Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.
La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:
ALLEGATO XVII
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
- Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
- Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
- I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2
Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.
Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.
Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.
In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

