Blog Logica Servizi Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro e Formazione aziendale Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 Formazione Sicurezza sul Lavoro   Pdf nuovo accordo stato-regioni 2025 PUBBLICATO IN GAZZETTA Un nuovo impianto normativo per la formazione sulla sicurezza Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, rivoluzionando l’intero sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo documento unifica e sostituisce tutti i precedenti accordi (tra cui quelli del 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016), ridefinendo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e aggiornamento dei percorsi formativi per tutte le figure previste dal decreto. L’obiettivo è garantire omogeneità, efficacia e controllo sui percorsi formativi, come previsto anche dalla Legge 215/2021, che ha rafforzato i compiti del legislatore in materia di formazione e vigilanza. Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP, in applicazione degli obblighi generali di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Il corso ha durata minima di 16 ore (più 6 ore opzionali per il settore cantieri), e può essere erogato in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning, nel rispetto delle modalità tecniche indicate nella Parte IV dell’accordo. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni (almeno 6 ore). La novità si collega anche all’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina i casi in cui il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP. Preposti e dirigenti: responsabilità, vigilanza e aggiornamenti più rigorosi La formazione per preposti e dirigenti viene ampliata e ridefinita. I preposti, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, devono seguire un corso di almeno 12 ore in presenza o videoconferenza, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per chi ha effettuato l’ultimo aggiornamento da oltre 2 anni, il nuovo Accordo impone di aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore. I dirigenti, in quanto responsabili dell’attuazione delle direttive in materia di sicurezza (art. 18 del D.Lgs. 81/2008), devono frequentare un percorso formativo minimo di 12 ore, con aggiornamento quinquennale e modulo cantieri opzionale da 6 ore (riferimento all’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08). Lavoratori: aggiornamenti periodici e formazione specifica per rischio I percorsi per i lavoratori restano articolati in due moduli, come previsto all’art. 37, comma 1 e 3 del D.Lgs. 81/2008: uno generale di 4 ore (credito formativo permanente) e uno specifico da 4, 8 o 12 ore, in base al livello di rischio individuato con la classificazione ATECO (Allegato IV). La formazione deve essere aggiornata periodicamente sulla base della valutazione dei rischi aziendali (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Sono previsti riconoscimenti di crediti formativi per corsi erogati da enti bilaterali o sistemi formativi pubblici con contenuti conformi all’Accordo. È confermata anche la validità dei percorsi “16 ore MICS” per il settore delle costruzioni (progetto FORMEDIL). Verifica finale obbligatoria e tracciabilità della formazione Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi, inclusi quelli di aggiornamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 37, comma 2, lett. b del D.Lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 215/2021. Gli esiti devono essere registrati in un verbale ufficiale, e in caso di verifica orale, va riportato anche l’elenco degli argomenti trattati. I soggetti formatori devono predisporre un fascicolo del corso con tutti i documenti, da conservare per almeno 10 anni. L’attestato rilasciato deve riportare dati completi del partecipante e del corso, ed è valido su tutto il territorio nazionale. Nuove modalità didattiche e uso controllato dell’e-learning Il nuovo Accordo dettaglia i requisiti per ciascuna modalità di erogazione: in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e blended. In particolare, l’e-learning è ammesso solo per determinati corsi e moduli e deve rispettare quanto previsto nel D.I. 6 marzo 2013 in tema di requisiti dei docenti e tracciabilità dell’attività formativa. Per i corsi dei preposti, dirigenti e datori di lavoro con modulo cantieri, non è ammesso l’e-learning integrale. La modalità mista deve rispettare le indicazioni della Parte IV dell’accordo, con tracciabilità delle presenze, interazione garantita e autenticazione dei partecipanti. Nuovi obblighi per coordinatori, RSPP/ASPP e attrezzature speciali Viene aggiornato l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla formazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. 81/08), introducendo nuovi contenuti e modalità operative. Analogamente, i percorsi per RSPP/ASPP (art. 32) vengono rivisti nei contenuti e nei moduli (A, B, C), con articolazione settoriale. Specifiche sezioni dell’Accordo sono dedicate ai lavoratori autonomi o dipendenti che operano in ambienti confinati (DPR 177/2011) e agli utilizzatori di attrezzature complesse (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), per i quali sono definiti programmi, verifiche e aggiornamenti pratici. Soggetti formatori: requisiti, accreditamento e controlli I soggetti abilitati all’erogazione della formazione sono distinti in istituzionali, accreditati e altri soggetti (organismi paritetici, fondi interprofessionali, sindacati rappresentativi). I requisiti per ciascuno sono indicati nella Parte I dell’Accordo, in coerenza con l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Viene inoltre prevista l’istituzione di un repertorio nazionale dei soggetti formatori, nonché il potere di controllo e monitoraggio sulle attività formative da parte delle autorità competenti (INL, ASL, Regioni), in attuazione delle funzioni ispettive previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 81/2008. Tempi di adeguamento e disposizioni transitorie Le aziende e gli enti di formazione avranno 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore per conformarsi al nuovo Sistema (per la formazione del datore di lavoro si avranno 24 mesi per poter svolgere il corso). Fino ad allora, sarà possibile avviare corsi in base ai precedenti accordi, purché completati entro il periodo transitorio. Resta valido il credito formativo per i corsi svolti sotto i precedenti accordi, come previsto espressamente nelle disposizioni finali dell’Accordo. Una riforma strutturale per una vera cultura della sicurezza Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna una svolta epocale verso una formazione strutturata, controllata e coerente con l’evoluzione del lavoro, rafforzando la prevenzione come obiettivo sostanziale e non solo formale. Per imprese,