Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul Trattamento dei dati, molte aziende si stanno ancora chiedendo quale siano gli obblighi idonei al proprio ambito lavorativo. Tra le categorie che hanno maggiormente risentito, in termini di reale effetto nei loro riguardi, figura quello delle realtà condominiali. GDPR e Condomini Il regolamento 679/2016 (c.d. GDPR), tra le tante novità, ha presentato la figura del DPO, ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati. Compito di questa figura è quella di garantire funzioni di controllo, supporto, formazione ed informazione e consultazione al titolare o responsabile dei dati, come espressamente indicato all’ art. 37 del Regolamento GDPR. In questo ambito specifico la figura del titolare del trattamento è quella del condominio, che è rappresentato inevitabilmente dall’Amministratore, quella del DPO, infine, è la figura di supporto in possesso dei requisiti conformi all’attuazione del regolamento GDPR. Così come espresso all’art. 4: La scelta del responsabile della protezione dei dati deve ricadere su profili “che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato” – Un figura di supporto esperta che affianchi e supervisioni i sistemi e le procedure adottare. Il condominio è tenuto a nominare il DPO? A questo riguardo, il regolamento Europeo, in Gazzetta Ufficiale dal 10 Agosto 2018, lascia una zona grigia e facilmente insidiosa. La dicitura “monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su “larga scala”, lascerebbe intendere la necessita di nominare il DPO nel condominio di grandi dimensioni. L’amministratore, con le sue mansioni, svolge attività a cadenze regolare del registro di contabilità, esercitando di conseguenza un monitoraggio costante delle attività economiche e finanziarie dei condomini. Mettendo in relazione questa attività pensando ad una realtà condominiale più grande, il legittimo dubbio sulla nomina del DPO è comprensibile, maggiormente supportata dal concetto di “larga scala”, espresso nel GDPR. Il dubbio cessa analizzando l’art. 37 del GDPR. Tale articolo indica l’obbligatorietà della nomina del DPO nei casi in cui le attività del titolare, o del responsabile del trattamento, consista nel trattamento di dati che includano i “dati particolari”, così come espressi all’art. 9, o penali del Regolamento Europeo n°679/2016. Con questo si esclude quindi l’obbligatorietà di nomina del DPO in condominio. Fatta salva l’analisi accurata del caso specifico. La consulenza di esperti in ambito di privacy GDPR, mette al riparo dalle sanzioni previste nel Decreto attuativo (D.lgs 101/2018). Potrebbe interessarti: GDPR, controlli a campione fino a dicembre: ecco chi rischia sanzioni Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/gdpr/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina GDPR per richiedere una consulenza sulla privacy.[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Regolamento europeo DPI e datori di lavoro, maggiori garanzie per l’azienda
Lo aspettavano tutti da tempo, poiché nel settore occorreva una normativa che regolarizzasse la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il regolamento per l’avvicinamento delle legislazioni europee in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), pubblicata il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE), il Parlamento Europeo ha delineato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
Infortunio e malattie professionali: qual è la differenza?
L’infortunio e le malattie professionali sono situazioni molto differenti, anche se troppo spesso alcuni tendono a sovrapporle o, ancor peggio, utilizzarle come sinonimi. Niente di più sbagliato, in quanto l’infortunio e la malattia professionale si differenzia anche in relazione del “fattore tempo” con il quale esse potrebbero manifestarsi. Entrambe hanno in comune la possibile alterazione dello stato di salute del lavoratore, ciò che cambia è la modalità ed i tempi con il quale questa alterazione avviene. Andiamo più nel dettaglio. Infortuni sul lavoro L’infortunio sul lavoro è l’avvenimento che, purtroppo, anche i non addetti ai lavori sono più abituati a conoscere. Ogni giorno, infatti, il calendario segna casi di infortuni sul lavoro: i dati INAIL, riguardanti l’anno 2017, segnalano 635.433 denunce di infortuni sul lavoro, 1.029 delle quali con esito mortale (+1,1% rispetto al 2016). L’infortunio sul lavoro riguarda il manifestarsi di un evento traumatico e repentino che coinvolge il lavoratore e la sua salute. In questa sfera di eventi, in Italia, rientrano anche gli infortuni in itinere, ovvero gli infortuni che avvengono nel tragitto da casa al lavoro e viceversa, o tra le diverse sedi lavorative: secondo le informazioni fornite dall’INAIL, l’ente responsabile che si cura di tutte le problematiche relative agli infortuni e le malattie professionali, i dati relativi agli infortuni in itinere, riguardanti il 2017, segnano un +2,8% rispetto all’anno 2016, registrando inoltre degli incrementi, pari al + 5,2%, delle morti avvenute in itinere ed una diminuzione dello 0,4% di quelle in occasione di lavoro. I termini stabiliti, per il quale si può parlare di infortunio sul lavoro e relativa comunicazione all’INPS, è stabilito alla soglia del superamento dei 3 giorni di impossibilità di svolgere le proprie mansioni da parte del lavoratore. Vai all’infografica INAIL Malattia professionale Per malattia professionale si intende, al contrario dell’infortunio, il manifestarsi di alterazioni dello stato di salute sviluppato nel corso degli anni di