Come si svolge l’esame spirometrico [su_row][su_column size=”1/6″ center=”no” class=””] [/su_column] [su_column size=”5/6″ center=”no” class=””]Questo tipo di esame per la valutazione delle vie respiratorie del lavoratore è molto semplice e non invasivo. Il lavoratore dovrà infatti semplicemente respirare all’interno dello spirometro, seguendo le indicazioni del medico competente. Terminato l’esame spirometrico, il medico competente potrà stabilire il livello di salute dell’apparato respiratorio ed i risultati potranno essere catalogati come: Normale: vie respiratorie libere e assolutamente funzionanti; Ostruita: identificati problemi di respirazione; Restrittiva: un flusso respiratorio inferiore alla media; Mista: problemi relativi alla condizione ostruita e restrittiva contemporaneamente. [/su_column][/su_row] Mediante l’esame spirometrico, il medico del lavoro potrà monitorare nel tempo le condizioni delle vie respiratorie del lavoratore, potendo così segnalare al datore di lavoro gli eventuali danni respiratori e suggerire pratiche idonee alla prevenzione della salute dei lavoratori. Logica Servizi, dispone di un importante Centro Medico Polispecialistico che ci consente di erogare direttamente i servizi di MEDICINA DEL LAVORO, avvalendosi di propri Medici Competenti ed Infermieri, con la possibilità di effettuare tutte le prestazioni mediche, previste dal D.Lgs. 81/08, anche presso l’azienda committente. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” style=”flat” background=”#115172″ size=”11″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button]
Regolamento europeo DPI e datori di lavoro, maggiori garanzie per l’azienda
Lo aspettavano tutti da tempo, poiché nel settore occorreva una normativa che regolarizzasse la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il regolamento per l’avvicinamento delle legislazioni europee in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), pubblicata il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE), il Parlamento Europeo ha delineato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
Cosa accade se non si investe in sicurezza sul lavoro?
Cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro prescritti dal Testo Unico 81/08? Al di là dei danni naturali e fisici che possono colpire dipendenti e proprietari dell’azienda, esiste il rischio di veder quantificato il tutto in una grande beffa economica – con sanzioni e ammende – che può mettere in ginocchio una impresa su cui sono stati investiti tempo, soldi e sogni di gloria.
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2). Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione. Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi: Fornitura di servizi intellettuali Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U. Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice. Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti: Parte 1 – Azienda Committente Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze LOGICA SERVIZI
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
Convocazione riunione periodica Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza. Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti: Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante; L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi); Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi; L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono: Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti; I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione. Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico. Verbale di riunione periodica sulla sicurezza Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future. Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
D.lgs 81/08: il ruolo del Dirigente
Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro. L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione. La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi. Potrebbe interessarti: Ruolo e Obblighi del Preposto Compiti del Dirigente Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Art. 17 D.lgs 81/08 A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono: a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
Preposto 81/08: obblighi e sanzioni
Tra le figure indicate nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08, la figura del “Preposto” è definita come quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il ruolo del preposto non è necessariamente sempre presente all’interno dell’azienda, al contrario della figura del datore di lavoro, tuttavia nelle realtà più articolate quest’ultimo potrebbe avvalersi del supporto di collaboratori interni nella gestione dell’attività produttiva ed è in questi casi che si può incontrare il Preposto. Obblighi del Preposto In ragione del fatto che tale ruolo sovraintende l’attività lavorativa, esercitando un potere di iniziativa, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attuazione delle direttive conferitegli, dal punto di vista del TU ha degli obblighi, richiamati all’ art. 19 del medesimo decreto. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare apposito corso di formazione integrativo rispetto alla formazione del lavoratore, con durata di 8 ore e con i contenuti secondo quanto previsto dall’accordo della conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button] Esempi assimilabili alla figura del preposto che si possono incontrare all’interno di realtà lavorative possono essere capo ufficio, capo cantiere, capo turno etc. È opportuno sottolineare che, qualora la figura del preposto non sia stata provvista di regolare investitura da parte del datore di lavoro, questa può essere di fatto attribuita da parte degli organi di controllo deputati in sede di ispezione al lavoratore che di fatto sovraintende l’attività lavorativa e/o coordina gli altri dipendenti in assenza del datore di lavoro in azienda (art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii) Sanzioni Per il ruolo ricoperto anche il Preposto è sanzionabile e lo è anche il datore di lavoro che non ha provveduto all’informazione e alla formazione dello stesso. In qust’ultimo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48€. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo sui corsi di formazione obbligatori, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: phone” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi una Consulenza per Corsi di Formazione per PREPOSTO[/su_button]