Uno dei principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio legato alla mancanza di coordinamento ed alle interferenze dovute allo svolgimento da parte di diversi soggetti di diverse attività all’interno dello stesso ambiente di lavoro. Il legislatore ha voluto affrontare tale fattore di rischio già con il D. Lgs. 626/94 attraverso l’art. 7 dello stesso Decreto. Purtroppo tale articolo e’ rimasto per molti anni disatteso sia formalmente che praticamente.
Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile
Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza
Da quando è esplosa l’epidemia (oggi pandemia) del virus SARS-CoV-2, impropriamente chiamato “coronavirus”, nel nostro Paese è cominciata la corsa al reperimento delle mascherine. In questo articolo chi scrive vuole portare alla luce le differenze tra le mascherine chirurgiche ed i facciali filtranti, evidenziandone pro e contro. Piccola premessa: i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sono tutte quelle attrezzature indossate e mantenute dal lavoratore al fine di proteggerlo da un determinato rischio specifico. Bene, come vedremo più avanti, i facciali filtranti rientrano in questa definizione mentre le mascherine chirurgiche no. Le mascherine chirurgiche Le mascherine chirurgiche infatti, rientrano nella categoria dei D.M. (Dispositivi Medici) e vengono realizzate conformemente alla UNI EN 14683:2019. Il loro obiettivo è quello di limitare la dispersione di goccioline di saliva e/o altri fluidi biologici prodotti da chi le utilizza come, ad esempio, un chirurgo durante un’operazione. Il fine quindi non è quello di proteggere il portatore (per quanto abbia comunque un minimo potere filtrante) ma quello di proteggere il paziente che, con ferite aperte, può essere maggiormente suscettibile ad infezioni. Altro aspetto importante è la non totale aderenza della mascherina chirurgica al viso di chi la indossa, lasciando così importanti “spazi” in cui potrebbero penetrare microrganismi patogeni. Sinteticamente queste sono le caratteristiche dei vari facciali filtranti Facciale Filtrante FFP1 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui non sono previsti aerosol e/o polveri tossici. Vengono filtrate almeno l’80% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. (valore limite di soglia, ovvero le concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali, secondo la letteratura scientifica, la maggior parte delle persone non manifestano effetti negativi per la salute) di 4 volte. Utilizzate principalmente nell’edilizia e nell’industria alimentare Facciale Filtrante FFP2 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi. Vengono filtrate almeno il 94% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 10 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono produzione di aerosol, nebbie e fumi. Facciale Filtrante FFP3 Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi tossici e cancerogeni. Vengono filtrate almeno il 99% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 30 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono la presenza di agenti in grado di provocare patologie gravi come tumori. Ma attenzione, l’utilizzo di queste maschere filtranti non è così ovvio e banale come molti potrebbero pensare: la non aderenza al volto dell’operatore, l’utilizzo per più turni lavorativi (la maggior parte di questi dispositivi sono monouso), il contaminarsi per via di una incapacità di svestizione della mascherina, sono solo alcuni degli errori più frequenti durante l’utilizzo di questo D.P.I. Non per niente, il T.U.S. (Testo Unico della Sicurezza), D. Lgs. 81/08, prevede per questi dispositivi uno specifico addestramento del lavoratore. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione da SARS-CoV- 2, all’interno dei luoghi di lavoro, il già citato D. Lgs. 81/08, predilige l’applicazione delle misure di protezione collettiva e, successivamente, le misure di protezione individuale. Identificata, nelle ultime norme prodotte in condizioni di emergenza sanitaria, la distanza minima di sicurezza di 1 metro (la cosiddetta distanza sociale), ne consegue che l’obbligo dell’utilizzo del DPI avviene solo nel momento in cui tale distanza non possa essere rispettata e/o garantita. Un’ultima precisazione in quanto, chi scrive, ha sentito svariate volte gravi inesattezze. Che cosa è quel pezzo di plastica posto sul fronte dei facciali filtranti? Solitamente, data anche la forma, si tende a pensare che quel supporto sia un filtro ma nulla di più sbagliato! Stiamo parlando della valvola di espirazione, la quale non è sempre presente su detti dispositivi. La sua finalità è quella di favorire l’atto espiratorio dell’operatore per un miglior comfort e per non creare umidità all’interno della conchiglia. Si evidenzia però che, se da un lato questa valvola favorisce l’espirazione del portatore, dall’altro lato si sottolinea come questa valvola, in fasi di emissione, non ha alcun filtro che possa bloccare eventuali virus e/o batteri patogeni ovvero, se tale facciale filtrante viene utilizzato da un paziente infetto, ciò che esce dalla valvola risulterà a sua volta contaminato. Logica S.r.l.s. Dott. Simone Natalizia Tecnico della Prevenzione Tel: 06 45431710 info@logicaservizi.eu Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza Logica Servizi Informa
Protocollo condiviso
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda diricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazionioperative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 1-INFORMAZIONE • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi • In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte
Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
