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RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLS

L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è la figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’RLS è regolato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che stabilisce i suoi diritti, doveri e modalità di elezione.

Nomina dell’RLS:

  • Fino a 15 lavoratori: può essere eletto direttamente dai dipendenti.
  • Oltre i 15 lavoratori: deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.


La mancata nomina dell’RLS comporta diverse conseguenze legali e sanzioni per il datore di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008.

RLS: Attribuzioni e compiti

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 37 del T.U.);
  •  
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
rls

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (DVR) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

L’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, su sua richiesta deve ricevere copia del DVR e del DUVRI, inoltre è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, o comunque dei processi produttivi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST, è una figura che esercita le stesse attività del RLS, che possiamo incontrare qualora non sia stato individuato all’interno dell’aziende un RLS.

La sua elezione è stabilita da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria e dalle associazioni più importanti datoriali e dei lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, di seguito RLSP, è individuato in quei “contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri” (art. 49 D.Lgs 81/08), come ad esempio:

  • porti con sedi di autorità portuale o marittima;
  • centri intermodali di trasporto;
  • impianti siderurgici;
  • cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno;
  • nei contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

In questi tipi di contesti, il RSP è individuato tra gli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

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