attività. Esistono, infatti, delle tabelle che catalogano ed indicano le malattie correlate alle diverse professionalità, al fine di prevenire e controllare lo stato di salute del lavoratore, con l’ausilio del medico competente. Tra le condizioni più frequenti che possono causare malattie professionali, solo per fare alcuni esempi, possiamo indicare quelle dovute al prolungarsi nel tempo di posizioni innaturali, il sollevamento di materiali pesanti, l’inspirazione di sostanze chimiche, la prolungata permanenza davanti ad uno schermo, l’utilizzo costante di strumenti di precisione o l’esposizione prolungata a raggi x in ambiente sanitario. I dati INAIL, relativi al 2017, riguardanti le denunce di malattia professionale, segnalano una diminuzione che si attesta ai 58.129, 2.200 in meno rispetto allo stesso periodo del 2016 (-3,7%). L’agricoltura è il settore che segnala una maggiore diminuzione, seguita dal settore dell’industria e dei servizi. Resta però il dato allarmante delle malattie professioanli dovute a patologie osteo-muscolari e del tessuto connettivo, il 61% dei casi protocollati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Chi paga l’indennizzo per infortunio o malattia professionale Il soggetto responsabile di erogare l’indennizzo ai lavoratori colpiti da infortunio, o affetti da malattie professionali è l’INAIL. Nei casi di infortunio, è utile ricordare che tale indennizzo scatta al superamento dei 3 giorni di infermità del lavoratore e che il grado di invalidità rappresenterà il fattore con cui si stabilirà l’indennizzo a cui il soggetto avrà diritto. Logica servizi offre a tutte le aziende, di qualsiasi settore, la possibilità di proteggere i propri dipendenti con tutti i mezzi adatti a contenere al massimo il rischio di infortuni, o malattie professionali. Grazie a corsi di formazione ed informazione, documentazione ed analisi dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro, visite e controlli medici svolti da medici competenti e centro medico di proprietà per la medicina del lavoro, Logica si attesta tra le società di consulenza per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di Roma in grado di garantirti professionalità ed esperienza. Per maggiori informazioni, o richiesta di preventivo, contattaci ai nostri recapiti, saremo a tua disposizione al fianco della tua azienda. [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/contatti/” style=”flat” background=”#115172″ size=”7″ center=”yes” radius=”0″ text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA[/su_button]
Dati sensibili dei pazienti: come tutelarli con la tecnologia
La sicurezza dei dati sensibili dei pazienti è uno dei punti cardine su cui ogni normativa riguardante la privacy ha sempre puntato la lente di ingrandimento, con l’avvento della nuova normativa europea, GDPR, questo aspetto ha assunto ancor più importanza. Con l’art. 32 del GDPR si dispone che: Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Nello specifico, la valutazione dell’adeguato livello di sicurezza si pone nei confronti dei rischi presentati dal trattamento derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o trattati. Altro punto importante è che “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri” punto 4 dell’Articolo 32 EU GDPR. Leggi anche: Chi è il Responsabile del trattamento dei dati? Quali sono le misure tecnologiche da adottare? Ogni studio medico ha ormai da tempo adottato strumenti tecnologici in grado di raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, consultare, elaborare, selezionare, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, comunicare, diffondere, cancellare e distruggere i dati, all’interno di un database. Alla luce di questa raccolta e diffusione di dati, la GDPR è intervenuta sottolineando ciò che già sarebbe dovuta essere una procedura “standard” di ogni struttura sanitaria, provvedendo a: Controllare gli accessi ai terminali mediante User e password individuali; Memorizzare le credenziali di accesso in maniera tale da non essere visibili a terzi; Provvedere a disconnettere la connessione in assenza dalla postazione; Cambiare password regolarmente, al massimo ogni 3 mesi; Installazione di Antivirus e Firewall, originali e costantemente aggiornati; Adottare soluzioni di crittografia (scrittura in codice) e pseudonimizzazione per gli archivi elettronici; Svolgere backup periodicamente; Ripetere ogni misura su tutti i terminali mobili. Approfondimenti su GDPR e Strutture Mediche: La tutela della privacy dei pazienti, cosa prevede il GDPR? GDPR e Medici di Famiglia: cosa cambia? Logica servizi al fianco delle strutture sanitarie Il nostro servizio di tutela e prevenzione dei rischi, dovuti all’archiviazione ed all’utilizzo dei dati sanitari, è in grado di assicurare la più idonea aderenza alle indicazioni introdotte dall’attuale normativa Europea sul trattamento dei dati personali. Le strutture mediche che si sono affidate a noi, come il Centro Medico Arcidiacono ed il suo servizio di Medicina a Domicilio, hanno messo in sicurezza i propri dati usufruendo dei nostri tecnici specializzati, fornendo loro tutti gli strumenti e le informazioni utili per essere pienamente a norma nei confronti della normativa GDPR, provvedendo inoltre a fornire costantemente supporto e assistenza. Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/gdpr/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina GDPR per richiedere una consulenza sulla privacy.[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Cosa accade se non si investe in sicurezza sul lavoro?
Cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro prescritti dal Testo Unico 81/08? Al di là dei danni naturali e fisici che possono colpire dipendenti e proprietari dell’azienda, esiste il rischio di veder quantificato il tutto in una grande beffa economica – con sanzioni e ammende – che può mettere in ginocchio una impresa su cui sono stati investiti tempo, soldi e sogni di gloria.
DUVRI: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze
Il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, indicato con l’acronimo DUVRI, è il documento introdotto nel Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) al comma 3 dell’art. 26, che regola la valutazione dei rischi interconnessi, ovvero nei casi in cui all’interno della azienda venga ad operare una azienda esterna, alla quale sono affidati lavori o servizi al proprio interno. La redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, allo scopo di incoraggiare il coordinamento e la cooperazione, favorendo inoltre comportamenti idonei per ridurre, o eliminare, i rischi da interferenza (art. 26 comma 2). Scopo del DUVRI è quindi quello di informare l’azienda appaltatrice dei rischi presenti nell’azienda committente, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori esterni mettendoli a conoscenza delle procedure messe in atto in termini di protezione e prevenzione. Come detto la redazione del DUVRI è obbligatoria da parte del datore di lavoro committente, tale obbligo però non è presente nei seguenti casi: Fornitura di servizi intellettuali Nei casi di fornitura di attrezzature o materiali Lavori della durata non superiore ai 5 lavoratori per giorno, ad eccezione di soggetti ad elevato rischio incendio o in ambienti con presenza di agenti cancerogeni, biologici o altri fattori indicati nell’allegato XI del T.U. Attività affidate a individui in possesso di competenze e formazione professionale adeguate all’incarico Redazione del DUVRI Il DUVRI è un documento frutto della collaborazione delle due parti in causa: datore di lavoro committente e del datore di lavoro affidatario dell’incarico. Deve essere allegato al contratto di appalto e corrispondente all’avanzamento dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice. Inoltre, INAIL ha stilato delle linee guida indicante un modello di riferimento, suddiviso in 5 parti: Parte 1 – Azienda Committente Parte 2 – Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e coordinamento Parte 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda Parte 4 – Valutazione dei rischi da attività interferenziali Parte 5 – Attività svolta dall’operatore economico Le linee guida sono scaricabili dall’indirizzo: http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_124681.pdf La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu DUVRI Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze LOGICA SERVIZI
DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere
DVR, Documento di Valutazione dei Rischi DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere DVR, Documento di Valutazione dei Rischi: Quanti rischi sono presenti in una azienda? E dove si annidano? Ogni struttura in cui viene svolta l’attività di impresa deve possedere un DVR, ovvero una mappatura su cui vengono censite e valutate tutte le incognite potenzialmente pericolose per i dipendenti e per la struttura stessa, che rappresenta un passaggio obbligatorio per il datore di lavoro e non delegabile a figure terze.
Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro
Convocazione riunione periodica Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza. Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti: Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante; L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi); Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi; L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono: Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti; I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori. Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione. Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico. Verbale di riunione periodica sulla sicurezza Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future. Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori. Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu. [su_row][su_column size=”2/3″ center=”no” class=””] [su_button url=”http://www.logicaservizi.eu/servizi/sicurezza-sul-lavoro/” background=”#115172″ size=”14″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: mail-reply-all” text_shadow=”0px 0px 0px #d1cccc”]Vai alla pagina SICUREZZA SUL LAVORO per conoscere i nostri servizi[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/3″ center=”no” class=””] Logica Servizi Via degli Ontani 34 – 00172 Roma Tel: 06. 45431710 Indirizzo email: info@logicaservizi.eu [/su_column][/su_row]
Formazione obbligatoria per gli addetti antincendio e di primo soccorso
Formazione obbligatoria per addetti antincendio e addetti di primo soccorso: Ci sono ruoli ben definiti quando in azienda si parla di primo soccorso. Dal datore di lavoro ai dipendenti, infatti, l’articolo 45 del D.Lgs 81/2008 sancisce che è il datore di lavoro, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, l’incaricato a prendere “i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza”. Ma quali sono le mansioni dei dipendenti? E soprattutto quali devono essere i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso?
GDPR, controlli a campione fino a dicembre: ecco chi rischia sanzioni
Fino al dicembre del 2018 proseguiranno i controlli per stanare i furbetti che ancora non si sono adeguati alla normativa sulla privacy. Il GDPR – il regolamento europeo per il trattamento dei dati sensibili – ormai è entrato nel vivo, e con la deliberazione del 26 luglio 2018 (doc. web n. 9025338), il Garante della Privacy ha specificato con quali criteri sarà attuata l’attività ispettiva del nucleo speciale della Guardia di Finanza preposto al controllo e all’irrogazione delle sanzioni per la violazione della normativa vigente.