LOGICA SERVIZI nell’ambito di un’assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali può offrire ai propri clienti i seguenti servizi: Censimento del parco tecnologico biomedicale, in virtù delle problematiche indotte (tipologie, costruttori, manutentori, normative di sicurezza, compatibilità con gli ambienti medici), mette a disposizione una classificazione univoca delle attrezzature elettromedicali per poter affrontare in maniera corretta la gestione economica (costi, ammortamenti) e tecnica (manutenzioni, verifiche). Consulenza alla Prova di Accettazione degli apparecchi elettromedicali con controlli tecnico-amministrativi preliminari all’installazione e all’utilizzazione degli apparecchi stessi. verifica dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla Direttiva CEE 93/4, della conformità alle normative vigenti, della rispondenza tra l’ordine d’acquisto e la consegna del fornitore, dell’integrità dell’apparecchiatura in seguito al trasporto e/o altre operazioni. Servizio di Manutenzione Preventiva con lo scopo di ridurre le probabilità che insorgano guasti alle apparecchiature durante il normale funzionamento assicurando una maggiore continuità di servizio e un minore decadimento delle prestazioni dell’apparecchiatura nel tempo. L’ottenimento di tali risultati avviene tramite la verifica periodica della corrispondenza dei parametri di funzionalità e calibrazione con quanto indicato dalle ditte costruttrici, la sostituzione dei materiali sottoposti a normale usura, l’addestramento del personale utilizzatore al corretto impiego delle apparecchiature, l’esecuzione di attività di manutenzione specifiche per ogni classe di apparecchio. Verifiche Periodiche di Sicurezza consistenti nell’insieme di interventi periodici prescritti al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. Tali controlli periodici hanno carattere puramente preventivo e consistono nell’esecuzione di esami visivi e strumentali che, precedentemente programmati, garantiscano i requisiti minimi di sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature elettromedicali. Controllo funzionale sui dispositivi installati con accertamento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal produttore mediante la misura e la verifica dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura, al fine di accertarne la relativa efficienza. La loro esecuzione si rende necessaria per mantenere la miglior resa diagnostica e terapeutica delle apparecchiature e contenere quindi il rischio dovuto ad errori di impostazione o di valutazione. Servizio Trasferimento Apparecchiature in sicurezza; professionalità e conoscenze adeguate nel trasporto di impianti e apparecchiature elettromedicali di tutti i tipi, progettando, gestendo ed effettuando disinstallazioni, smontaggi, trasporti, rimontaggi, installazioni con messa in opera dei relativi allacci di alimentazione, collaudi, verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali. Verifiche di sicurezza impianti elettrici con esecuzione di misure e controlli in base alle modalità indicate negli articoli riportati nelle norme CEI 64-8/7 sezione 710 (locali ad uso medico) e nella predisposizione di specifici registri di controllo. La norma CEI 64-8/7 V2 prescrive che gli impianti elettrici devono essere controllati regolarmente e periodicamente. Per ciascun impianto saranno verificate le unità funzionali previste dalla norma, le unità mancanti o non funzionanti nell’impianto, i valori dei parametri misurati, i valori che non rientrano nei limiti normativi. Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali Logica Servizi
Collana Inail “Quaderni tecnici cantieri temporanei o mobili”
È online sul sito INAIL una nuova collana di quaderni tecnici per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. Un serie di opuscoli destinata alle imprese, alle piccole e medie imprese, per favorire informazione, formazione, adozione di prassi utili alla sicurezza sul lavoro. Ancoraggi, ponteggi, sistemi protezione I quaderni sono otto e si occupano di attrezzature e sistemi di protezione solitamente utilizzati nei cantieri. Questi i titoli: Ancoraggi; Parapetti provvisori; Ponteggi fissi; Reti di sicurezza; Scale portatili; Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto; Sistemi di protezione individuale delle cadute; Trabattelli. All’interno di ogni volume l’argomento viene analizzato attraverso chiavi di lettura comuni tra le quali: denominazione e documenti di riferimento, destinazione, classificazione, marcatura, indicazioni essenziali per uso e manutenzione, Dlgs. 81/08. La collana è stata realizzata da Inail – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Info: Inail, Quaderni tecnici cantieri temporanei o mobili, tutti i titoli Online sul sito INAIL collana di quaderni tecnici Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili LOGICA SERVIZI
TU Sicurezza sul lavoro
TU Sicurezza sul lavoro – integrazione del D.lgs. 81/08 A seguito dell’ultimo aggiornamento stilato dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – avvenuto nel luglio 2018, nel quale si va ad aggiornare la precedente pubblicata nel maggio del 2018, mettiamo a disposizione la versione scaricabile e stampabile per fornire agli addetti ai lavori un documento indispensabile ed aggiornato. In questa versione aggiornata troviamo alcune importanti, ed attese, novità, tra le quali: novità in materia di sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018). [su_row][su_column size=”1/2″ center=”no” class=””][su_document url=”https://logicaservizi.eu/wp-content/uploads/2018/11/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf”] [/su_column] [su_column size=”1/2″ center=”no” class=””] Scarica la versione aggiornata del TU sulla Sicurezza sul Lavoro [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti” background=”#115172″ color=”#ffffff” size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”Metti a norma la tua attività… contattaci e richiedi una consulenza gratuita!” rel=”noopeer”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] [/su_column][/su_row]
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – Pagina informativa
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: La pagina contiene link alla normativa e ai documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche, ed è in continuo aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2018 [su_document url=”https://logicaservizi.eu/wp-content/uploads/2018/11/GarantePrivacy-5184640-34.2.pdf”] Fonte: Garante Privacy scarica il pdf [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/gdpr/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina GDPR.[/su_button]