Tra un lockdown e l’altro, la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia è diventato un argomento molto delicato e al centro dell’attenzione di tutti noi. Un tema che scotta come la fronte di chi non ha il Covid, ma la rabbia comprensibile di dover fermare le proprie attività per cause di forza maggiore. Chi invece prosegue anche in zona rossa deve sapere che in questi frangenti le misure di sicurezza sono ancora più urgenti. Lo sono sempre, con e senza virus, ma in questa circostanza lo sono ancora di più. Ecco perché è cruciale conoscere bene le norme che bisogna rispettare per proseguire nelle proprie attività lavorative, senza rischiare le conseguenze dei contagi e delle sanzioni previste in caso di non conformità. In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro, puoi prendere visione di tutte quelle misure preventive che ogni datore di lavoro deve osservare per legge. Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi SARS-CoV-2 presenti in azienda, nonché l’obbligo e il dovere di mettere in sicurezza gli ambienti frequentati da dipendenti e persone che usufruiscono dei servizi. Questo prescrive l’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08. E ancora, nella Circolare n. 22 del 20/05/2020 l’INAIL riconosce il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro, attribuendo, quindi, al datore di lavoro le responsabilità di osservare tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc. Sicurezza negli ambienti di lavoro: come difendersi da una pandemia che ha stravolto la nostra economia. La pandemia da SARS-CoV-2 – che ci ha stravolto la vita in ogni suo aspetto quotidiano, esistenziale ed emotivo – ha portato anche una pesante depressione dell’economia nazionale. Le chiusure parziali e/o totali, previste dai vari provvedimenti presi come misura emergenziale per fermare il contagio, mettono continuamente a dura prova piccoli e grandi imprenditori. A subire il colpo più duro sono tutte quelle attività professionali e produttive non ritenute primarie per i cittadini, costrette quindi a sospendere il lavoro, piombando nel silenzio fino ai prossimi risvolti. Come sappiamo, invece, le aziende che producono beni e servizi ritenuti di prima necessità, possono proseguire nelle loro attività, nonostante la quarantena. Malgrado ciò – e anche durante le riaperture che prevedono la prosecuzione del lavoro per tutti – ci sono delle precauzioni da rispettare: D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2, evidenziati nel Protocollo Anti-Contagio. Logica Servizi – grazie al suo pool di esperti – può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi. D.V.R. – Documento di Valutazione del Rischio Il virus SARS-CoV-2 è entrato a pieno titolo nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, e come oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Quindi, non basta solo osservare le misure preventive prescritte per legge. I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio, alla luce della situazione sanitaria attuale dopo un’accurata analisi dei rischi in azienda. Il documento di valutazione del rischio è un documento imprescindibile per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso il quale il datore di lavoro assolve all’obbligo di prendere tutte le misure preventive per tutelare i dipendenti e le persone che, per qualsiasi ragione, frequentino gli ambienti di lavoro. Provvedere al DVR – realizzato nel modo corretto – è in primis una garanzia (sul piano legale e produttivo) per il datore di lavoro che, altrimenti, può subire le conseguenze di eventuali incidenti sul luogo di lavoro. Il DVR si aggiorna entro 30 giorni dal manifestarsi di situazioni precise: cambiamenti nell’organizzazione aziendale, infortuni, esiti emersi in seguito a risultati evidenziati dalla sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche dei rischi. È obbligo del datore di lavoro considerare tutte le possibili cause di rischio o danno per i dipendenti, non da ultimo il rischio biologico da virus SARS-CoV-2. L’aggiornamento del D.V.R. è implicitamente connesso con il Protocollo Anti-Contagio per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro. Protocollo Sicurezza Covid 19 Aziende e Cantieri Il Protocollo Anti-Contagio è stato realizzato per garantire ai dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ai datori di lavoro per orientarsi al meglio lungo un percorso minato e sconosciuto. Il Protocollo contiene una premessa e 13 punti che dettano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Per lo stesso fine, il 24/04/2020 è stato realizzato il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”. In sostanza, i punti salienti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro aziendali, in questo caso, riguardano l’informazione, l’ingresso in azienda, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria, l’uso corretto delle mascherine. Obbligo di informazione: Cartellonistica e Disposizioni Anti-Contagio Le misure anti-contagio prevedono che nei locali aziendali siano presenti depliant informativi e apposita cartellonistica per informare dipendenti, e persone che vi transitano, delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di contrasto e contenimento del virus: divieto di lasciare la propria abitazione con febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali divieto di accesso nei locali aziendali se ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e di comunicare eventuali sintomi simil-influenzali. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma Tel: 06 45431710 Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Il controllo della temperatura prima di accedere in azienda Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è altresì obbligatorio sottoporre tutti – sia i lavoratori sia i visitatori – al controllo della della temperatura corporea. Non si accede in azienda nel caso in cui si registrasse una temperatura superiore ai 37,5°. E in caso di febbre, la persona dovrà sostare in