COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus. Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo. Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari. Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020). Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili. Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione. In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”. La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili. Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2. Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo. Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili. Premessa Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici); Incentivare ferie e congedi retribuiti; Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate; Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro; Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate; Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate; Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro; Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere. I già citati 9 punti del Protocollo vertono su: INFORMAZIONE Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero: Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali; Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti; Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali. INGRESSO IN CANTIERE Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere. Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria. Curiosità: La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente. In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto: Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere; Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato. Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti. E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato. Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere. Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C. Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro. L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato. I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto. Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità