Tutti i social network sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della GDPR. Le mail di questi giorni provenienti dai social network ai quali siete iscritti vi avranno di sicuro mandato sull’orlo di una crisi di nervi: Facebook, Twitter, Apple, Google… tutti a rassicurarvi che hanno effettuato l’aggiornamento alla GDPR. Di che si tratta? E soprattutto, come mai le major del web si preoccupano così tanto di mettervi al corrente dell’avvenuta messa in sicurezza della vostra privacy su chat e social network? Molto semplice, cosa succede tra GDPR e social network quindi: la General Data Protection Regulation, ovvero il regolamento della Commissione europea adottato due anni fa “per rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali” dei cittadini europei, potrebbe costare molto caro persino ai colossi di Internet. Per la prima volta, dunque, non è l’utente a dover cambiar passo: bensì tutte le aziende, comprese quelle finora erano considerate le “intoccabili” della Rete. Nel mirino dell’authority europea è finito anzitutto Facebook: ricordate lo scandalo Cambridge Analytica ed i dati degli utenti che sarebbero stati utilizzati per manipolare la campagna elettorale negli Stati Uniti d’America? La grande macchina social di Mark Zuckeberg avrebbe avuto un ruolo determinanti nel decidere le sorti elettorali del Paese a stelle e strisce. Ecco perché c’è stata la definitiva stretta sulla privacy degli utenti in Rete. Una contromisura che bolliva in pentola ormai da due anni e che lo scorso 25 maggio ha portato alla definitiva entrata in vigore della normativa europea. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/gdpr/#preventivo” background=”#115172″ size=”12″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: edit ” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Richiedi subito un preventivo online![/su_button] Cosa cambia sui social network? Quelli che prevedono campagne di advertising, con annunci mirati a pagamento e target ben definito – come Facebook – hanno introdotto procedure guidate che obbligano a prendere visione del form dedicato al trattamento dei dati e ad accettare o meno di essere coinvolto nelle campagne di marketing. Prendiamo in esame Facebook, il social network più amato dagli italiani, se si considera che sono 30 milioni gli abitanti del Belpaese che ogni mese si collegano sulla piattaforma social: in primis è cambiata la privacy policy, ovvero viene chiesto di accettare le condizioni per mettere in sicurezza i propri dati soltanto dopo averle lette accuratamente: non avviene in via diretta, ma quando vi è la conversione su un altro hub (tecnicamente viene chiamato landing page) e dunqe si rende necessario chiarire lo scopo. Con il nuovo Gdpr, in pratica, non solo le aziende dovranno chiedere il consenso all’uso dei nostri dati, ma dovranno specificare anche l’utilizzo che ne faranno distinguendo tra marketing, geolocalizzazione o altro. Come già accennato, è soprattutto la profilazione ai fini di marketing a cambiare radicalmente: con le nuove impostazioni si può scegliere se vogliamo continuare a condividere informazioni politiche, religiose o sulla situazione sentimentale oppure cancellarle. Tali dati vengono infatti considerati “speciali”: “Se aggiungi dati sottoposti a protezione speciale al tuo profilo – avvisa Facebook – li useremo per personalizzare i contenuti che vedi. Poiché hai deciso di aggiungere il tuo orientamento religioso, il tuo orientamento politico o il tuo interesse verso uomini o donne sul tuo profilo Facebook, vogliamo assicurarci che tu sappia che si tratta di dati sottoposti a protezione speciale ai sensi del diritto comunitario”. Soltanto dopo aver accettato tali condizioni si dà il via libera al social network di gestire i dati personali considerati speciali: le autorizzazioni, a differenza del passato, saranno fondamentali nel nuovo modo di interpretare la user experience sul canale social. Le responsabilità per chi gestisce pagine aziendali su Facebook Le responsabilità per chi gestisce pagine aziendali su Facebook ricadono invece sugli amministratori (Social Media Manager o coloro che attivamente si prendono cura della fan page) . La GDPR stavolta c’entra poco: a deciderlo è stato la Corte di Giustizia Ue prima ancora che venisse applicata la normativa sulla tutela dei dati personali. In questo caso, quindi, non è il social network il responsabile del trattamento dati, bensì la figura professionale individuata nell’azienda (il SMM) o chi si occupa della gestione della pagina visitata dagli utenti ai fini di marketing. Il precedente si è avuto in Germania, quando il tribunale europeo si è pronunciato per risolvere una disputa tra una fan page su Facebook che utilizzava il social network per archiviare i cookie e raccogliere dati sui visitatori. L’autorità giudiziaria tedesca aveva ordinato all’amministratore della fan page di disattivarla perché i visitatori non erano informati sulla raccolta dei propri dati personali. Dal canto suo, la società sostenne che la responsabilità sarebbe dovuta ricadere sul social network. “Secondo il tribunale, il fatto che un amministratore di una fan page utilizzi la piattaforma fornita da Facebook per beneficiare dei servizi ad essa associati non può esonerarlo dall’adempimento dei suoi obblighi in materia di protezione dei dati personali“, ha sentenziato la Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’amministratore, infatti, decide quali dati raccogliere e come elaborarli, ad esempio definendo il pubblico di riferimento (targeting) e chiedendo dati demografici o informazioni sugli stili di vita e sugli