Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul Trattamento dei dati, molte aziende si stanno ancora chiedendo quale siano gli obblighi idonei al proprio ambito lavorativo. Tra le categorie che hanno maggiormente risentito, in termini di reale effetto nei loro riguardi, figura quello delle realtà condominiali.
GDPR e Condomini
Il regolamento 679/2016 (c.d. GDPR), tra le tante novità, ha presentato la figura del DPO, ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati. Compito di questa figura è quella di garantire funzioni di controllo, supporto, formazione ed informazione e consultazione al titolare o responsabile dei dati, come espressamente indicato all’ art. 37 del Regolamento GDPR.
In questo ambito specifico la figura del titolare del trattamento è quella del condominio, che è rappresentato inevitabilmente dall’Amministratore, quella del DPO, infine, è la figura di supporto in possesso dei requisiti conformi all’attuazione del regolamento GDPR. Così come espresso all’art. 4:
La scelta del responsabile della protezione dei dati deve ricadere su profili “che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” – Un figura di supporto esperta che affianchi e supervisioni i sistemi e le procedure adottare.
Il condominio è tenuto a nominare il DPO?
A questo riguardo, il regolamento Europeo, in Gazzetta Ufficiale dal 10 Agosto 2018, lascia una zona grigia e facilmente insidiosa. La dicitura “monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su “larga scala”, lascerebbe intendere la necessita di nominare il DPO nel condominio di grandi dimensioni.
L’amministratore, con le sue mansioni, svolge attività a cadenze regolare del registro di contabilità, esercitando di conseguenza un monitoraggio costante delle attività economiche e finanziarie dei condomini. Mettendo in relazione questa attività pensando ad una realtà condominiale più grande, il legittimo dubbio sulla nomina del DPO è comprensibile, maggiormente supportata dal concetto di “larga scala”, espresso nel GDPR.
Il dubbio cessa analizzando l’art. 37 del GDPR. Tale articolo indica l’obbligatorietà della nomina del DPO nei casi in cui le attività del titolare, o del responsabile del trattamento, consista nel trattamento di dati che includano i “dati particolari”, così come espressi all’art. 9, o penali del Regolamento Europeo n°679/2016.
Con questo si esclude quindi l’obbligatorietà di nomina del DPO in condominio. Fatta salva l’analisi accurata del caso specifico.
La consulenza di esperti in ambito di privacy GDPR, mette al riparo dalle sanzioni previste nel Decreto attuativo (D.lgs 101/2018).
Potrebbe interessarti: GDPR, controlli a campione fino a dicembre: ecco chi rischia sanzioni
Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti.
[su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/gdpr/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina GDPR per richiedere una consulenza sulla privacy.[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””]
Logica Servizi
Via degli Ontani 34 – 00172 Roma
Tel: 06. 45431710
Indirizzo email: info@logicaservizi.eu
[/su_column][/su_row]