interessi dei visitatori della pagina. In pratica, quindi, gli amministratori sono corresponsabili insieme alla stessa Facebook del trattamento dei dati personali dei visitatori delle proprie pagine e quindi entrambi rispondono di eventuali violazioni. Facebook: preferenza soltanto a contenuti di qualità e pertinenti Anche la scelta di cosa far vedere, e a chi, sarà molto più delineata. Facebook infatti assicura che dopo l’entrata in vigore della GDPR darà preferenza soltanto a contenuti di qualità e soltanto se pertinente agli interessi reali dell’utente, perché il social numero uno nel mondo “non vende i tuoi dati – precisa – ma ti mostra soltanto inserzioni pertinenti e utili senza rivelare la tua identità agli inserzionisti”. “Questi dati includono le informazioni relative al modo in cui usi i siti web e le app dei partner e ad alcune interazioni che hai con loro offline, ad esempio quando fai acquisti – chiarisce ancora Facebook – Sei tu a controllare se possiamo usare questi dati per mostrarti le inserzioni o meno. Seleziona Accetta e continua per confermare che consenti l’uso di questi dati per mostrarti inserzioni oppure seleziona Gestisci le impostazioni sui dati per
SICUREZZA NEI “SITI RISONANZA MAGNETICA”
Dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER). Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sanitari, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano. L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro. Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.). L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM. Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono: stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza; stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami; stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale; segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro. L’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono: validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM; controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione; verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta; valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM; stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito; verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto; stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza; sorveglianza fisica dell’ambiente; segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico. A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi: dispositivi di controllo e sicurezza a RF; gabbia di Faraday; nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas; distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato. * Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. [su_button url=”tel: 0620765709 ” background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 20765709 (int. 224)”]CONTATTACI per informazioni o per un preventivo [/su_button] Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica Gestione della qualità in Risonanza Magnetica Logica Servizi
Medico competente: definizione e mansioni
Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali. Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni. L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Lo scenario Italiano Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati. Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente. Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda. Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA PER IL MEDICO COMPETENTE[/su_button] Mansioni del Medico Competente Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori. Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR). Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti
Medicina del Lavoro
Soprattutto per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese, presenti in gran numero su tutto il territorio nazionale e, in particolare su quello romano, il Centro Medico Arcidiacono e la LOGICA SERVIZI offrono un servizio moderno e completo di Medicina e Sicurezza sul lavoro. Tutte le aziende che ne hanno bisogno, di usufruire di un Medico Competente in grado di offrire consulenza qualificata e di affiancare, annualmente l’azienda per svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria, i sopralluoghi in azienda, la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la visita medica dei lavoratori, comprensiva di esami strumentali quali l’elettrocardiogramma, la spirometria, l’audiometria, il visiotest, necessari per il rilascio del certificato di Idoneità al lavoro. I lavoratori potranno anche avvalersi di altri importanti servizi specialistici, come le analisi cliniche di controllo per la medicina del lavoro e gli accertamenti per la tossicodipendenza, nei casi di assunzione di sostanze stupefacenti e di assunzione di alcool con applicazione della catena di custodia ai campioni. Molti dei servizi effettuati possono essere eseguiti presso la sede delle aziende clienti. Grazie alla società LOGICA SERVIZI nel settore della sicurezza sul lavoro e di una scuola di formazione accreditata che può garantire una vastissima tipologia di corsi tra cui differenti corsi di formazione e aggiornamento sul primo soccorso, il rischio generico, il rischio biologico, quello chimico e sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per conoscere l’intera gamma dei servizi disponibili è possibile consultare il nostro sito nella sezione “Servizi e consulenze per le Aziende”. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06 20765709 (int. 224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/medicina-del-lavoro-roma/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]APPROFONDISCI SULLA MEDICINA DEL LAVORO [/su_button] Medicina e Sicurezza sul lavoro Medicina del lavoro Logica Servizi
Radiazioni ionizzanti
Radiazioni Ionizzanti: Esperti Qualificati regolarmente iscritti negli elenchi presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale garantiscono tutti i servizi di radioprotezione, dalla consulenza e progettazione di ambienti sanitari alle verifiche su impianti industriali assumendo l’incarico della Sorveglianza Fisica per come previsto dal D.Lgs 230/95. La Sorveglianza Medica per tutti gli operatori esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti viene assicurata da Medici Autorizzati. Il campo di interesse LOGICA SERVIZI nell’ambito della radioprotezione si estende dal settore sanitario a quello industriale, alla ricerca, ai rivelatori di fumo radioattivi, alle sorgenti radioattive naturali come il radon ecc… Controlli di qualità D.Lgs. 187/2000 – Verifica di idoneità delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche. Servizi Offerti: sorveglianza fisica controlli di qualità verifiche gabbie di Faraday dosimetria personale formazione del personale progettazione degli ambienti consulenze sulla progettazione verifiche su impianti esistenti verifiche su impianti diagnostici e terapeutici verifiche e monitoraggio del RADON visite mediche al personale esposto [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06 20765709 (int. 224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Radiazioni ionizzanti Radioprotezione Logica Servizi
Adempimenti sicurezza sul lavoro
Il D.Lgs 81/08 e le successive modifiche ed integrazioni riguardanti gli adempimenti sicurezza sul lavoro che si impongono all’azienda e che vanno dalla Valutazione dei Rischi nell’ambito aziendale, alla individuazione del Responsabile della Sicurezza, dei Rappresentanti dei Lavoratori, alla loro formazione, alla realizzazione di un piano di emergenza ed antincendio, all’incarico ad un Medico Competente ecc. LOGICA SERVIZI è in grado di affiancare le aziende e di seguirle con scrupolosa attenzione in tutti gli adempimenti necessari elencati di seguito: Valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente con elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure. Analisi Rischio Chimico e Biologico Attività mirata a garantire il rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose, al fine di garantire il controllo del rischio di esposizione per l’operatore. Valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici e monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi. Analisi del microclima Valutazione dei parametri termoigrometrici ambientali atta ad assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori. Analisi del rumore Valutazione del rumore negli ambienti di lavoro Informazione e Formazione Consulenza mirata a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 ed alla formazione del personale in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento allo specifico posto di lavoro e alle specifiche mansioni di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”18″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA[/su_button] Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06.20765709 (int.224) [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Approfondisci sulla Sicurezza sul Lavoro [/su_button] Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu [su_button url=”https://www.lsformazione.it/sicurezza-sul-lavoro/” style=”flat” background=”#115172″ size=”12″ center=”no” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”] Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line[/su_button] Sicurezza sul lavoro Società di consulenza sicurezza sul lavoro roma Adempimenti sicurezza sul lavoro Logica Servizi
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha comunicato l’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto (trattamenti assoggettabili a DPIA). Cos’è la DPIA È una procedura prevista dall’ articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. Fonte: Garante Privacy L’allegato I al Provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) riporta l’elenco dei trattamenti assoggettabili a DPIA, di seguito presentati: Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi). Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8). Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo) Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment ). Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento. scarica il pdf Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), sui trattamenti assoggettabili a DPIA, puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”https://www.logicaservizi.eu/gdpr-consulenza-privacy/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina GDPR per richiedere una consulenza sulla privacy.[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] – LOGICA SERVIZI Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma Tel: 06 20765709 (int. 224) Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu Trattamenti assoggettabili a DPIA Cos’è la DPIA? LOGICA SERVIZI
VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La maggior parte dei contratti consente al datore di lavoro di verificare l’idoneità fisica del lavoratore che intende assumere. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro o visite mediche di fine rapporto: Il D.lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato, qualora l’Azienda rientrasse fra quelle ad avere questo obbligo. In particolare, al comma 2 lett. e, tra le varie forme di visita medica ha inserito anche la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Questa tipologia avviene proprio alla fine del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’impresa in cui ha svolto la propria attività lavorativa. Il legislatore ha deciso di inserire la visita medica di fine rapporto perché ha ritenuto opportuno valutare le condizioni fisiche e psichiche del lavoratore dopo tutto il periodo che lo ha visto impegnato in diverse mansioni. Questa attenzione è orientata alla verifica della presenza di danni alla salute derivati dall’attività lavorativa. Le visite mediche di fine rapporto sono attualmente previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), all’amianto (art. 259 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), e/o alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel caso di esposizione ad agenti chimici e biologici, ma anche cancerogeni e/o mutageni dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta necessario che il medico competente informi il lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro. Nel caso specifico non appare obbligatoria l’emissione di un giudizio di idoneità trattandosi di visita effettuata alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo aspetto delle visite mediche di fine rapporto è molto importante perché la verifica di eventuali nessi tra danni alla salute e mansioni lavorative permette, alla medicina del lavoro, di fare passi avanti e di predisporre, per il futuro, nuovi e più efficaci sistemi di prevenzione, al fine di innalzare sia la qualità del lavoro sia i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. [su_button url=”tel: 0645431710″ background=”#115172″ size=”17″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc” desc=”06 45431710″]CONTATTACI per un Preventivo[/su_button] VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LOGICA SERVIZI VISITE MEDICHE DI FINE RAPPORTO
Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”
LOGICA SERVIZI INFORMA: Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” In riferimento alla valutazione di tutti i rischi (art. 28 e 29, d.lgs. 81/08), di cui è obbligato il Datore di Lavoro, è stata approvata una determina, emanata dalla “Direzione Salute ed Integrazione Socio Sanitaria” della Regione Lazio data 25 ottobre 2018, denominata “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, nella quale tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del sistema regionale sanitario dovranno: a. istituire, se già non presente, il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per avviare l’elaborazione ovvero la revisione del “Programma di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” sulla base dei contenuti del Documento di indirizzo sopra citato; b. adottare il succitato Programma di prevenzione all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro il prossimo 30 giugno 2019 e inviarlo al Centro Regionale Rischio Clinico con gli estremi dell’atto di adozione; c. elaborare o revisionare specifiche procedure per l’implementazione della Raccomandazione ministeriale n. 8 sull base dei contenuti del Documento di indirizzo sopra citato. Prevenzione – Gestione atti di violenza a danno degli operatori sanitari LOGICA SERVIZI INFORMA
Bilancio dell’applicazione del Regolamento nel 2018
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), come ormai sappiamo è entrato in vigore, in il 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. E’ stato il frutto di diversi anni di lavoro da parte della Commissione Europea ed è costituito da norme sulla protezione dei dati personali che puntano a due obiettivi principali: dare ai cittadini europei un controllo completo sui propri dati e semplificare il quadro normativo per le imprese che gestiscono tali dati. Il GDPR è destinato quindi a tutte quelle aziende che raccolgono e/o elaborano dati personali di cittadini europei e ha effetto anche se le imprese che possiedono i dati hanno sede al di fuori dei confini dell’UE, offrono servizi o prodotti all’interno del mercato unico (come ad esempio gli USA o L’Asia). Allo stato attuale, però, occorre in primo luogo tenere in considerazione il fatto che, accanto a un grande sforzo su come interpretare in modo uniforme il Regolamento, si stanno delineando anche forme di divergenza tra i Paesi e le loro Autorità sia sulle modalità di attuazione della regolazione europea sia, soprattutto, sul contenuto e l’attuazione delle leggi nazionali, anche molto diverse tra loro. Il 2018, tuttavia, è stato caratterizzato, soprattutto in Italia, da una ottica attenta a comprendere il significato del nuovo regolamento europeo e gli obblighi che esso comporta per i titolari e i responsabili del trattamento, e a definire le modifiche da introdurre nella legislazione nazionale per adeguare il vecchio Codice privacy (D.lgs. 196/2003) alla nuova normativa. In finale, il 2018 In numeri? Nei mesi considerati sono state 43.269 le comunicazioni dei dati di contatto RPD. 4.704 i reclami e le segnalazioni. 630 notificazioni di Data Breach e 13.835 i contatti con l’Urp. In questo quadro, e malgrado l’impegno profuso dal Garante, non si può dire che il 2018 si chiuda con un bilancio nettamente positivo, almeno per quanto concerne la diffusione e il consolidamento della protezione dei trattamenti relativi ai dati personali in Italia. Si continua a registrare una resistenza all’applicazione delle regole introdotte dal GDPR, viste come un costo e percepite come interdittive. Tutte aree da monitorare perché il 2019 sia davvero l’anno della svolta. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – LOGICA SERVIZI